Cassazione Civile, Ordinanza n. 30524/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un agente della polizia municipale, già responsabile di sezione e poi collocato in quiescenza, aveva agito per ottenere il riconoscimento di varie voci retributive riferite agli anni 2013 e 2014: l’indennità di produttività, l’indennità di responsabilità, un indennizzo per 50 ore di riposi compensativi non goduti e il pagamento per la mancata sospensione di 60 ore di riposi compensativi in corrispondenza di assenze per malattia e per accertamenti sanitari. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande, mentre la Corte d’appello aveva accolto solo in parte il gravame del dipendente, condannando il Comune al pagamento di somme per indennità di produttività e per riposi compensativi non fruiti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del contratto integrativo decentrato del personale comunale: secondo il ricorrente, la disposizione non consentiva interpretazioni estensive e i riposi compensativi non potevano essere assimilati alle ferie; inoltre, sosteneva che la disciplina contrattuale nazionale prevedeva la sospensione delle ferie solo in caso di malattia sopravvenuta, senza estenderla ad altre ipotesi di riposo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura investiva, in realtà, l’interpretazione di un contratto integrativo decentrato del Comune, rispetto al quale non è consentita la diretta denuncia di violazione di legge senza indicare le specifiche regole ermeneutiche asseritamente violate. Il ricorso, inoltre, si limitava a contrapporre alla lettura della Corte d’appello una diversa interpretazione della clausola, senza censurare utilmente l’eventuale nullità dell’interpretazione accolta. Conseguentemente il Comune è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 del contratto integrativo decentrato del personale del Comune di Messina
La clausola è stata letta dalla Corte territoriale nel senso che i riposi compensativi non goduti, maturati per straordinario autorizzato, non potevano essere trattati diversamente dagli eventi che non precludono la corresponsione dell’indennità di produttività; in cassazione non è stata ritenuta ammissibile una censura che si limitasse a proporne una diversa lettura.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato per affermare che il particolare regime di pubblicità previsto per i contratti collettivi nazionali non vale per i contratti integrativi decentrati.
Per i contratti integrativi decentrati valgono gli oneri di specificazione e allegazione; il ricorrente deve indicare compiutamente il contenuto della clausola e le ragioni della dedotta violazione.
Anche in sede di legittimità deve essere assolto l’onere di deposito/specificazione degli atti e documenti richiamati, specie quando si controverta sull’interpretazione di un contratto integrativo.
art. 52, comma 5, c.c.n.l. Enti Locali
È richiamato dal ricorrente per sostenere che la sospensione è prevista espressamente solo per le ferie in caso di malattia sopravvenuta; la Corte osserva che la doglianza non colpisce utilmente la ratio della decisione di merito, fondata sull’interpretazione estensiva della disciplina integrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass., S.U., n. 4315/2020
È richiamata ai fini dell’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda un contratto collettivo integrativo decentrato di un ente pubblico, la censura in cassazione non può limitarsi a invocare in modo generico la violazione di legge: occorre indicare in modo specifico le clausole rilevanti e i canoni ermeneutici asseritamente violati.
- Per i contratti integrativi decentrati non opera il regime di pubblicità proprio dei contratti collettivi nazionali; di conseguenza, in sede di legittimità valgono rigorosamente gli oneri di specificazione e allegazione di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.
- Una doglianza che si limiti a contrapporre alla interpretazione del giudice di merito una diversa lettura della clausola contrattuale, senza censurare puntualmente i criteri ermeneutici applicati o la nullità della interpretazione, è inammissibile.
- In presenza di una clausola contrattuale interpretata dal giudice di merito in senso estensivo, il ricorrente deve attaccare tale operazione interpretativa nei suoi presupposti giuridici, non potendo ottenere una nuova valutazione del testo contrattuale in cassazione.
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