Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce nel contesto di un procedimento prefallimentare promosso da un creditore munito di titolo esecutivo nei confronti di una società debitrice, la quale aveva nel frattempo depositato domanda di concordato preventivo con piano di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari e con indicazione delle fonti di copertura finanziaria. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato per carenze formali e per criticità della relazione dell’attestatore, dichiarando poi il fallimento della società. In sede di reclamo la corte d’appello aveva inizialmente revocato il fallimento, ma la precedente decisione era stata cassata con rinvio per difetto di motivazione su plurimi rilievi mossi alla relazione attestativa. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha confermato il fallimento, ritenendo che il tribunale non avesse sconfinato in un sindacato sulla convenienza economica, ma avesse correttamente verificato l’adeguatezza, completezza e affidabilità dell’informazione fornita ai creditori e la correttezza dell’attestazione. Con il ricorso per cassazione la società debitrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del giudicato interno/esterno formatosi sul primo motivo di reclamo e omessa pronuncia del giudice di rinvio; 2) violazione degli artt. 18 l. fall. e 112 c.p.c., per avere la corte di merito esaminato questioni non devolute e, in sostanza, per aver travisato la ratio del provvedimento del tribunale e svolto un giudizio di fattibilità economica non consentito; 3) violazione degli artt. 161 e 162 l. fall., sostenendo che il giudice fallimentare non potesse sindacare il merito economico della proposta concordataria né la probabilità di successo finanziario del piano, essendo tale valutazione riservata ai creditori e al commissario giudiziale, e che la relazione dell’attestatore fosse invece conforme ai requisiti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la precedente ordinanza di cassazione aveva già definitivamente delimitato il perimetro del giudizio di rinvio, con conseguente formazione di un accertamento non più controvertibile sulle questioni dedotte come 'nuove' nel precedente giudizio incidentale. Ha respinto anche il secondo motivo, escludendo il vizio di ultrapetizione: la corte di appello si è attenuta al dictum del giudice di legittimità e ha deciso entro il thema devolutum dal precedente annullamento; tuttavia la motivazione è stata corretta ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., perché il Tribunale non era rimasto estraneo a un controllo di fattibilità, ma aveva legittimamente svolto un sindacato di ammissibilità sulla fattibilità giuridica e, nei limiti della manifesta inettitudine, anche economica del piano. È stato rigettato infine il terzo motivo, ribadendo che il tribunale, in sede di ammissione al concordato, può verificare la fattibilità giuridica del piano e la sua non manifesta irrealizzabilità, nonché controllare la completezza, comprensibilità e affidabilità della relazione dell’attestatore, perché tali profili attengono alla corretta formazione del consenso dei creditori e non invadono la valutazione di convenienza rimessa a questi ultimi. La ricorrente è stata anche condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sui requisiti formali della domanda di concordato preventivo, la cui inosservanza era stata posta a fondamento dell’inammissibilità
prevede la relazione dell’attestatore sui dati aziendali e sulla fattibilità del piano; la Corte ribadisce che essa deve essere completa, comprensibile e idonea a fornire ai creditori informazioni adeguate
disciplina il controllo del tribunale sull’ammissibilità della proposta di concordato, incluso il controllo sulla regolarità della documentazione e sulla fattibilità nei limiti consentiti
richiamato come norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
delimita il perimetro del giudizio di rinvio vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; il giudice di rinvio deve attenersi al dictum di legittimità
consente la correzione della motivazione della decisione impugnata, ove il dispositivo sia corretto
invocato per lamentare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ritenuto non violato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
riparto tra violazione/falsa applicazione di legge e censura di merito sulla ricostruzione della fattispecie concreta
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
ricordato come mezzo idoneo a censurare l’apprezzamento di merito nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in relazione all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il tribunale deve verificare direttamente l’ammissibilità della proposta, controllando la fattibilità giuridica del piano e, quanto alla fattibilità economica, la non manifesta inettitudine del progetto a conseguire gli obiettivi indicati; non è invece consentito sostituirsi ai creditori nella valutazione di convenienza della proposta plausibile.
- La relazione dell’attestatore non è un adempimento meramente formale: il giudice deve verificarne completezza, coerenza, comprensibilità dei criteri di giudizio e affidabilità delle informazioni, perché tale controllo è funzionale alla corretta formazione del consenso dei creditori.
- In sede di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni già definitivamente coperte dal precedente giudicato di legittimità.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie: l’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea al vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. e, se del caso, va dedotta nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Il sindacato del tribunale sulla domanda di concordato può spingersi fino a rilevare la manifesta irrealizzabilità del piano o l’inadeguatezza dell’attestazione, senza per questo invadere la sfera riservata ai creditori.
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