Cassazione Civile, Ordinanza n. 02127/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di fornitura e posa in opera di un soppalco metallico per uno showroom: la committente aveva agito chiedendo la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. e il risarcimento dei danni, deducendo ritardo nell'esecuzione, vizi dell'opera e danni cagionati durante i lavori. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto in parte le ragioni risarcitorie e, dopo la cancellazione della società committente dal registro delle imprese, aveva ritenuto legittimati a proseguire il giudizio i due soci, in quanto successori della pretesa, sulla base di una delibera assembleare che esprimeva la volontà di coltivare la lite. In appello, tuttavia, la corte territoriale ha rigettato sia l'appello principale dei soci sia quello incidentale dell'appaltatore, ritenendo, tra l'altro, non più coltivabile la pretesa dei soci e comunque non specificamente censurata la consulenza tecnica sulla quantificazione del danno. Con il ricorso per cassazione i soci hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., perché la corte d'appello avrebbe potuto esaminare d'ufficio la questione della legittimazione attiva nonostante sul punto si fosse formato giudicato interno, essendo stato accertato dal tribunale, senza impugnazione, che la cancellazione della società non equivaleva a rinuncia tacita al credito e che la delibera assembleare manifestava la volontà di proseguire il giudizio con trasmissione successoria della pretesa; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte reputato l'appello privo di specifiche censure alla c.t.u.; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la corte d'appello si fosse discostata dai principi consolidati sulla successione dei soci nei rapporti attivi e passivi della società estinta e avesse violato il giudicato interno formatosi sull'accertamento della trasmissione successoria della pretesa ai soci; i motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, affinché riesamini il merito dell'appello proposto dai due soci e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di legittimità si fonda sul principio secondo cui, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci subentrano nei rapporti non definiti, inclusi i diritti attivi non compiutamente liquidati, e la legittimazione processuale si trasferisce automaticamente; nel caso concreto, inoltre, il giudicato interno impediva di negare la trasmissione successoria della pretesa già accertata dal giudice di primo grado e non contestata.
Norme richiamate
art. 1668 c.c.
Richiamato come base della domanda originaria di riduzione del corrispettivo per difetti dell'opera e per il risarcimento dei danni.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno formatosi su un capo della sentenza non impugnato impedisce al giudice di appello di riesaminare d'ufficio la questione già coperta da accertamento definitivo.
art. 360 c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 342 c.p.c.
La specificità dei motivi di appello è requisito che può essere scrutinato, ma nel caso concreto la relativa censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente è stata dedotta nel terzo motivo, ma non esaminata perché assorbita.
art. 110 c.p.c.
La cancellazione della società in corso di causa comporta il trasferimento automatico della legittimazione sostanziale e processuale ai soci, che subentrano come successori sui beni e diritti residui.
art. 299 c.p.c. e segg.
Le norme sull'interruzione e sulla riassunzione si applicano anche all'estinzione dell'ente collettivo, quale causa di perdita della capacità di stare in giudizio.
art. 360 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e il subentro dei soci nei rapporti non definiti, con trasferimento automatico della legittimazione sostanziale e processuale in capo a costoro.
- I diritti attivi non compiutamente liquidati al momento dell'estinzione della società si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa; la mancata iscrizione a bilancio finale può far ritenere rinunciata solo una mera pretesa, non un diritto già identificabile.
- La trasmissione successoria dei rapporti sociali opera anche quando la cancellazione intervenga in pendenza di giudizio, con applicazione delle regole sull'interruzione e riassunzione della causa.
- Il giudice di appello non può discostarsi da un accertamento di primo grado non impugnato quando tale accertamento è coperto da giudicato interno.
- L'eventuale inutilità pratica dell'azione verso il socio successore, quando egli risponde solo nei limiti di quanto riscosso, incide sull'interesse ad agire ma non sulla sua legittimazione passiva o attiva.
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