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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02121/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associati)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di associazione in partecipazione relativo alla gestione di un punto di ristoro. La società associante otteneva un decreto ingiuntivo per euro 8.163,90; gli ingiunti proponevano opposizione e formulavano anche domanda riconvenzionale. Il Tribunale, all’esito di un accertamento contabile, li condannava a pagare euro 42.249,64; la Corte d’appello di Bologna respingeva il gravame. In cassazione gli associati articolavano quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per l’incomprensibilità della decisione d’appello sul mancato computo, in compensazione, di un credito di euro 17.756,81 riconosciuto in loro favore dal primo giudice; (2) violazione degli artt. 2549, 2552 e 2553 c.c. e falsa applicazione dell’art. 8 del contratto, sostenendo che la condanna per perdite avrebbe superato il limite del loro apporto; (3) violazione dell’art. 86 d.lgs. 276/2003, dell’art. 4 del contratto e degli artt. 324 e 329 c.p.c., con deduzione di giudicato interno e pretesa applicazione dei trattamenti del lavoro subordinato; (4) violazione degli artt. 2709 e 2697 c.c. e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., contestando l’affermazione secondo cui il credito per l’ammanco di cassa di euro 15.527,32 era provato per mancata contestazione, e criticando le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese. Il nucleo decisivo dell’annullamento è stato duplice: da un lato, la motivazione della sentenza d’appello era obiettivamente incomprensibile e non spiegava coerentemente perché il credito degli associati non fosse stato compensato; dall’altro, era erroneo fondare la decisione sul principio di non contestazione, poiché il tema dell’ammanco di cassa risultava invece oggetto di un vero accertamento probatorio e, comunque, la Corte d’appello non aveva adeguatamente valutato le critiche specifiche rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve essere tale da consentire la comprensione dell’iter logico della decisione; una motivazione obiettivamente incomprensibile è censurabile in cassazione.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione intelligibile e coerente; la totale illogicità o incongruità motivazionale integra vizio denunciabile nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 2549 c.c.

    Norma richiamata dai ricorrenti sul contratto di associazione in partecipazione, ma non risultata decisiva ai fini dell’accoglimento o del rigetto dei motivi.

  • art. 2552 c.c.

    Norma richiamata dai ricorrenti sulla disciplina dell’associazione in partecipazione, senza specifica affermazione di violazione accolta dalla Corte.

  • art. 2553 c.c.

    La Corte ribadisce che la censura per violazione di legge richiede di individuare la regola astratta violata; i ricorrenti non hanno spiegato in che modo la sentenza si ponesse in contrasto col limite delle perdite all’apporto dell’associato.

  • art. 86, d.lgs. n. 276 del 2003

    La norma non introduce una conversione automatica dell’associazione in partecipazione in rapporto di lavoro subordinato; prevede solo, in caso di finalità elusive, l’applicazione delle disposizioni più favorevoli del lavoro dipendente.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al preteso giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta carente di autosufficienza.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato insieme all’eccezione di giudicato interno, senza che fosse adeguatamente indicata la statuizione asseritamente coperta da giudicato.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato nel motivo sull’ammanco di cassa, ma non è stata accolta la tesi della parte circa la violazione di tale norma.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il tema dell’onere probatorio in relazione all’ammanco di cassa e critica l’improprio uso del principio di non contestazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non poteva essere usato per ritenere provato l’ammanco di cassa quando la questione era stata oggetto di accertamento contabile e di CTU.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; se la censura investe l’accertamento in concreto o un errore di calcolo, il motivo è inammissibile come violazione di legge.
  • La deduzione di violazione di una norma contrattuale non è, di per sé, una violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; se si intende censurare l’interpretazione del contratto, occorre allegare la violazione dei canoni legali di ermeneutica e indicare specificamente in che modo il giudice se ne sia discostato.
  • Nel contratto di associazione in partecipazione, la disciplina dell’art. 86 d.lgs. 276/2003 non comporta una conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato, ma solo l’applicazione delle tutele del lavoro dipendente quando il contratto sia stato stipulato con finalità elusive.
  • In sede di legittimità, il principio di non contestazione non può essere invocato per surrogare un effettivo accertamento probatorio quando il giudice di merito abbia invece svolto un’indagine contabile o tecnica sulla base di documenti e consulenza.
  • Se le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio sono specificamente e circostanziatamente criticate dalle parti, il giudice deve motivare in modo puntuale le ragioni della preferenza accordata all’una o all’altra conclusione; l’adesione apodittica alla CTU non è sufficiente.
  • La motivazione è censurabile in cassazione quando sia obiettivamente incomprensibile, perplessa o internamente inconciliabile al punto da non consentire di comprendere la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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