Cassazione Civile, Ordinanza n. 30519/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il procedimento riguarda un ricorso per correzione di errori materiali proposto avverso un'ordinanza della Corte di cassazione già depositata. Il ricorrente ha segnalato che, nel testo dell'ordinanza, per cinque volte era stato riportato in modo erroneo il numero della sentenza del Tribunale di Napoli del 17 giugno 2009 e, in un caso, era stato indicato erroneamente il numero della sentenza della Corte d'Appello di Napoli pronunciata sull'impugnazione di quella sentenza. La doglianza era quindi limitata alla rettifica di meri refusi numerici, immediatamente percepibili dal testo del provvedimento. La Corte ha riconosciuto la sussistenza degli errori materiali denunciati, ritenendo che vi fosse un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, e ha disposto la correzione dell'ordinanza sostituendo i numeri errati con quelli esatti indicati nel dispositivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 13655/2024, sostituendo in più punti il numero errato "11307" con "11037" e, in un ulteriore punto, il numero errato "11307/2009" con "2635/2014". Ha inoltre ordinato che le correzioni siano annotate a cura della cancelleria sull'originale del provvedimento. Non ha provveduto sulle spese, ritenendo il procedimento non contenzioso, e ha dato atto che non sussisteva il presupposto per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L'errore materiale è emendabile quando dal testo del provvedimento emerga ictu oculi un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica.
- La correzione degli errori materiali può riguardare anche meri dati identificativi di precedenti richiamati nel provvedimento, come numeri di sentenza, quando il loro carattere erroneo sia oggettivamente rilevabile.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale ha natura non contenziosa e non comporta, di regola, una pronuncia sulle spese.
- Quando manca un vero contenzioso sul merito della pretesa ma solo la rettifica di un refuso, non opera il presupposto per il contributo unificato aggiuntivo previsto per l'impugnazione inammissibile o improcedibile.
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