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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17256/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

La controversia nasce da un decreto prefettizio di espulsione immediata dal territorio nazionale, emesso dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale e prima della definizione del giudizio di impugnazione pendente davanti al Tribunale competente. L'opponente deduceva di aver tempestivamente impugnato il diniego di protezione e di aver chiesto anche la sospensione dell'efficacia del provvedimento, oltre a contestare la mancata traduzione dell'atto e a richiamare il principio di non refoulement. Nel giudizio davanti al Giudice di pace, la prefettura revocava in autotutela il decreto di espulsione e il giudice dichiarava cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese con motivazione limitata alla 'peculiarità della materia'. Con il ricorso per cassazione, l'interessato denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, pur in presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice avrebbe dovuto regolare le spese secondo la soccombenza virtuale e che la compensazione non poteva essere disposta in assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alle spese. Ha ricordato che, anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il criterio della soccombenza virtuale oppure motivando adeguatamente la compensazione totale o parziale. Ha precisato che il mero riferimento alla 'peculiarità della materia' non integra di per sé le gravi ed eccezionali ragioni richieste per derogare al principio di soccombenza. Poiché l'ordinanza impugnata conteneva soltanto un richiamo generico alla peculiarità della materia, la Cassazione ha cassato il provvedimento limitatamente alla statuizione sulle spese e ha rinviato al Giudice di pace di Udine, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    stabilisce che le spese processuali gravano sulla parte soccombente e vanno rifuse alla parte vittoriosa; non può essere posto a carico della parte totalmente vittoriosa neppure in parte il costo del processo.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione totale o parziale delle spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate e riguardare specifiche circostanze della controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla verifica della violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 24 Cost.

    la regola della soccombenza è richiamata come strumento funzionale alla pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa.

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha reintrodotto nel testo vigente dell'art. 92 c.p.c. il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel caso di cessazione della materia del contendere, il giudice non è dispensato dal decidere sulle spese dell'intero giudizio e deve applicare, in via principale, il criterio della soccombenza virtuale.
  • La compensazione delle spese non può essere disposta con formule generiche: il riferimento alla sola 'peculiarità della materia' non integra di per sé una motivazione idonea ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono risultare da circostanze specifiche della controversia e devono essere esplicitate in motivazione.
  • La parte totalmente vittoriosa non può essere, in tutto o in parte, gravata delle spese del giudizio, salvo che la decisione sia sorretta da una motivazione conforme ai requisiti di legge.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulle spese si arresta alla verifica del rispetto del principio di soccombenza e dell'obbligo di motivare adeguatamente la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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