Cassazione Civile, Ordinanza n. 04993/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008 notificato a un socio al 50% di una s.r.l. a ristretta base partecipativa, fondato sulla presunzione di distribuzione ai soci di ricavi non contabilizzati dalla società e sulle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Il contribuente ha perso in CTP, in CTR e poi nel giudizio di revocazione davanti alla stessa CTR. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 546/1992 per mancata riunione di più ricorsi per revocazione riguardanti annualità diverse; 2) errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. per non avere la CTR verificato l'invalidità dell'atto presupposto notificato alla società e il suo riflesso sull'atto al socio; 3) errore di fatto sull'asserita mancanza di utili tassabili distribuiti ai soci; 4) mancato esame di nuovi documenti ritenuti decisivi, relativi all'estraneità del contribuente all'attività illecita della società, con ulteriore riferimento a un decreto di archiviazione penale e alla questione di legittimità costituzionale sulla composizione delle commissioni tributarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la riunione delle cause ex art. 29 d.lgs. n. 546/1992 è potere ordinatorio discrezionale del giudice, insindacabile e non sanzionato da nullità; inammissibile il secondo perché il preteso errore di fatto non integrava un errore revocatorio, trattandosi di censura valutativa già riproposta in cassazione e comunque non decisiva; inammissibile il terzo per difetto di specificità, mancata indicazione del vizio di legittimità e richiesta sostanziale di nuova valutazione del materiale istruttorio; infondato il quarto perché la deduzione di nuovi documenti attiene alla revocazione e non al ricorso per cassazione, e comunque il decreto di archiviazione penale non è equiparabile alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione contemplata dal nuovo art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000. Ha inoltre respinto la questione di legittimità costituzionale sulla composizione delle commissioni tributarie. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"in qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto alla riunione dei ricorsi..."
la riunione dei ricorsi connessi è un potere ordinatorio del giudice, discrezionale e finalizzato all'economia processuale, non censurabile in cassazione e non causa di nullità.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, e non può consistere in una diversa valutazione giuridica o interpretativa dei fatti.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; la mancanza di specificità o la formulazione di un 'non motivo' comporta inammissibilità.
la censura di legittimità deve essere ricondotta a uno dei vizi tassativi previsti dalla norma, con precisa individuazione del tipo di errore denunciato.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la mancata riunione di ricorsi connessi non integra di per sé violazione deducibile come vizio di legittimità, trattandosi di scelta processuale rimessa al giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo, in caso di rigetto o inammissibilità, ai presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
"La sentenza irrevocabile di assoluzione... ha, in questo, efficacia di giudicato"
la nuova disciplina attribuisce efficacia vincolante nel processo tributario solo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale con determinate formule di merito; non rileva un decreto di archiviazione.
art. 20 l. 9 agosto 2023, n. 111
norma di delega in base alla quale è stato adottato il d.lgs. n. 87/2024.
lo ius superveniens in tema di efficacia delle sentenze penali nel processo tributario si applica anche ai giudizi di cassazione pendenti, ma solo nei limiti previsti dall'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000.
art. 6 CEDU
richiamato per escludere che la disciplina della composizione dei collegi tributari sia di per sé incompatibile con il giusto processo, in assenza di manifesta infondatezza della questione.
Massime di principio
- La riunione dei ricorsi connessi è un potere ordinatorio discrezionale del giudice tributario: la sua mancata esercitazione non determina nullità ed è insindacabile in cassazione.
- L'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando vi sia una falsa percezione immediata e oggettiva di un fatto risultante incontestabilmente dagli atti; non è configurabile quando la doglianza investe la valutazione giuridica o l'interpretazione del materiale istruttorio.
- In sede di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e riconducibile a uno dei vizi tassativi di legittimità; la mera riproposizione di censure già formulate in revocazione o la richiesta di nuova valutazione dei fatti integra inammissibilità.
- La deduzione di nuovi documenti o di elementi sopravvenuti è, di regola, tema proprio del rimedio revocatorio e non può essere introdotta come motivo di ricorso per cassazione per sollecitare un diverso apprezzamento del merito.
- Nel processo tributario l'efficacia vincolante del giudicato penale sopravvenuto opera solo nei limiti espressamente previsti dalla legge, e non può essere estesa a provvedimenti diversi dalla sentenza irrevocabile di assoluzione dibattimentale con formula di merito.
- La questione di legittimità costituzionale deve essere specifica e rilevante ai fini della decisione; in difetto di tali requisiti può essere disattesa senza rimessione alla Corte costituzionale.
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