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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30577/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato perfezionamento dell'assunzione di un candidato inserito in una procedura di stabilizzazione presso un'amministrazione pubblica operante in un settore soggetto a requisiti particolarmente rigorosi. La Corte territoriale aveva ritenuto insussistente il requisito della "condotta incensurabile" sulla base di elementi desunti da ordinanza cautelare e da una sentenza penale di primo grado non definitiva, valorizzando l'inserimento stabile del candidato in un sistema volto a favorire illecitamente pratiche amministrative e il rilascio contra legem di permessi di soggiorno. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sull'accesso al pubblico impiego, sostenendo che il requisito della buona condotta sarebbe stato abrogato e che solo specifiche cause ostative tassative, tra cui condanne definitive, avrebbero impedito l'assunzione; (2) violazione delle norme regolamentari sui concorsi pubblici, deducendo che non fosse consentita l'esclusione per una condanna non definitiva e che la disciplina non ammettesse automatismi espulsivi; (3) omesso esame dell'atto di appello nel giudizio penale, che avrebbe smentito l'affermazione secondo cui il ricorrente non aveva mai contestato le accuse; (4) violazione delle norme sul giudicato penale e dei principi costituzionali, assumendo che solo una condanna definitiva potesse produrre effetti nel giudizio civile; (5) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulle assunzioni nel pubblico impiego, sostenendo che egli avesse diritto alla stabilizzazione già da tempo e che, se assunto tempestivamente, avrebbe potuto semmai essere licenziato solo dopo un procedimento disciplinare, con conseguente lesione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la reale ratio della decisione impugnata, fondata non sull'esistenza di una condanna penale definitiva, bensì sull'insussistenza del requisito soggettivo della "condotta incensurabile" richiesto per l'assunzione in quel particolare settore. La Corte ha affermato che tale requisito, esprimendo un giudizio più ampio sulle qualità morali e di condotta, deve essere valutato ex ante al momento dell'effettiva assunzione e può essere negato sulla base di elementi concreti di censurabilità, anche indipendentemente da un giudicato penale. Ha inoltre escluso che il candidato avesse un diritto all'assunzione solo per la collocazione in graduatoria, osservando che la stabilizzazione dipendeva anche dalla disponibilità di risorse e che il requisito doveva essere nuovamente verificato al momento dello scorrimento utile della graduatoria. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 35, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001

    Per le assunzioni presso amministrazioni con competenze in materia di difesa, sicurezza, giustizia e affini si applicano requisiti più rigorosi richiamati dalla disciplina speciale.

  • art. 2, co. 2, d. lgs. n. 160 del 2006

    Per l'accesso alla magistratura ordinaria è richiesto che il candidato "sia di condotta incensurabile"; tale requisito opera anche per gli impieghi richiamati dalla normativa speciale.

  • art. 26 della legge n. 53 del 1989

    Per l'accesso ai ruoli della polizia di Stato e delle altre forze di polizia sono richieste qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

  • art. 2, co. 3, del d.p.r. n. 487 del 1994

    Individua le cause ostative generali all'accesso agli impieghi pubblici e, per i requisiti soggettivi suscettibili di mutare, impone una verifica al momento dell'assunzione concreta.

  • art. 70, co. 13, del d. lgs. n. 165 del 2001

    Richiama la disciplina regolamentare generale sui requisiti di accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 653 c.p.p.

    La Corte esclude che il tema del giudicato penale sia decisivo, perché nella fattispecie rileva non la commissione di reati in sé, ma la valutazione autonoma della condotta incensurabile.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della valutazione del requisito soggettivo per l'assunzione.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che la valutazione amministrativa riguarda l'idoneità all'impiego e non l'accertamento di responsabilità penale.

  • art. 1336 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso diritto all'assunzione; la Corte ne esclude la decisività nella vicenda, non ravvisando un diritto automatico alla stipulazione del contratto.

  • d.l. n. 101 del 2013

    Costituisce il quadro normativo della procedura di stabilizzazione richiamata dal ricorrente, ma non attribuisce di per sé un diritto immediato e incondizionato all'assunzione.

  • L. n. 125 del 2013

    Legge di conversione del d.l. n. 101 del 2013, richiamata per la procedura di stabilizzazione.

  • L. n. 205 del 2017

    Richiamata dal ricorrente nel contesto della disciplina della procedura, senza incidere sulla ratio decisoria individuata dalla Corte.

  • d.p.r. n. 82 del 2023

    Le modifiche introdotte confermano in via espressa che i requisiti di accesso devono sussistere sia alla scadenza del bando sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, soluzione ritenuta coerente con l'interpretazione già desumibile dal sistema.

  • L. n. 732 del 1984

    Ha eliminato il requisito generale della buona condotta per l'accesso all'impiego pubblico, ma non esclude requisiti speciali di condotta incensurabile per settori particolari.

  • art. 2, n. 3, d.p.r. n. 3 del 1957

    Norma storica sul requisito della buona condotta, ritenuta superata dalla legge n. 732 del 1984 per l'accesso generale all'impiego.

  • art. 2 del d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223

    Richiamato quale base della nozione di esclusione dall'elettorato attivo, tra le cause ostative generali all'accesso al pubblico impiego.

  • art. 85 del d.p.r. n. 3 del 1957

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'assenza di automatismi espulsivi fondati su condanne penali.

  • art. 2, u.c., del d.p.r. n. 487 del 1994

    È interpretato nel senso che i requisiti devono essere posseduti al tempo fissato dal bando, ma i requisiti soggettivi destinati a mutare richiedono una verifica anche al momento dell'assunzione effettiva.

  • art. 2, co. 2, lett. b-bis), d. lgs. n. 160 del 2006

    Introduce espressamente il requisito della condotta incensurabile per l'accesso alla magistratura ordinaria.

  • art. 102-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un diritto alla reintegrazione, ma ritenuto non pertinente alla diversa valutazione dell'incensurabilità ai fini dell'assunzione.

Massime di principio

  • Nei settori del pubblico impiego soggetti a requisiti speciali di onorabilità e condotta, la verifica dell'idoneità all'assunzione non coincide con l'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi su una valutazione autonoma e più ampia della condotta dell'interessato.
  • Il requisito della "condotta incensurabile" è concetto distinto dall'assenza di condanne definitive: esso esprime un giudizio generale sulle modalità di comportamento del candidato nella collettività e può essere escluso da elementi concreti di censurabilità, anche in mancanza di giudicato penale.
  • Quando il requisito soggettivo richiesto per l'accesso al pubblico impiego è suscettibile di mutare nel tempo, la Pubblica Amministrazione deve verificarne la sussistenza al momento dell'effettiva assunzione e non soltanto al momento dell'ammissione alla procedura o dell'inserimento in graduatoria.
  • L'inserimento in graduatoria o la partecipazione a una procedura di stabilizzazione non attribuiscono, di per sé, un diritto incondizionato all'assunzione, specie quando la procedura è subordinata a vincoli di programmazione o di disponibilità finanziaria.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare l'omesso esame di singoli mezzi di prova in quanto tali, ma solo l'omesso esame di fatti storici decisivi e discussi tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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