LEGGE 1 febbraio 1989, n. 53
Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina avanzamenti, qualifiche, corsi e inquadramenti del personale della Polizia di Stato, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, con decorrenze giuridiche ed economiche fissate al 1° gennaio 1989 e al 1° luglio 1989. Molti articoli risultano oggi abrogati; restano disposizioni storiche in larga parte superate e non più applicabili, con ulteriore abrogazione confermata dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 per diverse norme.
Avanzamento e qualifiche del personale di polizia e corpi assimilati
Avanzamento, qualifiche e inquadramenti del personale di polizia e di corpi assimilati
La legge interviene in modo organico sulle carriere di vari ruoli delle forze di polizia e di corpi assimilati, disciplinando promozioni, corsi, concorsi interni, inquadramenti e riconoscimenti di qualifica. Il testo, tuttavia, è in larga parte superato da successive abrogazioni e modifiche, con diversi articoli già eliminati o confermati come abrogati.
Ambito di disciplina e struttura della normativa
Il provvedimento modifica numerose disposizioni relative a:
- ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori della Polizia di Stato;
- avanzamenti del Corpo degli agenti di custodia;
- inquadramenti del Corpo forestale dello Stato;
- accesso ai ruoli e requisiti morali per l’impiego nelle forze di polizia;
- riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in specifiche ipotesi.
Promozioni e avanzamenti nella Polizia di Stato
Per vari ruoli della Polizia di Stato vengono fissati criteri di avanzamento a ruolo aperto o mediante scrutinio, con soglie di anzianità diverse a seconda della qualifica. In particolare:
- per assistente e collaboratore tecnico, la qualifica si consegue per anzianità senza demerito dopo 10 anni di servizio complessivo;
- la promozione ad assistente capo richiede scrutinio per merito assoluto, con accesso per chi abbia 15 anni di servizio oppure 5 anni nella qualifica di assistente;
- gli assistenti capo possono essere ammessi al corso previsto dalla normativa richiamata con almeno un anno di anzianità nella qualifica, e il corso è ripetibile una sola volta;
- la promozione a collaboratore tecnico capo segue logica analoga, con scrutinio per merito assoluto e requisito di 15 anni di servizio oppure 5 anni nella qualifica;
- la promozione a ispettore principale avviene nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, riservato agli ispettori con almeno 5 anni di servizio effettivo nella qualifica.
Nomina a vice sovrintendente e corso-concorso
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti è regolata da una duplice via, con ripartizione dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno:
- il 50% dei posti è riservato a concorso interno per esame teorico-pratico e successivo corso di formazione tecnico-professionale, aperto agli agenti e assistenti con almeno 4 anni di servizio effettivo;
- il restante 50% è coperto tramite corso-concorso per titoli di servizio ed esami, con una riserva interna del 30% per gli assistenti capo e del 20% per gli assistenti con almeno due anni di qualifica.
La nomina è disposta in base alla graduatoria finale, tenendo conto della precedenza degli assistenti capo sugli assistenti. I vincitori del concorso interno per esami precedono nel ruolo i vincitori del corso-concorso. È inoltre abrogato l’articolo 35 della legge n. 668 del 1986.
Regime transitorio e riconoscimenti per il personale già in servizio
La legge contiene varie disposizioni transitorie per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore:
- gli agenti scelti e gli assistenti che abbiano già maturato il titolo per la qualifica superiore sono promossi dalla stessa data, previo scrutinio per merito assoluto;
- gli assistenti capo in servizio al 1° gennaio 1988 ottengono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dopo un corso di aggiornamento di almeno 30 giorni, con attribuzione della qualifica dal 1° gennaio dell’anno successivo al superamento del corso;
- per tali soggetti è previsto un aumento stipendiale pari al 2,50% dello stipendio tabellare iniziale di livello, riassorbibile con la promozione e non utile ai fini di ulteriori benefici richiamati dalla normativa sul trattamento economico.
Sono inoltre previsti effetti analoghi per il personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, con inquadramenti e promozioni definiti sulla base dell’anzianità maturata alla data di entrata in vigore.
Corpo degli agenti di custodia: avanzamenti e ufficiale di polizia giudiziaria
Per il Corpo degli agenti di custodia la legge prevede avanzamenti a ruolo aperto e con giudizio di idoneità:
- alle guardie con 5 anni di servizio è conferita la qualifica di scelto;
- alle guardie scelte con 10 anni di servizio è conferito il grado di appuntato;
- agli appuntati con 5 anni di anzianità di grado o 15 anni di servizio è conferito il grado di appuntato scelto.
Agli avanzamenti si accede previo giudizio di idoneità della commissione competente, e nei periodi utili non si computano gli anni di non idoneità né quelli di detrazione di anzianità per condanne penali o sospensioni disciplinari.
Agli appuntati scelti con almeno un anno di anzianità nel grado è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dopo un corso di qualificazione di almeno 30 giorni, accessibile a domanda e ripetibile una sola volta. La qualifica decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di conclusione del corso, con aumento stipendiale del 2,50% dello stipendio tabellare iniziale di livello, riassorbibile in caso di promozione.
Corpo forestale dello Stato
Per il Corpo forestale dello Stato il provvedimento unifica le dotazioni organiche di allievo guardia, guardia e guardia scelta, inserendole in un contingente unico di 4.061 unità che comprende anche appuntato e appuntato scelto secondo la tabella di equiparazione allegata.
L’avanzamento avviene a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità, dopo 5 anni di permanenza in ciascun grado a partire da guardia. Inoltre:
- le guardie scelte in servizio alla data di entrata in vigore sono inquadrate come appuntati o appuntati scelti a seconda dell’anzianità posseduta;
- le guardie con 5 anni di anzianità sono inquadrate come guardie scelte;
- l’anzianità eccedente è valutata sia ai fini giuridici sia economici;
- i riferimenti normativi al grado di guardia scelta sono da intendersi riferiti al grado di appuntato.
Il testo richiama inoltre un’estensione di disciplina per talune posizioni al 1° gennaio 1988, ma tale parte risulta oggi superata: il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201 ha soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previsto dall’art. 23, comma 5.
Requisiti morali per l’accesso ai ruoli di polizia
Per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dalla legge n. 121 del 1981 è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta previste per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
La norma ha però subito una pronuncia di illegittimità costituzionale limitatamente alla parte che escludeva i candidati non ritenuti appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa sulla base di informazioni raccolte e dell’apprezzamento insindacabile del Ministro competente.
Decorrenze, abrogazioni e coordinamento normativo
La legge stabilisce che:
- gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1989;
- gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1989;
- alcune disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 1990.
Sono inoltre abrogate le norme incompatibili con la nuova disciplina e, per l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205.
Attualità della normativa
Il testo è oggi in larga parte privo di utilità pratica, perché molti articoli risultano espressamente abrogati dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 oppure confermati come già abrogati. Restano solo disposizioni di interesse storico-sistematico e non operative nella pratica corrente.
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