Cassazione Civile, Ordinanza n. 07048/2024 del 15/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. In un primo procedimento, l’Ufficio aveva recuperato maggior reddito in capo a uno studio legale associato, con ricadute su IRAP e IVA, e aveva emesso separati avvisi anche nei confronti del professionista indicato come legale rappresentante dello studio, recuperando per lui maggiori redditi IRPEF sulla base di indagini bancarie. Il contribuente aveva contestato, tra l’altro, l’inesistenza dello studio perché sciolto dal 2004, il difetto di contraddittorio, la mancata notifica a tutti gli associati e l’infondatezza nel merito delle riprese. In un secondo procedimento, un altro associato dello stesso studio aveva impugnato avvisi di accertamento per il recupero di maggiori redditi di partecipazione imputati per trasparenza in conseguenza del maggior reddito attribuito allo studio; anche qui il contribuente aveva dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 e l’infondatezza nel merito delle indagini bancarie, effettuate anche su conti intestati a terzi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi nel primo giudizio e due nel secondo, censurando in sintesi: nullità delle sentenze per motivazione apparente o incomprensibile; erronea affermazione del difetto di legittimazione/efficacia degli avvisi per mancata notifica congiunta a tutti gli associati; erronea applicazione della disciplina del litisconsorzio necessario; erronea declaratoria di inefficacia per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni; e, nel merito, erronea valutazione delle presunzioni derivanti dalle indagini bancarie, anche quando i conti siano cointestati o intestati a terzi collegati al contribuente.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha ritenuto che nelle controversie relative a uno studio professionale associato, per effetto dell’imputazione per trasparenza, sussista litisconsorzio necessario tra l’associazione e gli associati; ha inoltre rilevato che nei giudizi esaminati la trattazione delle posizioni dei due contribuenti non era avvenuta unitariamente in appello e non era verificabile, dagli atti disponibili, se fosse avvenuta unitariamente in primo grado. Per questo ha dichiarato la nullità degli interi giudizi per violazione del contraddittorio necessario e ha rinviato la causa al giudice di primo grado per la trattazione unitaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
è richiamato per disporre la riunione dei ricorsi connessi
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
è evocato nel motivo relativo all’imputazione del reddito per trasparenza agli associati
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato quale parametro per il litisconsorzio necessario nel processo tributario
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
è invocato in relazione al termine dilatorio di sessanta giorni prima dell’emissione dell’avviso dopo il PVC
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato nei motivi di nullità della sentenza per motivazione e struttura della decisione
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato a sostegno della dedotta nullità per motivazione apparente
è richiamato in tema di motivazione della sentenza
è richiamato per escludere che ogni irregolarità determini inefficacia dell’atto se ha raggiunto lo scopo
è richiamato in tema di nullità della notificazione
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è richiamato per le regole di notificazione degli avvisi di accertamento
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è richiamato come base della presunzione derivante dalle indagini bancarie
art. 51, secondo comma, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è richiamato come base della presunzione bancaria anche ai fini IVA
è richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nelle presunzioni bancarie
Massime di principio
- Nelle controversie che riguardano un’associazione professionale, quando il reddito è imputato per trasparenza agli associati, sussiste litisconsorzio necessario tra l’associazione e tutti gli associati interessati.
- La validità del contraddittorio deve essere verificata prima di ogni altra questione, anche prima della giurisdizione e comunque prima dell’esame del merito.
- La mancata trattazione unitaria di cause inscindibilmente connesse determina la nullità dell’intero giudizio e impone la rimessione al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.
- Nei giudizi tributari relativi a redditi di studi associati, la questione del litisconsorzio necessario non implica necessariamente che l’avviso debba essere emesso con un unico atto nei confronti di tutti gli associati; il punto decisivo è la corretta instaurazione del processo con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
- Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie operano come presunzioni legali/semplici a favore dell’Erario e possono invertire l’onere della prova sul contribuente, ma la Corte non è entrata nel merito di tale censura perché ha definito la causa per vizio processuale preliminare.
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