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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00910/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio ha determinato induttivamente il reddito d'impresa ritenendo inattendibili le risultanze contabili e incoerenti i dati dichiarati rispetto agli studi di settore, a seguito di questionario e richiesta di documentazione. In conseguenza dell'accertamento societario sono stati emessi avvisi anche nei confronti dei soci per il reddito di partecipazione. La CTP aveva annullato l'accertamento, mentre la CTR ha riformato la decisione: ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo verso la società, ma ha escluso, per i soci, la presunzione automatica di distribuzione degli utili extracontabili. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la CTR avesse trascurato diversi profili difensivi: invalidità della presunzione sull'incidenza del lavoro sui ricavi, inattendibilità di un solo indice percentuale, mancata valutazione di dati contabili (tra cui l'incremento dei debiti bancari), attendibilità della contabilità, archiviazione del procedimento penale e violazione del contraddittorio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. sostenendo che la decisione avesse escluso ingiustamente la necessità del contraddittorio e si fosse fondata su una presunta antieconomicità della gestione non coerente con la finalità di rilancio dell'attività. I soci, nel frattempo, hanno depositato istanze e versamenti per la definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 119/2018. L'Ufficio ha resistito al ricorso della società e la sentenza ha esaminato la questione dell'efficacia del provvedimento penale nel processo tributario e i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione indiziaria compiuta dal giudice di merito.

La decisione

Per i soci persone fisiche il giudizio è stato dichiarato estinto per adesione alla definizione agevolata ex d.l. 119/2018, essendo decorso il termine previsto senza istanza di trattazione. Per la società, invece, il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente e comunque volto a una rivalutazione del merito, e infondato il secondo perché l'accertamento induttivo fondato sull'antieconomicità e su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti non richiedeva, nel caso concreto, la dimostrazione di un previo contraddittorio quale condizione di validità; inoltre ha ribadito l'autonomia del processo tributario rispetto a quello penale e la non vincolatività dell'archiviazione penale. Le spese dell'intero processo sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando la contabilità risulti inattendibile o incoerente, potendosi fondare su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 40 d.P.R. 600/1973

    richiamato quale base normativa dell'accertamento sul reddito d'impresa

  • art. 38, quarto comma, d.P.R. 600/1973

    art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    in tema di accertamento sintetico, non richiede che gli elementi posti a base della determinazione siano necessariamente contestati al contribuente nella fase istruttoria

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare una erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, nell'accertamento induttivo fondato su presunzioni, l'onere di prova contraria grava sul contribuente

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'onere di produzione e specificazione degli atti e documenti rilevanti ai fini del ricorso

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario operano limiti probatori che impediscono di attribuire automatica efficacia di giudicato alla sentenza penale, mentre sono ammesse le presunzioni semplici

  • art. 92 TUIR

    le violazioni riscontrate nella tenuta del prospetto delle rimanenze e nelle modalità di annotazione e rappresentazione delle stesse sono state valorizzate come elementi sintomatici di inattendibilità contabile

  • art. 6 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018

    art. 6 del D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018

    consente la definizione agevolata delle controversie tributarie; nel caso concreto ha determinato l'estinzione del giudizio per i soci che vi hanno aderito e depositato la documentazione richiesta

  • art. 6, comma 13, d.l. 119/2018

    le spese relative ai ricorsi definiti con tale procedura restano a carico delle parti che le hanno anticipate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il ricorrente per cassazione, quando deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, deve indicare puntualmente il fatto, il dato da cui emerge, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nel processo tributario, l'archiviazione o l'esito favorevole del processo penale non vincolano automaticamente il giudice fiscale, poiché i due giudizi sono autonomi e il processo tributario ammette anche presunzioni semplici.
  • In materia di accertamento induttivo o analitico-induttivo, l'Amministrazione può fondare la rettifica su indizi di antieconomicità e incongruenze contabili, purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento se risulta sostanzialmente inattendibile.
  • Quando l'Ufficio dimostra presuntivamente maggiori ricavi o redditi non dichiarati, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve fornire giustificazioni concrete idonee a superare gli indizi valorizzati.
  • La mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina, di regola, l'illegittimità dell'accertamento se non è prevista da una specifica norma; in particolare, per l'accertamento sintetico l'assenza di previa interlocuzione non comporta di per sé nullità dell'atto.
  • La definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018 può determinare l'estinzione del giudizio per i contribuenti che vi aderiscano ritualmente, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale prevista.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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