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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17253/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce da una scrittura privata del 1987 relativa a un terreno in Buddusò, nel contesto di rapporti familiari e divisori tra fratelli. La parte originaria attrice aveva convenuto il fratello chiedendone la condanna al rilascio dell’immobile; in subordine la risoluzione del contratto di compravendita; in ulteriore subordine il pagamento del prezzo del bene. Sosteneva di aver acquistato il terreno all’asta pubblica, di aver poi pattuito la vendita al fratello con la scrittura privata e di averlo immesso nel possesso, senza ricevere il prezzo. Il convenuto contestava la domanda, offriva in udienza una somma a titolo di prezzo e proponeva in via riconvenzionale il trasferimento dell’immobile a suo favore. Dopo un primo giudizio sfociato in cassazione con rinvio, la Corte di appello in sede di rinvio ha qualificato il rapporto in modo favorevole al convenuto, condannando gli eredi dell’originaria attrice a far conseguire il saldo prezzo e a stipulare il definitivo entro 90 giorni, con condanna alle spese. Gli eredi dell’originaria attrice hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 112, 394 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nuove e quindi inammissibili conclusioni che sarebbero state già proposte nei precedenti gradi; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte di appello trascurato un asserito giudicato interno formatosi sulla precedente pronuncia di legittimità, che avrebbe escluso sia effetti traslativi immediati sia l’obbligo di trasferire; 3) violazione degli artt. 1362 ss. e 1376 c.c. per aver la Corte territoriale interpretato in modo contraddittorio e apodittico la clausola n. 6 della scrittura privata; 4) violazione degli artt. 1350, n. 1, 1351 e 2725 c.c. per avere ricostruito l’accordo come condizionato sulla base della confessione giudiziale della parte originaria attrice; 5) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato che il prezzo era già determinabile e che l’inadempimento del promissario acquirente sarebbe stato grave e protratto; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla regolamentazione integrale delle spese, senza considerare gli esiti alterni dei vari gradi. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi e li ha tutti rigettati o dichiarati inammissibili: ha ritenuto il primo infondato, il secondo inammissibile, il terzo inammissibile, il quarto inammissibile, il quinto inammissibile e il sesto infondato. Ha quindi confermato la decisione di appello e condannato i ricorrenti alle spese, dando atto altresì dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova e diversa interpretazione della clausola contrattuale già ricostruita dal giudice di merito, operazione non consentita in cassazione se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente adeguata. Ha inoltre escluso la violazione del giudicato interno, precisando che la precedente cassazione non aveva affermato l’inesistenza di obblighi di trasferimento, ma aveva censurato la motivazione della corte territoriale. Quanto alle premesse formali di inammissibilità, la Corte ha valorizzato difetti di specificità e autosufficienza dei motivi. Sul tema delle spese, ha affermato che esse seguono la soccombenza sull’esito finale del processo e non vanno frammentate in base agli esiti intermedi dei singoli gradi. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con l’avviso relativo all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare una pretesa pronuncia su conclusioni asseritamente nuove; la Corte non ravvisa il vizio prospettato.

  • art. 394 c.p.c.

    Invocato in relazione al giudizio di rinvio; la Corte esclude che la decisione impugnata abbia violato i limiti del rinvio.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato quanto alla dedotta novità delle conclusioni; la censura è respinta.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibile un motivo privo di specificità sufficientemente articolata.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Richiamato per il difetto di specificità/autosufficienza dei motivi, per mancata riproduzione dei passaggi rilevanti e delle conclusioni dei precedenti gradi.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere un giudicato interno; la Corte osserva che la precedente cassazione non aveva escluso l'obbligo di trasferire, ma aveva rilevato un vizio motivazionale.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati come canoni di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che la ricostruzione della comune intenzione è apprezzamento di merito censurabile solo nei limiti consentiti.

  • art. 1376 c.c.

    Richiamato insieme ai canoni interpretativi sulla qualificazione dell'accordo e sui suoi effetti obbligatori/traslativi.

  • art. 1350, n. 1 c.c.

    Richiamato per contestare la ricostruzione dell'obbligo di trasferimento e della forma richiesta; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato in relazione alla forma del preliminare e all’obbligo di concludere il definitivo.

  • art. 2725 c.c.

    Invocato sulla prova di patti aventi ad oggetto beni immobili; la Corte rileva che il convincimento del giudice di merito poggia anche su elementi ulteriori rispetto alla confessione.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per sostenere la risoluzione per inadempimento; la Corte non accoglie la censura perché il motivo tende a sovrapporre una diversa lettura dei fatti.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato quanto alla gravità dell’inadempimento; il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato al principio della soccombenza finale nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce che la soccombenza va valutata sull’esito complessivo del giudizio.

  • art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova interpretazione del contratto o della clausola negoziale quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo non illogico e non apparente la ricostruzione della comune intenzione delle parti.
  • La deduzione di un giudicato interno richiede di indicare con precisione il contenuto effettivo della precedente decisione: non vi è giudicato preclusivo quando la precedente cassazione abbia censurato soltanto la motivazione, senza affermare in modo definitivo l’inesistenza del potere o dell’obbligo oggetto di lite.
  • I motivi di ricorso devono rispettare specificità e autosufficienza, riportando gli elementi necessari al controllo di legittimità; in difetto, le censure sono inammissibili.
  • La qualificazione della domanda come nuova nel giudizio di rinvio non è decisiva se la decisione di merito reietti comunque la pretesa sulla base della rinnovata interpretazione del rapporto sostanziale.
  • La prova e la ricostruzione dell’assetto di interessi possono fondarsi su una pluralità di elementi; in cassazione non è ammesso sostituire al ragionamento del giudice di merito un diverso apprezzamento dei fatti.
  • Le spese di lite seguono la soccombenza riferita all’esito finale del processo e non vengono normalmente ripartite in base agli esiti alterni dei singoli gradi o delle singole fasi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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