Cassazione Civile, Ordinanza n. 30520/2024 del 27/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di due docenti, in possesso di laurea magistrale e di 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie didattiche, a essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU fosse equiparabile all’abilitazione all’insegnamento; la corte d’appello aveva confermato, valorizzando l’art. 5 del d.lgs. 59/2017 e l’art. 44 del d.l. 36/2022. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione del d.lgs. 59/2017, della l. 124/1999 e della normativa regolamentare sulle graduatorie, sostenendo che la corte territoriale aveva confuso i requisiti per partecipare al concorso con quelli richiesti per l’inserimento nelle graduatorie e che il possesso di laurea e 24 CFU non equivale ad abilitazione, ma vale solo come titolo di accesso al concorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, nel sistema previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 36/2022, il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU non integra abilitazione all’insegnamento, ma costituisce soltanto requisito di accesso al concorso. Di conseguenza, per le graduatorie di istituto e per le graduatorie provinciali per le supplenze, nella fascia riservata agli abilitati possono essere inseriti solo i soggetti in possesso di specifica abilitazione o di titolo ad essa equiparato secondo la disciplina applicabile, non coloro che abbiano soltanto i requisiti per partecipare al concorso. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda dei docenti. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal Ministero.
art. 83 c.p.c.
La Corte esclude che una mera istanza di visibilità telematica con procura possa valere come costituzione in giudizio nel giudizio di cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte rinvia alla precedente decisione di legittimità per la ricostruzione del quadro normativo.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria.
art. 4 l. 124/1999
La norma è richiamata quale base della disciplina delle graduatorie e del rinvio al regolamento ministeriale.
art. 5 d.lgs. 59/2017
Il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU è requisito per partecipare al concorso, non titolo di abilitazione; l’abilitazione si consegue con il superamento delle prove concorsuali.
art. 3 d.lgs. 59/2017
È la disposizione che disciplina il concorso per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria.
art. 44 d.l. 36/2022
È richiamato dalla corte territoriale, ma la Cassazione lo utilizza nel contesto della ricostruzione normativa senza mutare il principio che, per la fattispecie, i 24 CFU non equivalevano a abilitazione.
art. 17 l. 400/1988
È richiamato per la natura regolamentare del decreto ministeriale previsto dalla legge per la disciplina delle graduatorie.
d.m. 131/2007
Per le graduatorie di istituto la seconda fascia richiede titoli di abilitazione o titoli equiparati, non il solo possesso di laurea e 24 CFU.
d.m. 201/2000
È richiamato come fonte regolamentare che attua il principio di uniformità dei titoli di accesso alla professione docente.
d.m. 374/2017
È indicato come atto amministrativo in contrasto con la legge solo nella misura in cui fosse letto come idoneo a equiparare i 24 CFU all’abilitazione.
d.l. 126/2019
Ha istituito le graduatorie provinciali per le supplenze modificando l’art. 4 l. 124/1999.
d.l. 22/2020
Ha consentito al Ministero di disciplinare con ordinanza tempi e modalità di formazione delle graduatorie provinciali in via temporanea e derogatoria.
ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020
Per le GPS ha riservato la prima fascia ai soli soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e collocato in seconda fascia gli aspiranti con titolo di studio e altri requisiti, inclusi i 24 CFU.
l. 145/2018
Ha modificato l’art. 5 del d.lgs. 59/2017, ma senza trasformare i 24 CFU in abilitazione generale.
Massime di principio
- Nel sistema di reclutamento scolastico, il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU può costituire requisito di accesso al concorso, ma non equivale di per sé al titolo di abilitazione all’insegnamento.
- Per l’inserimento nelle fasce riservate agli abilitati delle graduatorie di istituto e delle graduatorie provinciali per le supplenze occorre un’effettiva abilitazione, non la sola idoneità a partecipare a una procedura concorsuale.
- La distinzione tra titolo di studio, requisito concorsuale e abilitazione è strutturale: solo il superamento del concorso, quando la legge lo prevede, può produrre effetto abilitante, mentre il mero possesso dei requisiti di ammissione non basta.
- Ai fini dell’interpretazione delle graduatorie scolastiche, la normativa speciale e regolamentare va letta in coerenza con il principio di uniformità dei titoli di accesso, evitando equiparazioni non espressamente previste dal legislatore.
- Quando la questione di diritto è già stata chiarita da precedenti conformi di legittimità e non occorrono nuovi accertamenti, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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