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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02145/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta del consorzio nazionale competente per gli imballaggi di accertare che una società che impiegava contenitori in polietilene fosse tenuta a effettuare la dichiarazione dei quantitativi di imballaggi ceduti e a versare il correlato contributo ambientale, con interessi. La società resistente, sostenendo di avere già assolto gli adempimenti e versato contributi ad altro consorzio per i beni in polietilene, ha chiamato in causa il consorzio di filiera e il consorzio speciale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno escluso che i grandi contenitori in polietilene oggetto di causa integrassero imballaggi soggetti al contributo CONAI. In cassazione il consorzio ricorrente ha dedotto: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che una precedente decisione di merito, richiamata da altra ordinanza di legittimità, avesse definitivamente qualificato i contenitori come imballaggi; 2) violazione della norma del testo unico ambientale sulla nozione di imballaggio riutilizzabile, lamentando che la Corte d’appello avesse escluso la rilevanza del parametro comunitario e avesse richiesto un numero minimo di rotazioni; 3) violazione della norma che definisce l’imballaggio, sostenendo che la Corte d’appello avesse interpretato in modo restrittivo la nozione di merce imballata e che la disciplina UE dovesse condurre a includere i contenitori in questione nel regime CONAI. La resistente ha proposto anche ricorso incidentale condizionato su prescrizione, istruttoria e manleva, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile la censura sul giudicato esterno perché il ricorso non riproduceva gli atti e i passaggi decisivi della decisione invocata e, comunque, la precedente ordinanza richiamata era stata definita in rito, sicché le eventuali argomentazioni sul merito erano ininfluenti. Ha inoltre osservato che, quando il giudicato esterno si forma nel corso del giudizio di appello e non viene eccepito tempestivamente, la sentenza che se ne discosti è impugnabile con revocazione e non con ricorso per cassazione. Quanto ai motivi di merito, la Corte ha confermato che i contenitori utilizzati nel ciclo produttivo, destinati a uso pluriennale e a un numero non predeterminato di rotazioni, non rientrano nella nozione di imballaggio riutilizzabile né in quella di imballaggio assoggettabile al contributo ambientale, perché l’imballaggio è tale solo se destinato a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato. Ha ritenuto conforme alla direttiva europea la lettura della norma nazionale che collega il riutilizzo a un numero minimo di viaggi o rotazioni. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito perché condizionato. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per la dedotta formazione del giudicato esterno; la Corte ha escluso che nel caso concreto fosse utilmente invocabile, anche per difetto di autosufficienza del ricorso e per la diversa natura della precedente decisione richiamata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'intangibilità del giudicato; la censura è stata respinta per le ragioni sopra indicate.

  • d.lgs. n. 22/1997

    Indicato come disciplina originaria di attuazione delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi, poi confluita nel testo unico ambientale.

  • direttiva 94/62/CE

    Usata come parametro interpretativo della nozione di imballaggio e di riutilizzo; la Corte ha ritenuto che la norma nazionale sia conforme alla direttiva.

  • d.lgs. n. 152/2006

    Normativa applicabile ratione temporis, in cui sono confluite le disposizioni rilevanti; il bene è assoggettabile al contributo solo se qualificabile come imballaggio ai sensi dell'art. 218.

  • art. 218, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006

    La nozione di imballaggio riguarda il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato.

  • art. 218, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 152/2006

    La nozione di imballaggio riutilizzabile presuppone un manufatto concepito e progettato per sopportare nel ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni in un circuito di riutilizzo.

  • art. 221, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

  • art. 224, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    Prevede la partecipazione paritaria di produttori e utilizzatori al CONAI per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

  • art. 224, comma 3, lett. h), d.lgs. n. 152/2006

    Attribuisce al CONAI il compito di ripartire tra produttori e utilizzatori gli oneri per riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio.

  • art. 234 d.lgs. n. 152/2006

    Prevede un regime speciale per i rifiuti di beni in polietilene e delimita il relativo ambito, escludendo gli imballaggi di cui all'art. 218, comma 1, tra cui quelli riutilizzabili.

  • art. 3, n. 5, direttiva 94/62/CE

    Definisce il riutilizzo come operazione in cui l'imballaggio, concepito per compiere durante il ciclo di vita un numero minimo di spostamenti o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per lo stesso uso.

  • art. 237, comma 8, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato solo incidentalmente nelle difese, per la disciplina dell'esclusione della doppia imposizione del contributo ambientale; la Corte ne ha escluso la rilevanza per il caso concreto.

  • d.lgs. n. 116/2020

    Indicato come intervento successivo non applicabile ratione temporis.

  • dir. (UE) 2018/852

    Richiamata come normativa successiva e non applicabile alla fattispecie.

  • d.lgs. n. 213/2022

    Richiamato con riferimento alla modifica dell'art. 237, comma 8, sul tema della doppia imposizione del contributo ambientale, ritenuta però irrilevante nel caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la statuizione finale sulle conseguenze economiche processuali a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è utilmente spendibile solo se la parte ricorrente ne dimostra con precisione il contenuto, mediante la riproduzione degli atti e degli stralci decisivi; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Se una precedente decisione di legittimità ha definito un ricorso in rito, le eventuali argomentazioni svolte sul merito in motivazione non producono effetti vincolanti e non possono essere invocate come giudicato o precedente decisivo.
  • La nozione di imballaggio, ai fini della disciplina ambientale e del contributo consortile, presuppone che il bene sia destinato a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato; restano fuori i contenitori impiegati internamente nel ciclo produttivo per beni non ancora commercializzati.
  • L'imballaggio riutilizzabile è solo quello progettato per sopportare, nel corso del proprio ciclo di vita, un numero minimo di viaggi o rotazioni in un circuito di riutilizzo; l'uso pluriennale e a numero indefinito di impieghi è incompatibile con tale definizione.
  • La disciplina nazionale di recepimento che collega il riutilizzo a un numero minimo di rotazioni è coerente con la direttiva europea sugli imballaggi, sicché non è consentita un'interpretazione giudiziale retroattiva più ampia o diversa in assenza di una scelta espressa del legislatore.
  • Quando un ricorso incidentale è proposto in via condizionata rispetto all'accoglimento del principale, il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento dei motivi incidentali non esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioConcorrenza sleale
RamiProcesso civileBancario e finanziarioTributiContrattiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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