Cassazione Civile, Ordinanza n. 04975/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, dedito al gioco d'azzardo in Italia e all'estero e autore di trasferimenti di capitali tra Italia ed estero, aveva impugnato tre atti di contestazione e irrogazione sanzioni relativi agli anni 2006, 2008 e 2009. L'Ufficio gli aveva applicato la sanzione prevista dall'art. 5, commi 5 e 6, del d.l. n. 167 del 1990 per omessa dichiarazione dei trasferimenti di capitali, escludendo quella del comma 4. In primo grado i ricorsi erano stati accolti per l'incertezza interpretativa delle norme. In appello, la decisione era stata riformata e i ricorsi respinti. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: 1) omessa pronuncia sullo ius superveniens più favorevole e sul favor rei, sostenendo che le condotte contestate rientravano in un assetto normativo successivamente abrogato o comunque più favorevole; 2) omessa pronuncia sull'incertezza normativa oggettiva del perimetro applicativo delle disposizioni sanzionatorie, quale causa esimente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che dalla sentenza impugnata non era chiaro quali fossero esattamente le condotte sanzionate; ha distinto l'omessa dichiarazione delle attività finanziarie detenute all'estero alla fine del periodo d'imposta dall'omessa dichiarazione dei trasferimenti da, verso e sull'estero, rilevando che il secondo fatto è diverso dal primo. Ha inoltre evidenziato che la riforma normativa richiamata dal ricorrente e la successiva abrogazione espressa imponevano al giudice di merito di verificare con precisione quali illeciti fossero stati contestati, per stabilire se vi fosse abolitio o continuità normativa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello non aveva affrontato in modo adeguato la dedotta incertezza oggettiva della disciplina sanzionatoria. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5, commi 5 e 6, d.l. n. 167 del 1990
Disposizione sanzionatoria applicata dall'Ufficio per l'omessa dichiarazione dei trasferimenti di capitali dall'Italia all'estero e viceversa; la Corte richiama la necessità di verificare l'esatta corrispondenza tra illecito contestato e previsione normativa.
art. 5, comma 4, d.l. n. 167 del 1990
La Corte osserva che, se i fatti contestati fossero stati i trasferimenti di capitali da e verso l'estero, il fatto avrebbe semmai potuto ricondursi a una diversa ipotesi sanzionatoria rispetto a quella richiamata dagli atti.
art. 4, comma 1, d.l. n. 167 del 1990
Riguarda l'omessa dichiarazione delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo d'imposta; la Corte lo distingue nettamente dall'ipotesi dei trasferimenti transfrontalieri.
art. 4, comma 2, d.l. n. 167 del 1990
Riguarda l'omessa dichiarazione dei trasferimenti da, verso e sull'estero delle somme relative ad attività estere di natura finanziaria; la Corte lo indica come fattispecie diversa da quella dell'art. 4, comma 1 e come disciplina successivamente riformulata.
art. 9 della L. n. 97 del 2013
La Corte lo richiama come ius superveniens che, secondo il ricorrente, avrebbe inciso favorevolmente sulla disciplina sanzionatoria; il giudice di rinvio deve verificare se e in che misura abbia determinato abrogazione o mutamento della fattispecie.
art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato dal ricorrente in relazione al principio del favor rei nel sistema sanzionatorio amministrativo tributario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale evocata dal ricorrente per censurare l'omessa pronuncia/motivazione sul punto decisivo dedotto in appello.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia del giudice d'appello su questioni ritualmente riproposte.
art. 4, comma 2, d.l. n. 66/2014, conv. in l. n. 89 del 2014
La Corte lo cita come disposizione che ha sancito espressamente l'abrogazione della previgente disciplina.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione delle sanzioni tributarie, il giudice deve individuare con precisione la fattispecie concreta contestata e verificare la corrispondenza tra fatto accertato e norma sanzionatoria applicata; una motivazione ambigua sulla condotta addebitata rende la decisione censurabile.
- Quando interviene uno ius superveniens potenzialmente favorevole in materia sanzionatoria, il giudice deve accertare se la nuova disciplina abbia abrogato la fattispecie originaria, introdotto una diversa tipizzazione o mantenuto continuità normativa, applicando ove ne ricorrano i presupposti il favor rei.
- L'omessa pronuncia su una questione ritualmente devoluta e riproposta in appello, come l'incertezza normativa oggettiva o il favor rei, integra vizio della sentenza e impone la cassazione con rinvio.
- L'incertezza oggettiva del perimetro applicativo di una disposizione sanzionatoria deve essere esaminata espressamente dal giudice di merito, poiché può integrare causa esimente dall'irrogazione della sanzione.
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