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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17283/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il consorzio di bonifica ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente avverso il rigetto di primo grado di una controversia relativa a una cartella di pagamento per contributo di bonifica dovuto per l'anno 2012, pari a euro 598,00, riferito a terreni e fabbricati siti in due comuni della provincia di Cremona. La CTR aveva ritenuto la cartella carente di motivazione perché non indicava i dati catastali dei terreni, l'aliquota di contribuenza e gli altri elementi necessari al calcolo del contributo. Con l'unico motivo di ricorso il consorzio ha denunciato nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, deducendo motivazione carente o apparente: secondo il ricorrente il giudice di secondo grado avrebbe accolto acriticamente le ragioni del contribuente senza considerare le difese dell'ente impositore. Il contribuente ha resistito con controricorso; l'agente della riscossione è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura di nullità per motivazione apparente. Ha affermato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi, individuata nella illegittimità della cartella per difetto di motivazione ex art. 7 l. n. 212/2000, in quanto non riportava gli elementi essenziali per consentire il controllo della pretesa tributaria (particelle catastali, aliquota di contribuenza e ulteriori parametri di calcolo), senza che fosse stato indicato o reso conoscibile un atto presupposto. Il ricorso è stato quindi rigettato; il consorzio è stato condannato alle spese in favore del controricorrente e sono state poste a suo carico le conseguenze sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del minimo di motivazione della sentenza; la Corte esclude che la decisione di merito ne violi il contenuto minimo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; la Corte afferma che non ricorre nullità per motivazione mancante o apparente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per il requisito motivazionale delle sentenze tributarie; la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    La Corte rileva che il richiamo al n. 5 è improprio, poiché la doglianza attiene in realtà alla nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Interpretato nel senso che la cartella, quando costituisce il primo e unico atto di esercizio della pretesa tributaria, deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il controllo della debenza; la motivazione può essere per relationem solo se l'atto presupposto è specificamente indicato e conosciuto o conoscibile.

  • art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    Richiamato in relazione alla riscossione dei contributi consortili e alla necessità di motivazione della cartella in assenza di precedente atto impositivo notificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione apparente sussiste solo quando il ragionamento decisorio sia del tutto inidoneo a rendere percepibile la ratio decidendi, perché mancante, meramente apparente o intrinsecamente incomprensibile; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile nel merito.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura di nullità per difetto di motivazione va distinta dal vizio di omesso esame; un richiamo al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inconferente quando si deduce in realtà l'apparenza della motivazione.
  • La cartella di pagamento che costituisce il primo e unico atto con cui l'ente esercita la pretesa tributaria deve essere motivata come un atto impositivo, indicando gli elementi essenziali per consentire al contribuente il controllo della pretesa e del calcolo del tributo.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se l'atto presupposto è specificamente individuato e risulta già conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente; in mancanza, l'atto di riscossione è illegittimo per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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