Cassazione Civile, Ordinanza n. 30528/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da una procedura di stabilizzazione del personale precario bandita da un'azienda ospedaliera, alla quale avevano partecipato diversi lavoratori poi risultati vincitori. L'ente aveva inizialmente disposto la stabilizzazione mediante contratti a tempo indeterminato; successivamente, a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittima la norma regionale posta a base della procedura, l'azienda aveva annullato in autotutela gli atti di stabilizzazione, cessato i rapporti a tempo indeterminato e ripristinato rapporti a tempo determinato. I lavoratori avevano quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità di tali atti e la reintegrazione a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno; in subordine, avevano domandato la conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato per nullità del termine. Il Tribunale aveva riconosciuto un'indennità risarcitoria; la Corte d'appello, ritenendo che nel frattempo la maggior parte dei lavoratori fosse stata nuovamente assunta a tempo indeterminato, aveva escluso il risarcimento per tutti salvo una lavoratrice non stabilizzata, alla quale aveva attribuito un'indennità maggiore. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione della disciplina sui contratti a termine e della normativa richiamata in tema di abuso della reiterazione, sostenendo che la lunga durata dei rapporti e le plurime proroghe imponevano comunque un risarcimento effettivo e dissuasivo, nella misura di almeno 12 mensilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che le censure non cogliessero la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori quale misura satisfattiva e idonea a eliminare il pregiudizio da abusiva precarizzazione, con conseguente esclusione di un ulteriore danno risarcibile. Inoltre, i ricorrenti non avevano specificamente contestato le modalità della stabilizzazione né allegato che essa non presentasse i requisiti richiesti dalla giurisprudenza richiamata. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
L. n. 134 del 2010
è invocata dai ricorrenti come normativa asseritamente violata in tema di contratti a termine e risarcimento dell'abuso.
è invocato dai ricorrenti come normativa asseritamente violata in tema di disciplina dei contratti a termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 97 Cost.
è richiamato nel contesto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale a base della stabilizzazione.
art. 117 Cost.
è richiamato nel contesto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale a base della stabilizzazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che si sviluppi prescindendo dal presupposto fattuale e giuridico decisivo posto a base della decisione di merito.
- In materia di abuso nella reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore può costituire misura satisfattiva e sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, purché avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e con diretta derivazione causale rispetto a tale abuso.
- Quando la domanda risarcitoria è stata respinta perché il lavoratore ha già ottenuto il bene della vita perseguito mediante stabilizzazione a tempo indeterminato, non può essere riconosciuto un ulteriore danno solo sulla base dell'astratta durata del pregresso rapporto a termine, se non si contesta specificamente l'inidoneità della misura riparatoria concretamente adottata.
- La qualificazione di una stabilizzazione come misura riparatoria deve essere contestata in modo specifico, allegando che la procedura non possieda i requisiti di diretta derivazione causale e di inserimento nei ruoli dell'ente responsabile dell'abuso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30515/2024 del 27/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30519/2024 del 27/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30520/2024 del 27/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30524/2024 del 27/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30526/2024 del 27/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30534/2024 del 27/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →