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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28850/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società cooperativa ha impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su 66 cartelle di pagamento, deducendo: omessa notifica delle cartelle e degli atti prodromici; prescrizione della pretesa tributaria; decadenza dell’azione di riscossione per inosservanza dei termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973; violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000. La CTR ha respinto l’appello ritenendo valide varie modalità di notifica: nessuna raccomandata informativa sarebbe stata necessaria per le notifiche ex art. 139 c.p.c. a mani del portiere; valida la notifica per irreperibilità/affissione; ammissibile in appello la produzione delle ricevute di accettazione PEC ex art. 58 d.lgs. n. 546/1992; non viziata la notifica via PEC da indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici elenchi; infondate le doglianze su decadenza, prescrizione e art. 7 Statuto del contribuente. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 139 c.p.c. e 7 l. n. 890/1982 per l’omessa raccomandata informativa nelle notifiche a mani del portiere; 2) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973 per l’uso della procedura degli irreperibili senza adeguate ricerche; 3) violazione delle norme sulle notifiche e sul processo tributario per la prova della notifica PEC e per la produzione in appello delle ricevute di accettazione, oltre che per l’uso di un indirizzo PEC non inserito nei pubblici elenchi; 4) omesso esame di fatti decisivi in punto decadenza, prescrizione e violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il primo motivo: ha ritenuto nulla la notifica, effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c. a mani del portiere, delle cartelle nn. 07120110077410515000, 07120110102353923000, 07120120025661957000 e 07120120166916526000, perché in tal caso era necessaria la raccomandata informativa. Ha invece rigettato gli altri motivi: ha considerato valida la notifica della cartella n. 07120130081880137000 per irreperibilità assoluta, poiché il mutamento di domicilio fiscale non era ancora opponibile all’Erario; ha reputato legittima la produzione in appello delle ricevute di accettazione PEC e non decisivo il fatto che il mittente utilizzasse un indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, in assenza di specifici pregiudizi difensivi; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che le censure erano formulate come omesso esame e che la CTR aveva comunque affrontato le questioni di prescrizione e art. 7 Statuto del contribuente. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al primo motivo accolto e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, la Corte ha annullato le quattro cartelle sopra indicate. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    nelle notifiche a mani del portiere è necessaria la raccomandata informativa; la mancata attestazione delle ragioni del mancato recapito al destinatario o alle persone preferenziali rende nulla la notifica

  • L. 7 novembre 1982, n. 890

    richiamata nel motivo per sostenere l’obbligo di raccomandata informativa nelle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 139 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per sostenere che, in difetto di irreperibilità assoluta, non si potesse ricorrere alla disciplina semplificata degli irreperibili

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    per la procedura degli irreperibili il messo deve depositare l’atto in casa comunale e affiggerlo all’albo; deve risultare l’effettiva ricerca del destinatario

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    la notifica della cartella mediante invio diretto del concessionario con raccomandata A/R segue le regole del servizio postale ordinario, non della L. n. 890/1982

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche relativi alla notifica dell’atto impugnato, trattandosi di mera difesa

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per escludere che la produzione documentale in appello costituisca eccezione nuova preclusa

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    la disciplina processuale tributaria speciale prevale su quella civile ordinaria, escludendo l’applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    non applicabile nel processo tributario per la produzione documentale in appello, in forza del principio di specialità

  • art. 3-bis, comma 1, L. n. 53/1994

    la regola più stringente sull’indirizzo telematico riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati, non il mittente pubblico della notifica PEC

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005

    può essere utilizzato per le notifiche nei confronti della PA

  • d.l. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012

    richiamato quale base normativa della notificazione telematica a mezzo PEC

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto solo dal sessantesimo giorno successivo; il mutamento non era quindi opponibile all’Erario alla data della notifica

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come termine di decadenza per la notifica delle cartelle, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata nel caso concreto

  • art. 7 L. n. 212/2000

    non vi era violazione perché gli atti richiamati nell’avviso di iscrizione ipotecaria risultavano conosciuti in quanto ritualmente notificati

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    le censure devono essere ricondotte in modo specifico al vizio dedotto; il motivo formulato come omesso esame, ma in sostanza volto a contestare la motivazione o a riproporre questioni di merito, è inammissibile

  • art. 92 c.p.c.

    giustifica la compensazione integrale o parziale delle spese in presenza dei presupposti di legge; qui le spese sono state compensate integralmente

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    il mutamento di domicilio fiscale non è immediatamente opponibile all’Amministrazione finanziaria

Massime di principio

  • La notifica della cartella esattoriale eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. a mani del portiere è nulla se non risulta la raccomandata informativa prevista dalla disciplina applicabile e l’attestazione delle ragioni per cui non si è potuto consegnare l’atto al destinatario o ai soggetti preferenziali.
  • Nelle notifiche fiscali per irreperibilità assoluta, il messo deve indicare le ricerche compiute; tuttavia, se il mutamento di domicilio fiscale non è ancora opponibile all’Erario, la notifica effettuata nel vecchio domicilio può restare valida.
  • Nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di documenti anche relativi alla notifica degli atti impugnati, poiché si tratta di mera difesa e prevale la disciplina speciale dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 sull’art. 345 c.p.c.
  • La notificazione via PEC di un atto impositivo non è invalidata, di per sé, dall’uso di un indirizzo istituzionale del mittente non risultante nei pubblici elenchi, se la notifica è inequivoca quanto a provenienza e oggetto e non è allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la motivazione o a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaPrescrizione

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