Cassazione Civile, Ordinanza n. 31383/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativo all’anno d’imposta 2005, emesso in via induttiva sulla base degli studi di settore, con recupero di maggiori ricavi poi ridotti in corso di procedimento amministrativo. La società contribuente impugnava l’atto davanti ai giudici tributari, sostenendo: l’illegittimità costituzionale dell’uso degli studi di settore come metodo di rideterminazione del reddito; la nullità dell’avviso per difetto di valida sottoscrizione; l’illegittimità dell’accertamento fondato sul mero scostamento fra ricavi dichiarati e ricavi stimati; l’omessa considerazione delle concrete condizioni aziendali e delle difese svolte nel contraddittorio; l’omesso esame di fatti decisivi. In cassazione proponeva otto motivi: i primi sette mirati a censurare, sotto profili processuali e di merito, la legittimità dell’accertamento standardizzato e la motivazione della sentenza d’appello; l’ottavo relativo all’applicazione, nel giudizio tributario, dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi sette motivi, ritenendo infondate le doglianze sulla motivazione della sentenza di merito, sulla legittimità costituzionale degli studi di settore, sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento e sulla corretta applicazione del metodo standardizzato, osservando che il contribuente non aveva fornito prova idonea a giustificare lo scostamento dei ricavi. Ha invece accolto l’ottavo motivo, affermando che il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica ai giudizi tributari in quanto misura sanzionatoria eccezionale riferita al processo civile. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale statuizione, e la causa è stata decisa nel merito con eliminazione della condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il parziale accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
legittima l’accertamento induttivo fondato sugli studi di settore, purché sia svolto il contraddittorio e siano valutate le specificità del caso concreto.
art. 62-bis D.L. 30 agosto 1993, n. 331
richiamato quale base normativa degli studi di settore oggetto della questione di legittimità costituzionale.
art. 62-sexies, terzo comma, D.L. 30 agosto 1993, n. 331
richiamato quale fondamento dell’accertamento basato sugli studi di settore.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto comunque sufficiente la motivazione della decisione di merito.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente, escluso dalla Corte.
richiamato a sostegno della censura di motivazione, disattesa dalla Corte.
richiamato in relazione all’eccezione di inammissibilità di difese nuove in appello, ritenuta infondata nel caso dedotto.
invocato per l’assunta novità delle difese in appello.
richiamato nel secondo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente.
richiamato nel secondo motivo, in tema di nullità e sanatoria degli atti processuali.
richiamato nel secondo motivo, senza che la censura sia stata accolta.
art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la Corte ha escluso che sia necessaria la qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato per sostenere la nullità assoluta dell’atto; la Corte ha escluso la tesi della nullità per difetto di qualifica dirigenziale del firmatario.
art. 7 L. 18 agosto 2000, n. 212
richiamato in relazione alla necessità di valutare il contraddittorio e le difese del contribuente nell’accertamento standardizzato.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme sul ricorso per cassazione utilizzate per inquadrare i motivi dedotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha chiarito che non si applica ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria propria del processo civile; resta applicabile al giudizio di legittimità solo in quanto ordinario processo civile.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
ha consentito la decisione nel merito dopo la cassazione parziale, senza rinvio, sulla sola statuizione relativa al contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’accertamento tributario fondato su studi di settore, lo scostamento tra ricavi dichiarati e standard non è di per sé sufficiente: la gravità, precisione e concordanza della presunzione derivano dall’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e dalla verifica dell’applicabilità concreta dello standard al caso specifico.
- In tema di studi di settore, l’onere di allegare e provare circostanze concrete idonee a giustificare un reddito inferiore grava sul contribuente; parallelamente, l’Amministrazione deve dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto alla realtà economica oggetto di accertamento.
- Il giudice tributario può ritenere legittimo un accertamento standardizzato anche quando il contribuente non abbia adeguatamente contrastato, con prova specifica, i plurimi indizi valorizzati dall’Ufficio; non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti.
- La questione di legittimità costituzionale, quando dedotta come profilo strumentale alla decisione sulla controversia, non può essere trasformata in un autonomo motivo di ricorso per cassazione per omessa pronuncia o motivazione, ove il giudice di merito l’abbia ritenuta non rilevante o manifestamente infondata.
- La sottoscrizione dell’avviso di accertamento è valida se l’atto è riferibile all’ufficio titolare del potere e risulta firmato da un funzionario legittimato alla firma; non è richiesta, per sé, la qualifica dirigenziale del firmatario.
- L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo una misura eccezionale di natura sanzionatoria, non si applica ai giudizi tributari; l’eventuale condanna al raddoppio del contributo unificato in tale sede è quindi illegittima.
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