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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17423/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'ente contribuente impugnava una sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto il suo appello e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate in una controversia relativa ad avvisi di accertamento per maggiore imposta di registro sul valore di cespiti immobiliari acquistati con atti registrati nel 2008, nonché alle successive cartelle esattoriali. Con il primo motivo denunciava la pretesa carenza di motivazione degli avvisi di rettifica del valore, sostenendo che il rinvio a una stima dell'Agenzia del Territorio non bastasse perché a sua volta fondata su altre stime non allegate né conosciute; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che l'Ufficio non avesse assolto l'onere probatorio e che la stima UTE non avesse valore probatorio equiparabile a un atto pubblico; con il terzo motivo contestava la validità della notifica delle cartelle esattoriali, lamentando la mancata compilazione delle relate di notifica. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso che potesse essere dedotta direttamente la violazione di norme costituzionali; ha affermato che, in materia di imposta di registro, è sufficiente la motivazione per relationem all'atto di stima dell'Ufficio tecnico, con indicazione dei criteri e dei contenuti essenziali; ha chiarito che la stima UTE ha valore di semplice perizia di parte ma può costituire valido supporto probatorio se sorretta da elementi oggettivi e se il giudice ne spiega l'attendibilità; ha infine ritenuto valida la notificazione delle cartelle eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, senza necessità di relata, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente contribuente. Ha confermato la sentenza della CTR del Lazio che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per maggiore imposta di registro e le cartelle esattoriali. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e della concessionaria della riscossione, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato come norma invocata dalla ricorrente sulla motivazione degli avvisi di rettifica del valore.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte afferma che, ai fini dell'avviso di rettifica in materia di imposta di registro, è sufficiente il rinvio alla stima UTE e la riproduzione del contenuto essenziale degli atti comparativi.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo l'atto sufficientemente motivato.

  • art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di motivazione amministrativa.

  • art. 24 Cost.

    La Corte precisa che la violazione costituzionale non può essere dedotta direttamente come motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude la deducibilità diretta della violazione costituzionale nel ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova; la Corte ribadisce che l'Amministrazione deve provare la fondatezza della pretesa, ma che nel caso concreto la prova era stata adeguatamente fornita.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella a mezzo posta, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario senza necessità di relata.

  • art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato dalla ricorrente sulla notifica; la Corte non ne accoglie la censura.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in materia di notificazioni.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente sulla validità della notificazione.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    "L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni"

    La Corte osserva che la disposizione ribadisce l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione, senza introdurre un onere più gravoso rispetto ai principi già vigenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore è adeguatamente motivato quando indica il petitum, i criteri di valutazione adottati e rinvia a una stima tecnica conosciuta o comunque conoscibile dal contribuente, senza necessità di allegare ulteriori stime poste a base comparativa se il contenuto essenziale sia già riprodotto nell'atto.
  • La stima dell'ufficio tecnico non ha valore di atto pubblico, ma può costituire un valido elemento probatorio se fondata su dati oggettivi e se il giudice di merito ne accerti, con motivazione esplicita, l'idoneità a superare le contestazioni del contribuente e a dimostrare il maggior valore accertato.
  • Nel giudizio tributario l'Amministrazione conserva l'onere di provare la pretesa fiscale; tuttavia il contribuente, una volta conosciuto il criterio di rettifica e gli elementi essenziali dell'accertamento, è posto in condizione di difendersi nel merito senza poter pretendere l'allegazione di ogni singolo elemento tecnico richiamato, se questi sono stati sufficientemente trasfusi nell'avviso.
  • La notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente a mezzo posta dal concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede una relata di notifica separata.
  • La violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dovendo eventualmente passare attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma di legge applicata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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