Cassazione Civile, Ordinanza n. 02131/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La Procura della Repubblica ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta avverso un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva ritenuto che il provvedimento fosse stato comunicato con modalità equivalenti a quelle di rito, facendo decorrere da tale momento il termine di trenta giorni per l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e ponendo a carico del P.M. l'onere di provare la data di effettiva conoscenza. La Corte di cassazione, però, ha ritenuto comunque tardiva l'opposizione, osservando che essa era stata proposta soltanto il 19 dicembre 2019 contro un decreto pubblicato l'11 dicembre 2018, quindi oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; ha quindi valorizzato la natura impugnatoria dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e l'applicabilità del termine lungo anche in caso di mancata comunicazione del provvedimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non è stata pronunciata statuizione sulle spese e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura della Repubblica. Pur correggendo la motivazione del Tribunale, ha confermato la tardività dell'opposizione al decreto di liquidazione, ritenendo applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. anche al rimedio previsto dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 quando non risulti la comunicazione del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese e nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto
L'opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è il rimedio previsto per contestare il provvedimento, ma resta soggetta al termine di decadenza rilevante nel caso concreto.
termine lungo di sei mesi
Si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non intervenga la comunicazione del provvedimento; l'opposizione proposta oltre tale termine è tardiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato ha natura impugnatoria e, in assenza di comunicazione del provvedimento, è soggetta al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
- La decorrenza del termine di impugnazione non può essere elusa quando il ricorso introduttivo dell'opposizione sia proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto, a prescindere dalla disputa sulla validità della comunicazione.
- Non è dovuta la condanna alle spese nei confronti del Pubblico Ministero che proponga ricorso per cassazione nell'esercizio delle funzioni di impulso dell'attività giurisdizionale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica al ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
Come è indicizzato
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