Cassazione Civile, Ordinanza n. 30526/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi e sanzioni civili dovuti alla gestione separata in relazione alla posizione di un amministratore di società, per il periodo maggio 2009-agosto 2010. La società ha proposto opposizione e i giudici di merito hanno ritenuto prescritti i contributi antecedenti al 17 febbraio 2010 e applicabile il regime sanzionatorio dell’omissione, non quello dell’evasione. In appello l’ente previdenziale ha sostenuto, da un lato, che i flussi telematici Emens inviati dalla società avevano effetto interruttivo della prescrizione e che il relativo fatto era stato già allegato in primo grado; dall’altro, che la condotta datoriale integrasse evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, poiché l’occultamento del debito sarebbe stato intenzionale. La società ha resistito, difendendo la decisione di merito e contestando la fondatezza delle pretese dell’ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente considerato tardiva l’allegazione relativa ai flussi Emens e che tali flussi, in quanto dichiarazioni del datore di lavoro contenenti dati retributivi e contributivi, siano atti idonei a interrompere la prescrizione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la valutazione della Corte territoriale sull’assenza di intento fraudolento e sulla riconduzione della condotta all’omissione contributiva, e non all’evasione, costituiva un accertamento di fatto non censurato nei limiti consentiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per censurare la ritenuta tardività dell’allegazione; la Corte ritiene che il fatto dell’invio degli Emens fosse già stato dedotto in primo grado e dovesse essere esaminato
art. 44, comma 9, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326
norma che introduce l’obbligo di trasmissione mensile telematica all’INPS dei dati retributivi e contributivi; i flussi Emens hanno valore dichiarativo e possono interrompere la prescrizione
invocato in relazione alla decorrenza e all’interruzione della prescrizione
art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000
norma richiamata per l’ipotesi di omissione contributiva, meno grave dell’evasione
art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000
norma richiamata per l’evasione contributiva; la Corte ribadisce che l’omessa o infedele denuncia mensile integra normalmente evasione, salvo prova contraria dell’assenza di intento fraudolento
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
evocato nel secondo motivo, ma senza una specifica ratio decidendi autonoma nel testo
non espressamente citato nel dispositivo motivazionale, ma la Corte richiama l’onere del datore di lavoro di provare l’assenza di intento fraudolento nella qualificazione dell’evasione
Massime di principio
- I flussi telematici obbligatori trasmessi dal datore di lavoro all’INPS, contenenti dati retributivi e contributivi riferiti ai singoli rapporti, hanno natura dichiarativa e, in quanto manifestazioni consapevoli del contenuto comunicato, sono atti idonei a interrompere la prescrizione del credito contributivo.
- Quando il fatto storico dell’invio di tali dichiarazioni è stato già allegato nel giudizio di merito, il giudice non può reputarlo tardivo solo perché la relativa valorizzazione giuridica avvenga successivamente; deve invece valutarne l’incidenza ai fini della prescrizione.
- In tema di sanzioni civili per omissioni o omissioni infedeli contributive, l’infedele o tardiva denuncia mensile dei rapporti e delle retribuzioni integra, in via presuntiva, evasione contributiva; grava sul datore di lavoro la prova dell’assenza di intento fraudolento per ricondurre la condotta alla più lieve omissione.
- La qualificazione della condotta come evasiva o meramente omissiva dipende da un accertamento di fatto sulla concreta consapevolezza e finalità dell’autore; tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, se dedotto nei modi di legge.
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