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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24669/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2007, determinando un reddito complessivo netto superiore a quello dichiarato sulla base di indici di capacità contributiva (autoveicoli, abitazioni, spese assicurative e incrementi patrimoniali). Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso, e poi aveva proposto appello alla CTR, anch'esso rigettato. In Cassazione il contribuente articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto nuova e quindi inammissibile la censura sulla mancata indicazione nell'avviso dei fatti e delle circostanze giustificative del ricorso al metodo sintetico e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni, con conseguente nullità ex art. 42 d.P.R. 600/1973; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo a tale domanda; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul merito di detta domanda; 4) in via subordinata, violazione dell'art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973 per mancata declaratoria di nullità dell'avviso; 5) nullità/inesistenza giuridica dell'atto impositivo per difetto di valida sottoscrizione, alla luce di Corte cost. n. 37/2015, sostenendo che l'avviso era stato firmato da un soggetto incaricato di funzioni dirigenziali e non da un dirigente assunto tramite concorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, per connessione, il primo, il secondo e il terzo motivo, affermando che nel processo tributario l'oggetto del giudizio di appello è delimitato dai motivi dedotti in primo grado e che la censura introdotta in appello sulla mancata specifica indicazione dei fatti e delle circostanze giustificative del metodo sintetico costituiva una causa petendi diversa e quindi nuova, correttamente dichiarata inammissibile dalla CTR. Ne è derivata l'inammissibilità del quarto motivo, che riproponeva la stessa questione già correttamente ritenuta nuova. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la nullità dell'avviso per sottoscrizione da parte di soggetto non legittimato non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione e, comunque, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'oggetto del giudizio di appello è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado: la proposizione in appello di una censura fondata su una diversa causa petendi integra domanda nuova ed è inammissibile.
  • La nullità dell'avviso di accertamento non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la relativa eccezione non sia stata tempestivamente proposta nei precedenti gradi di merito, se la legge la assoggetta a decadenza.
  • L'accertamento sintetico basato sul redditometro opera attraverso una presunzione legale relativa e sposta sul contribuente l'onere di dimostrare che il maggior tenore di vita è stato finanziato con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili.
  • Quando la CTR dichiara inammissibile una domanda perché nuova in appello, non sussiste omessa pronuncia né violazione dell'art. 112 c.p.c. se la domanda originaria era diversa da quella successivamente proposta.
  • La contestazione della sottoscrizione dell'atto impositivo da parte di soggetto privo della legittimazione non costituisce una nullità deducibile in ogni stato e grado, ma deve essere fatta valere tempestivamente nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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