Cassazione Civile, Ordinanza n. 24669/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2007, determinando un reddito complessivo netto superiore a quello dichiarato sulla base di indici di capacità contributiva (autoveicoli, abitazioni, spese assicurative e incrementi patrimoniali). Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso, e poi aveva proposto appello alla CTR, anch'esso rigettato. In Cassazione il contribuente articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto nuova e quindi inammissibile la censura sulla mancata indicazione nell'avviso dei fatti e delle circostanze giustificative del ricorso al metodo sintetico e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni, con conseguente nullità ex art. 42 d.P.R. 600/1973; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo a tale domanda; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul merito di detta domanda; 4) in via subordinata, violazione dell'art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973 per mancata declaratoria di nullità dell'avviso; 5) nullità/inesistenza giuridica dell'atto impositivo per difetto di valida sottoscrizione, alla luce di Corte cost. n. 37/2015, sostenendo che l'avviso era stato firmato da un soggetto incaricato di funzioni dirigenziali e non da un dirigente assunto tramite concorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, per connessione, il primo, il secondo e il terzo motivo, affermando che nel processo tributario l'oggetto del giudizio di appello è delimitato dai motivi dedotti in primo grado e che la censura introdotta in appello sulla mancata specifica indicazione dei fatti e delle circostanze giustificative del metodo sintetico costituiva una causa petendi diversa e quindi nuova, correttamente dichiarata inammissibile dalla CTR. Ne è derivata l'inammissibilità del quarto motivo, che riproponeva la stessa questione già correttamente ritenuta nuova. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la nullità dell'avviso per sottoscrizione da parte di soggetto non legittimato non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione e, comunque, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
regola il contenuto dell'avviso di accertamento e la relativa nullità; la censura relativa alla mancata specifica indicazione dei fatti e delle circostanze giustificative del ricorso al metodo sintetico è stata considerata nuova se proposta solo in appello.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario vieta le domande nuove in appello; una diversa causa petendi non può essere introdotta per la prima volta in secondo grado.
artt. 18 e 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
delimitano l'oggetto del giudizio tributario ai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo.
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
comma 1, lettere da a a f
individua le categorie reddituali cui il contribuente aveva riferito la doglianza sulla mancata indicazione della fonte del reddito accertato.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal contribuente come norma sulla motivazione dell'atto amministrativo.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal contribuente come norma sul contenuto dell'atto impositivo e sugli obblighi informativi dell'amministrazione.
invocato per omessa pronuncia; la Corte lo ha ritenuto non violato perché la CTR aveva correttamente dichiarato nuova la questione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per il dedotto error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo.
base della condanna alle spese secondo la soccombenza.
art. 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la nullità dell'accertamento per sottoscrizione non legittima deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Corte cost. n. 37 del 2015
richiamata come pronuncia sul tema degli incarichi dirigenziali, invocata per contestare la sottoscrizione dell'avviso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'oggetto del giudizio di appello è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado: la proposizione in appello di una censura fondata su una diversa causa petendi integra domanda nuova ed è inammissibile.
- La nullità dell'avviso di accertamento non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la relativa eccezione non sia stata tempestivamente proposta nei precedenti gradi di merito, se la legge la assoggetta a decadenza.
- L'accertamento sintetico basato sul redditometro opera attraverso una presunzione legale relativa e sposta sul contribuente l'onere di dimostrare che il maggior tenore di vita è stato finanziato con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili.
- Quando la CTR dichiara inammissibile una domanda perché nuova in appello, non sussiste omessa pronuncia né violazione dell'art. 112 c.p.c. se la domanda originaria era diversa da quella successivamente proposta.
- La contestazione della sottoscrizione dell'atto impositivo da parte di soggetto privo della legittimazione non costituisce una nullità deducibile in ogni stato e grado, ma deve essere fatta valere tempestivamente nel giudizio di merito.
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