Cassazione Civile, Ordinanza n. 17275/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa al contributo di bonifica per l’anno 2012, emessa per terreni e fabbricati siti in due comuni della provincia di Cremona. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, mentre in appello la Commissione tributaria regionale ha accolto l’impugnazione ritenendo la cartella carente di motivazione per l’omessa indicazione dei dati catastali dei terreni, dell’aliquota di contribuenza e degli altri elementi necessari al calcolo del contributo. Il consorzio di bonifica ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la motivazione della sentenza di appello sarebbe stata apparente o comunque carente perché avrebbe accolto le ragioni del contribuente senza confrontarsi con le difese e le eccezioni dell’ente impositore. Il controricorrente ha resistito; l’agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente e comprensibile, idonea a rendere percepibile la ratio decidendi: la cartella era illegittima per difetto di motivazione, poiché priva dell’indicazione delle particelle assoggettate a contributo, dell’aliquota di contribuenza e degli altri parametri necessari a verificare il calcolo, senza che risultasse allegato o reso disponibile al contribuente il ruolo o altro atto presupposto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando la cartella costituisce il primo e unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essa deve essere motivata come atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per il controllo della pretesa, potendo la motivazione essere data per relationem solo se gli atti richiamati siano specificamente indicati e conoscibili dal contribuente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore del controricorrente e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza; la motivazione apparente rileva solo se non raggiunge il minimo costituzionale.
invocato per censurare la pretesa nullità della sentenza per carenza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era comprensibile e idonea a sorreggere la decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto che il requisito fosse rispettato.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
il richiamo al n. 5 è stato ritenuto improprio; la censura era, in sostanza, un vizio di motivazione apparente/nullità della sentenza.
art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
la cartella, quale primo atto impositivo, deve contenere gli elementi indispensabili a consentire il controllo della pretesa tributaria; la motivazione per relationem è ammessa solo se gli atti presupposti sono specificamente indicati e conoscibili.
art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
richiamato come base normativa della riscossione dei contributi consortili, in collegamento con l’obbligo motivazionale della cartella.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando pur esistente sul piano grafico non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice o risulta incomprensibile, inconciliabile o perplessa.
- Quando la cartella di pagamento costituisce il primo e unico atto con cui l’ente esercita la pretesa tributaria, essa deve essere motivata in modo analogo a un atto impositivo, indicando gli elementi essenziali per consentire al contribuente il controllo della pretesa.
- La motivazione della cartella può essere resa per relationem a un atto presupposto solo se tale atto è specificamente individuato e il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità legale; in mancanza, l’atto è viziato per difetto di motivazione.
- Nel ricorso per cassazione la censura di motivazione apparente va distinta dalla critica alla correttezza della decisione nel merito: la Corte verifica la sussistenza del minimo costituzionale della motivazione, non la fondatezza sostanziale dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17253/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17256/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17259/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17283/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17288/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →