Cassazione Civile, Ordinanza n. 02175/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, emesso nei confronti di un titolare di impresa individuale per IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR Liguria aveva respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale del contribuente, rideterminando i maggiori ricavi e costi riferibili alla quota di partecipazione del consorziato, anche in relazione a una precedente sentenza riguardante il consorzio. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione dell'atto impositivo e sulla disciplina delle notifiche processuali; (2) violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto tributario e della relativa disciplina; (3) nullità/insufficienza della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui aveva qualificato come mutualistici o meno diversi ricavi e costi del consorzio; (4) nullità della motivazione per il richiamo alla sentenza resa nei confronti del consorzio ai fini della rideterminazione dei valori della quota del consorziato; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione o mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale, deducendo la violazione delle norme su irrogazione delle sanzioni e criteri di disapplicazione/attenuazione della responsabilità sanzionatoria. Nelle more, tuttavia, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dall'Agenzia, dando atto di un accordo-quadro conciliativo e di un successivo annullamento in autotutela parziale delle pretese impositive, con sgravio delle sanzioni e dell'IVA; anche il ricorso incidentale è stato rinunciato in relazione alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era formalmente valida e accettata da controparte. Conseguentemente non ha provveduto sulle spese, per effetto dell'adesione alla rinuncia, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni non accolte. La decisione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché la controversia si è chiusa processualmente per rinuncia successiva a un accordo conciliativo e a un annullamento parziale in autotutela degli atti impositivi.
Norme richiamate
indica i vizi denunciabili con il ricorso per cassazione, utilizzati per articolare i motivi sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione/nullità della sentenza
art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione in tema di notificazione dell'atto impositivo
richiamati per censurare la disciplina della notificazione processuale e la validità del procedimento notificatorio
art. 14, comma 1, legge n. 890 del 1982
richiamato in relazione alla notificazione degli atti a mezzo posta
art. 20, comma 1, legge n. 146 del 1998
citato come norma modificativa della disciplina delle notificazioni
art. 29, d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010
richiamato in relazione al procedimento notificatorio dell'atto fiscale
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
invocato per la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la motivazione dell'avviso di accertamento
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro di motivazione della sentenza tributaria, in coordinamento con l'art. 61 del medesimo decreto
art. 61, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l'applicazione al giudizio tributario delle regole sulla motivazione della sentenza
richiamato come parametro del contenuto della sentenza e del vizio di nullità per motivazione apparente o mancante
richiamato in tema di nullità degli atti processuali e raggiungimento dello scopo
richiamato come parametro della motivazione della decisione
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l'applicazione al processo tributario delle norme del codice di procedura civile
richiamato nel ricorso incidentale in tema di compensazione/attenuazione delle sanzioni nel processo tributario
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato nel ricorso incidentale per l'esclusione o il contenimento della responsabilità sanzionatoria
art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000
richiamato nel ricorso incidentale per la non punibilità o l'attenuazione delle sanzioni in presenza dei presupposti normativi
norma applicata per dichiarare l'estinzione del processo di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicabilità quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal ricorrente e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia preclude ogni pronuncia di merito sui motivi di ricorso principale e incidentale.
- Quando la rinuncia è intervenuta a seguito di accordo conciliativo e di definizione amministrativa parziale della pretesa, il giudice di legittimità prende atto della cessazione della materia del contendere in rito, senza statuire sulle spese se vi è adesione della controparte alla rinuncia.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni non vittoriose.
- rami
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