Cassazione Civile, Ordinanza n. 02117/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
Un associato, all’epoca presidente della sezione estera di Ginevra, aveva impugnato davanti al tribunale il provvedimento con cui il presidente dell’associazione lo aveva escluso e il successivo provvedimento di conferma, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno. La vicenda disciplinare traeva origine da alcune iniziative dell’associato: una protesta rivolta al console italiano per la presenza, in occasione della festa del 2 giugno 2011, di due componenti dell’associazione in alta uniforme senza autorizzazione, con richiesta di chiarimenti al console; e, successivamente, la presentazione di esposti alla procura ordinaria e a quella militare per accertare eventuali responsabilità penali dei soggetti coinvolti, compreso il console. Era inoltre contestato il mancato passaggio di consegne e la mancata restituzione di beni associativi, tra cui il labaro e altri oggetti. Il tribunale aveva respinto sia la domanda principale sia quella riconvenzionale; la corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda dell’associato e accolto la riconvenzionale dell’associazione per il valore dei beni non restituiti. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: violazione dello statuto associativo e dell’art. 24 c.c. quanto alla possibilità di espulsione; violazione dell’art. 24 c.c. e di norme costituzionali per difetto di proporzionalità tra illecito e sanzione; mancato accertamento dei gravi motivi con riguardo al solo omesso passaggio di consegne; nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, per avere la corte confuso Arma e associazione; omesso esame di fatti decisivi, in particolare la sua qualità di presidente di sezione e una direttiva della presidenza nazionale sull’uso della divisa; violazione degli artt. 2697 c.c., 2043 c.c. e 116 c.p.c. in punto danno all’immagine e prova del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, terzi, quinti e sesti motivi, e infondato il quarto. La decisione della corte d’appello è stata confermata perché fondata non su una mera violazione formale dello statuto, ma sulla complessiva condotta dell’associato, considerata contraria alle finalità associative e gravemente lesiva dei principi dell’Arma e dell’associazione; tale apprezzamento sulla gravità dei fatti e sulla proporzionalità dell’espulsione è stato ritenuto non sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi dedotti, qui non correttamente prospettati. È stata inoltre confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto degli ulteriori oneri previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Per le associazioni, anche non riconosciute, l’esclusione dell’associato per gravi motivi richiede la verifica giudiziale della concreta ricorrenza dei fatti previsti dalla legge e dallo statuto; quando la clausola statutaria è generale o elastica, il giudice deve valutare anche la gravità del comportamento e la proporzionalità tra fatto e sanzione, ma tale apprezzamento è di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
art. 9, comma 2, lett. a) e b), statuto dell’associazione
La clausola statutaria richiamata prevedeva finalità associative di cameratismo e solidarietà e la sanzione espulsiva per mancanze di particolare gravità e per manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi dell’Arma o dell’associazione; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate rientrassero in tale previsione.
La violazione di una disposizione statutaria non è deducibile come violazione di legge in cassazione, perché lo statuto associativo non è norma di diritto; la censura può semmai investire l’interpretazione della clausola statutaria secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.
L’interpretazione dello statuto/negozio è attività di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inadeguata/illogica, non per un nuovo esame del merito.
art. 2 Cost.
Invocato dal ricorrente insieme ad altre norme costituzionali; la Corte osserva che tali disposizioni, nel caso concreto, non erano immediatamente applicabili in modo da fondare il motivo di ricorso.
art. 13 Cost.
Invocato dal ricorrente; la Corte non ne ravvisa un’utilizzabilità decisiva nel caso concreto.
art. 18 Cost.
Invocato dal ricorrente; la Corte rileva che non è stata puntualmente argomentata una violazione di norme di diritto idonea a fondare la censura.
La motivazione è nulla solo se affetta da irriducibile contraddittorietà o da radicale mancanza; nel caso di specie la Corte esclude tale vizio, perché la motivazione collega logicamente la condotta dell’associato agli scopi dell’associazione e al pregiudizio all’immagine dell’Arma.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare in modo specifico le norme violate, il loro contenuto precettivo e il loro contrasto con la sentenza impugnata; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma asseritamente violata.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività; in mancanza la censura è inammissibile.
Invocato per contestare la prova del danno; la censura è ritenuta non decisiva perché la decisione non si fonda su una prova del danno risarcibile, ma sulla compatibilità della condotta con gli scopi associativi.
Invocato dal ricorrente in tema di danno all’immagine; la Corte osserva che il punto non è decisivo ai fini della ratio decidendi, centrata sulla violazione degli scopi associativi.
Invocato dal ricorrente per la valutazione delle prove; la censura non supera il vaglio di ammissibilità perché mira in sostanza a una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato nel dispositivo quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle associazioni, anche non riconosciute, l’esclusione dell’associato per gravi motivi è legittima quando la condotta concretamente accertata rientri nelle ipotesi previste dalla legge o dallo statuto; se la clausola statutaria è generica o elastica, il giudice deve verificare anche la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione espulsiva.
- La valutazione sulla gravità del comportamento dell’associato e sulla proporzionalità tra fatto e espulsione è accertamento di merito e, come tale, non è di regola censurabile in cassazione se non nei limiti di specifici vizi di legittimità.
- La violazione di uno statuto associativo non integra, di per sé, violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; la parte che intenda dolersi dell’interpretazione della clausola statutaria deve dedurre la violazione dei canoni ermeneutici e indicare puntualmente in che cosa il giudice di merito se ne sia discostato.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi denuncia violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione le norme invocate, il contenuto precettivo, il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, la sua discussione processuale e la decisività.
- Il vizio motivazionale per contraddittorietà radicale sussiste solo quando la sentenza presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non ricorre quando la motivazione, pur sintetica, consenta di comprendere il nesso logico tra fatto accertato e decisione.
- rami
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