Cassazione Civile, Ordinanza n. 05060/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il destinatario di un preavviso di iscrizione ipotecaria impugnava l'atto deducendo: difetto o nullità della notifica della comunicazione preventiva e delle cartelle presupposte; vizi formali del preavviso e degli atti richiamati; difetto di motivazione del preavviso e, in particolare, della cartella di importo maggiore richiamata per relationem; omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione; inesistenza o nullità della cartella sottostante per difetto di notifica. In primo grado il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per alcune cartelle di natura tributaria e aveva rigettato il resto; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato quattro motivi, tutti centrati su motivazione, notificazione e legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, richiamando varie norme del d.P.R. n. 602/1973, del d.P.R. n. 600/1973, della legge n. 212/2000, della legge n. 241/1990 e del codice di procedura civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi diretti a contestare profili riferiti a una cartella per la quale era già stata affermata, con statuizione non impugnata, la giurisdizione del giudice tributario, con conseguente formazione del giudicato interno su quel punto. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla notifica del preavviso perché il ricorrente non aveva indicato in modo specifico le modalità concrete della notificazione, rendendo non verificabile la doglianza. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la motivazione per relationem era sufficiente in presenza di atti presupposti già conosciuti dal destinatario. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché, non essendo il preavviso il primo atto recapitato al destinatario, non era necessaria una motivazione analitica sugli interessi e sugli accessori, bastando il richiamo agli atti precedenti già notificati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
preavviso di iscrizione ipotecaria
richiamato come base normativa dell'atto impugnato; la Corte ne valuta la motivazione e la correlazione con le cartelle presupposte.
art. 7 della legge n. 212/2000
invocato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti; la Corte ritiene sufficiente, nel caso concreto, la motivazione per relationem agli atti presupposti già noti.
richiamata in tema di obbligo di motivazione; la Corte esclude la nullità del preavviso per difetto di motivazione nelle condizioni concrete esaminate.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze difensive; la Corte non ravvisa violazione.
richiamato per la disciplina della notificazione degli atti della riscossione; la Corte osserva che la notificazione ai sensi di tale norma non richiede apposita relata.
artt. 137, 148, 149, 156 e 160 c.p.c.
evocati per contestare la notifica; la censura è dichiarata inammissibile per mancata specificazione della concreta modalità di notificazione.
ritenuto inconferente, poiché il preavviso di iscrizione ipotecaria non attiene all'esecuzione forzata strettamente intesa.
richiamato dal ricorrente sulle modalità di notificazione; la Corte rileva la mancata correlazione alla fattispecie concreta.
artt. 1, 3, 4, 5, 7 della legge n. 890/92
richiamati dal ricorrente sulla notificazione a mezzo posta; la Corte non li ritiene utilmente applicati alla censura per difetto di specificità.
art. 3 della legge n. 241/1990
richiamato sul difetto di motivazione; la Corte esclude l'illegittimità del preavviso per relationem.
art. 17 della legge n. 212/2000
invocato dal ricorrente ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni nell'apprezzamento della motivazione del preavviso.
artt. 25 e 77 del d.P.R. 602/1973
richiamati in tema di atti della riscossione e ipoteca; la Corte ritiene legittimo il richiamo agli atti presupposti già notificati.
richiamato dal ricorrente nel quadro della motivazione degli atti fiscali; la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 20 e 30 del d.P.R. n. 602/1973
richiamati in tema di accessori e riscossione; la Corte ritiene sufficiente il richiamo agli atti presupposti quando il preavviso non sia il primo atto conosciuto.
richiamato dal ricorrente sugli interessi; la Corte reputa infondata la doglianza per difetto di necessità di motivazione analitica nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una statuizione sulla giurisdizione non viene impugnata, essa si consolida come giudicato interno e preclude al giudice successivo di esaminare nel merito le doglianze riferite all'atto o al credito attribuiti alla giurisdizione diversa.
- Nel ricorso per cassazione le censure sulla notificazione devono indicare in modo specifico la concreta modalità con cui la notifica è stata eseguita; la mera evocazione astratta delle norme violate non soddisfa il requisito di specificità del motivo.
- Gli atti della riscossione possono essere motivati per relationem agli atti presupposti già conosciuti o già notificati al destinatario; in tale evenienza non è necessaria una motivazione analitica autonoma su ogni singolo accessorio o voce di calcolo.
- Se il preavviso o l'atto impugnato non costituisce il primo atto portato a conoscenza del destinatario, la doglianza sulla mancata indicazione dettagliata di interessi, aggio e criteri di calcolo è infondata quando l'atto rinvia a precedenti atti regolarmente conosciuti.
- La notificazione degli atti della riscossione disciplinata dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 non richiede, di per sé, l'apposizione di una relata di notifica in senso tradizionale.
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