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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02175/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, emesso nei confronti di un titolare di impresa individuale per IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR Liguria aveva respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale del contribuente, rideterminando i maggiori ricavi e costi riferibili alla quota di partecipazione del consorziato, anche in relazione a una precedente sentenza riguardante il consorzio. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione dell'atto impositivo e sulla disciplina delle notifiche processuali; (2) violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto tributario e della relativa disciplina; (3) nullità/insufficienza della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui aveva qualificato come mutualistici o meno diversi ricavi e costi del consorzio; (4) nullità della motivazione per il richiamo alla sentenza resa nei confronti del consorzio ai fini della rideterminazione dei valori della quota del consorziato; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione o mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale, deducendo la violazione delle norme su irrogazione delle sanzioni e criteri di disapplicazione/attenuazione della responsabilità sanzionatoria. Nelle more, tuttavia, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dall'Agenzia, dando atto di un accordo-quadro conciliativo e di un successivo annullamento in autotutela parziale delle pretese impositive, con sgravio delle sanzioni e dell'IVA; anche il ricorso incidentale è stato rinunciato in relazione alle sanzioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era formalmente valida e accettata da controparte. Conseguentemente non ha provveduto sulle spese, per effetto dell'adesione alla rinuncia, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni non accolte. La decisione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché la controversia si è chiusa processualmente per rinuncia successiva a un accordo conciliativo e a un annullamento parziale in autotutela degli atti impositivi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal ricorrente e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia preclude ogni pronuncia di merito sui motivi di ricorso principale e incidentale.
  • Quando la rinuncia è intervenuta a seguito di accordo conciliativo e di definizione amministrativa parziale della pretesa, il giudice di legittimità prende atto della cessazione della materia del contendere in rito, senza statuire sulle spese se vi è adesione della controparte alla rinuncia.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni non vittoriose.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

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