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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30515/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in materia previdenziale introdotto con accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. e successiva opposizione ex comma 6. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e aveva condannato la parte privata al pagamento delle spese processuali; nella motivazione aveva fatto riferimento anche alle spese di consulenza, mentre nel dispositivo la CTU risultava posta a carico dell'INPS. La ricorrente ha impugnato la statuizione sulle spese deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo di avere tempestivamente inserito, sia nel ricorso per ATP sia nel ricorso in opposizione, la dichiarazione di esonero e di avere allegato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito personale inferiore alla soglia prevista, con impegno a comunicare eventuali variazioni. Il ricorso per cassazione è stato articolato anche nel rispetto degli oneri di specificazione e autosufficienza, con riproduzione del contenuto delle dichiarazioni e produzione degli atti rilevanti. La ricorrente ha inoltre censurato, quanto alle spese di CTU, la contraddizione tra motivazione e dispositivo; la Corte ha però rilevato che sul punto difettava l'interesse, perché la CTU era stata comunque posta a carico dell'INPS.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla condanna alle spese processuali. Ha ritenuto fondata la censura sull'art. 152 disp. att. c.p.c., osservando che la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale può essere validamente resa anche in forma non rigidamente tipizzata, purché presenti gli elementi essenziali richiesti dalla norma, e che non è necessario reiterarla in ogni grado se già inserita nel ricorso introduttivo. Poiché nel caso concreto la dichiarazione risultava contenuta negli atti introduttivi ed era corredata dall'attestazione reddituale e dagli ulteriori requisiti formali, il Tribunale non poteva condannare la parte soccombente alle spese di lite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio nella parte relativa alle spese processuali, trattandosi di statuizione resa in difetto del potere di condannare, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c. Per il resto, non è stato accolto alcun ulteriore motivo, perché sulla CTU mancava interesse a ricorrere. L'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 445-bis c.p.c.

    Il giudizio di opposizione avverso l'ATP previdenziale costituisce il contesto processuale in cui viene valutata anche la statuizione sulle spese.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    nel testo modificato dal D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003

    Nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali la parte che renda la dichiarazione sostitutiva richiesta e si trovi nei limiti reddituali non può essere condannata alle spese; la dichiarazione non richiede formule sacramentali né uno schema tipizzato, può essere contenuta nel ricorso introduttivo ed esplica efficacia anche nei gradi successivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge in punto spese.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato ai fini dell'onere di specificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato ai fini del deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che disciplina la camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è stata ricondotta al difetto di potere del giudice di pronunciare la condanna alle spese in presenza dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Massime di principio

  • Nei giudizi in materia previdenziale o assistenziale, la dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c. non è soggetta a formule rigide o a uno schema tipizzato: è sufficiente che dagli atti emerga in modo chiaro la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.
  • La dichiarazione di esonero dalle spese, se resa nel ricorso introduttivo e ritualmente prodotta, produce effetti anche nei gradi successivi senza necessità di reiterazione, salvo che sopravvengano variazioni reddituali rilevanti.
  • In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, prevale il dispositivo; le affermazioni della motivazione incompatibili con esso non incidono sul decisum e non possono fondare interesse a impugnare su ciò che nel dispositivo non è stato effettivamente disposto.
  • La condanna alle spese pronunciata in violazione del divieto posto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. è eliminabile con cassazione senza rinvio, perché resa in difetto del potere concreto del giudice.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario un adeguato onere di specificazione e allegazione, ma tale onere può ritenersi soddisfatto quando il ricorrente riproduca il contenuto essenziale degli atti rilevanti e indichi con precisione la loro localizzazione nel fascicolo.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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