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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07048/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. In un primo procedimento, l’Ufficio aveva recuperato maggior reddito in capo a uno studio legale associato, con ricadute su IRAP e IVA, e aveva emesso separati avvisi anche nei confronti del professionista indicato come legale rappresentante dello studio, recuperando per lui maggiori redditi IRPEF sulla base di indagini bancarie. Il contribuente aveva contestato, tra l’altro, l’inesistenza dello studio perché sciolto dal 2004, il difetto di contraddittorio, la mancata notifica a tutti gli associati e l’infondatezza nel merito delle riprese. In un secondo procedimento, un altro associato dello stesso studio aveva impugnato avvisi di accertamento per il recupero di maggiori redditi di partecipazione imputati per trasparenza in conseguenza del maggior reddito attribuito allo studio; anche qui il contribuente aveva dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 e l’infondatezza nel merito delle indagini bancarie, effettuate anche su conti intestati a terzi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi nel primo giudizio e due nel secondo, censurando in sintesi: nullità delle sentenze per motivazione apparente o incomprensibile; erronea affermazione del difetto di legittimazione/efficacia degli avvisi per mancata notifica congiunta a tutti gli associati; erronea applicazione della disciplina del litisconsorzio necessario; erronea declaratoria di inefficacia per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni; e, nel merito, erronea valutazione delle presunzioni derivanti dalle indagini bancarie, anche quando i conti siano cointestati o intestati a terzi collegati al contribuente.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha ritenuto che nelle controversie relative a uno studio professionale associato, per effetto dell’imputazione per trasparenza, sussista litisconsorzio necessario tra l’associazione e gli associati; ha inoltre rilevato che nei giudizi esaminati la trattazione delle posizioni dei due contribuenti non era avvenuta unitariamente in appello e non era verificabile, dagli atti disponibili, se fosse avvenuta unitariamente in primo grado. Per questo ha dichiarato la nullità degli interi giudizi per violazione del contraddittorio necessario e ha rinviato la causa al giudice di primo grado per la trattazione unitaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie che riguardano un’associazione professionale, quando il reddito è imputato per trasparenza agli associati, sussiste litisconsorzio necessario tra l’associazione e tutti gli associati interessati.
  • La validità del contraddittorio deve essere verificata prima di ogni altra questione, anche prima della giurisdizione e comunque prima dell’esame del merito.
  • La mancata trattazione unitaria di cause inscindibilmente connesse determina la nullità dell’intero giudizio e impone la rimessione al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.
  • Nei giudizi tributari relativi a redditi di studi associati, la questione del litisconsorzio necessario non implica necessariamente che l’avviso debba essere emesso con un unico atto nei confronti di tutti gli associati; il punto decisivo è la corretta instaurazione del processo con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
  • Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie operano come presunzioni legali/semplici a favore dell’Erario e possono invertire l’onere della prova sul contribuente, ma la Corte non è entrata nel merito di tale censura perché ha definito la causa per vizio processuale preliminare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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