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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04979/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007 emesso nei confronti di un socio al 50% di una società a responsabilità limitata a ristretta base societaria, sulla base della presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili derivanti da ricavi non contabilizzati e delle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla commissione tributaria provinciale, poi aveva proposto appello e successivamente ricorso per revocazione contro la sentenza d’appello, tutti respinti. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 29 d.lgs. 546/1992 per mancata riunione di diversi ricorsi per revocazione; 2) errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per non avere la CTR verificato l’invalidità dell’avviso presupposto emesso alla società; 3) errore di fatto sulla mancata esistenza di utili tassabili distribuiti ai soci; 4) mancata valutazione di nuovi documenti decisivi relativi alla pretesa estraneità del contribuente all’attività illecita della società, oltre a una questione di legittimità costituzionale sulla composizione delle commissioni tributarie. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la mancata riunione dei ricorsi fosse espressione di un potere ordinatorio insindacabile; che i motivi formulati come errore di fatto in realtà mirassero a contestare valutazioni di merito o a riproporre censure di revocazione, quindi non deducibili in cassazione; che il terzo motivo difettasse di specificità e autosufficienza; che il quarto motivo fosse comunque improprio perché il ritrovamento di nuovi documenti integra, semmai, un motivo di revocazione e non un motivo di legittimità, oltre a non riguardare una sentenza penale irrevocabile di assoluzione ma solo un decreto di archiviazione. Ha inoltre escluso la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "in qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto alla riunione dei ricorsi ..."

    la riunione dei ricorsi è rimessa a un potere ordinatorio/discrezionale del giudice, funzionale all’economia processuale, e non è sindacabile come motivo di nullità o di impugnazione in cassazione

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    l’errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, relativa a un fatto decisivo risultante o escluso dagli atti; non comprende contestazioni valutative o interpretative

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; la mancanza di specificità o la proposizione di un "non motivo" determina inammissibilità

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    i motivi di ricorso devono essere ricondotti a una delle tipologie tassative di legittimità; non è consentito trasformare in cassazione censure di merito o di revocazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina processuale richiamata in dispositivo

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 21-bis

    "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione"

    la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o per non commissione del fatto ha efficacia di giudicato nel processo tributario sui medesimi fatti, ma solo nei casi espressamente previsti dalla norma, non estensibili al decreto di archiviazione

  • d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    la nuova disciplina è richiamata come ius superveniens in materia di efficacia delle sentenze penali nel processo tributario, applicabile nei limiti indicati dalla Corte

  • art. 20 L. 111/2023

    norma di delega richiamata per la riforma dei reati tributari e l’introduzione dell’art. 21-bis nel d.lgs. 74/2000

  • art. 6 CEDU

    richiamato solo in relazione al margine di autonomia del legislatore processuale nella composizione degli ორგანi giudicanti

  • ordinanza Corte cost. n. 227/2016

    richiamata per affermare che la Corte costituzionale si è già espressa sulla legittimità delle commissioni tributarie

Massime di principio

  • La mancata riunione di procedimenti connessi o identici, quando prevista dall’ordinamento come potere del giudice, è atto ordinatorio discrezionale e non costituisce di per sé vizio deducibile in cassazione.
  • L’errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando il giudice abbia percepito in modo erroneo un fatto decisivo, oggettivamente e immediatamente desumibile dagli atti; non vi rientrano contestazioni sulla valutazione delle prove o sull’interpretazione degli atti.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e riferito al decisum; la riproposizione di censure di merito o di revocazione, senza individuare il vizio ex art. 360 c.p.c., determina inammissibilità.
  • La deduzione di nuovi documenti decisivi è, in linea di principio, tema proprio della revocazione e non della legittimità, salvo i casi espressamente consentiti dall’ordinamento processuale.
  • La sentenza penale irrevocabile di assoluzione può avere effetti vincolanti nel processo tributario solo nei casi tipizzati dalla disciplina speciale; un decreto di archiviazione non è equiparabile a una sentenza assolutoria di merito.
  • La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante e non manifestamente infondata; se è astratta, non specificamente motivata o irrilevante rispetto alla decisione, non impone alcun arresto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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