Cassazione Civile, Ordinanza n. 02125/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la costruzione di strutture destinate a un'attività di allevamento. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per Euro 26.840,00 oltre interessi, quale residuo del prezzo. Il committente proponeva opposizione deducendo di avere già pagato complessivamente Euro 130.000,00 a tacitazione dell'intera pretesa, anche in relazione a lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Il tribunale rigettava l'opposizione; la corte d'appello invece la accoglieva e revocava il decreto, ritenendo provato il pagamento di Euro 130.000,00, superiore al prezzo contrattuale, e ritenendo non dimostrato dalla società il valore delle eventuali opere extra contratto. La società appaltatrice ricorreva per cassazione con cinque motivi, denunciando: contraddittorietà e violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita inversione dell'onere della prova; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2236 c.c. per avere la corte d'appello ritenuto non necessaria la prova specifica dei lavori ulteriori e per aver posto a carico dell'appaltatore un onere probatorio ritenuto già assolto dal contratto e dalla fattura; omesso esame di fatti secondari idonei a fondare presunzioni circa l'esecuzione di lavori aggiuntivi; ulteriore contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta maggiore probabilità del pagamento eccedente il prezzo; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere escluso il valore indiziario del collaudo, dell'immissione nelle opere e dell'esecuzione dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente individuato la ratio decidendi nel fatto che il pagamento di Euro 130.000,00 risultava pacifico e superiore al prezzo pattuito, sicché per ottenere un ulteriore residuo la società doveva dimostrare il valore delle opere aggiuntive. Ha ribadito che l'appaltatore che chieda il compenso deve provare la congruità del credito rispetto a natura, entità e consistenza delle opere; la fattura, per la sua formazione unilaterale, non è prova piena del credito ma al più indizio; i certificati di collaudo, se privi di specifico contenuto o di richiamo a computi metrici o contabilità asseverata, attestano solo la regolarità dell'esecuzione e non il valore economico dei lavori. I primi due motivi sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati perché non colpivano la ratio decidendi; il terzo è stato dichiarato inammissibile; anche quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per asserita contraddittorietà; la Corte ha escluso che vi fosse una reale nullità motivazionale, rilevando che le censure non coglievano la ratio decidendi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della denuncia di motivazione contraddittoria; la Corte ha precisato che la motivazione è censurabile solo in presenza di contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, ipotesi non ricorrenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazioni di legge relative alla valutazione delle prove e all'onere probatorio; la Corte ha respinto le censure perché rivolte in sostanza a contestare il merito dell'accertamento.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondate/inammissibili le censure perché la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito non presentava errori denunciabili in cassazione.
art. 2236 c.c.
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato che esso spostasse l'onere di provare il valore delle opere aggiuntive, che resta a carico di chi ne chiede il pagamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha riaffermato che l'appaltatore-creditore deve provare la congruità del compenso richiesto e, quindi, anche il valore delle opere extra contratto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dell'appalto, l'appaltatore che agisca per il saldo deve provare non solo l'esistenza del rapporto e delle prestazioni eseguite, ma anche la congruità dell'importo richiesto in rapporto a natura, entità e consistenza delle opere, specialmente quando alle opere pattuite si assumano aggiunti lavori extra contratto.
- La fattura emessa unilateralmente dall'appaltatore non costituisce, da sola, prova piena del credito quando il rapporto o il suo contenuto economico siano contestati; può avere al più valore indiziario.
- I certificati di collaudo, se non recano il contenuto delle opere né rinvii a computi metrici o contabilità lavori asseverata, attestano la regolarità dell'esecuzione ma non sono idonei a dimostrare il valore economico delle opere eseguite.
- In cassazione non è censurabile come vizio motivazionale una decisione che segua un percorso logico coerente e comprensibile, ancorché sfavorevole alla parte ricorrente; il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito delle prove.
- Le censure formalmente dedotte come violazione di legge o vizio di motivazione sono inammissibili quando in realtà mirano solo a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e a sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
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