Cassazione Civile, Ordinanza n. 04989/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi tributari collegati a una società di persone estinta. In un primo giudizio, la socia aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP della società; i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che l'atto fosse stato impugnato come mera consegnataria e non come ex socia, e avevano comunque ritenuto legittimo l'accertamento emesso in relazione alla società estinta sul presupposto del subentro dei soci ex art. 2495 c.c. Nel secondo giudizio, l'Agenzia aveva impugnato la decisione che aveva annullato un avviso IRPEF emesso nei confronti della socia per redditi di partecipazione riferiti alla medesima società estinta, ritenuto nullo per difetto di motivazione perché fondato su un avviso rivolto a un soggetto non più esistente. La socia, nel ricorso per cassazione, ha censurato l'erronea declaratoria di difetto di interesse ad agire e la violazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che non fosse legittimo notificare l'accertamento societario al socio e che il fisco potesse agire verso i soci solo nei limiti e con i presupposti di legge. L'Agenzia, nel proprio ricorso, ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, ultrapetizione, errata applicazione dell'art. 2495 c.c. e difetto di motivazione dell'avviso al socio, sostenendo in sostanza la necessità di trattare unitariamente la posizione della società e dei soci e la validità dell'accertamento anche dopo l'estinzione della società.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché attinenti alla stessa vicenda fiscale. Ha accolto il primo motivo del ricorso della socia, rilevando che l'interesse ad agire non poteva essere escluso solo perché nell'atto processuale era stata indicata come consegnataria, essendo pacifico che l'avviso le era stato notificato quale socia della società estinta. Ha quindi affrontato il tema decisivo del litisconsorzio necessario nelle controversie relative all'accertamento unitario dei redditi delle società di persone e dei soci, affermando che il giudizio è inscindibile tra società e soci, salvo questioni personali, e che la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Poiché nel caso concreto i giudizi erano stati introdotti e decisi separatamente, con la società estinta e con la pendenza di altra lite relativa all'altro socio, la riunione in cassazione non poteva sanare il vizio. La Corte ha quindi cassato le sentenze impugnate, dichiarato la nullità dei giudizi e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
L'interesse ad agire non può essere negato quando dall'atto risulti che il destinatario ha impugnato un avviso notificato nella qualità sostanziale di socio.
La Corte non accoglie l'idea che l'estinzione della società impedisca in sé l'accertamento nei confronti dei soci; il tema centrale però resta il rispetto del contraddittorio unitario tra società e soci nelle liti sugli accertamenti dei redditi.
Nei redditi delle società di persone opera il meccanismo di imputazione automatica ai soci, che giustifica l'unitarietà dell'accertamento e il litisconsorzio necessario.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Quando la controversia riguarda elementi comuni della pretesa tributaria di società di persone e soci, il contraddittorio va integrato con tutti i soggetti interessati.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamata la possibilità di riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
In appello, la mancata integrazione del contraddittorio impone la rimessione della causa al primo giudice.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
In sede di legittimità, il vizio di contraddittorio non integro comporta cassazione con rinvio al primo giudice.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
È evocato nel ricorso dell'Agenzia per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.
È richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione/fondamento della decisione su un atto oggetto di altro giudizio.
È richiamato dall'Agenzia per sostenere che il socio possa accedere alla documentazione sociale, ai fini della motivazione per relationem.
È invocato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato con riguardo alla motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
È citato insieme alle norme sull'imputazione dei redditi e sul litisconsorzio nelle liti tributarie riguardanti società di persone.
È menzionato nel motivo erariale in relazione alla responsabilità dei soci di società di persone.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Sono i vizi dedotti nei ricorsi per cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione apparente secondo le rispettive censure.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all'accertamento unitario dei redditi di società di persone e soci, la lite è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo socio o della società.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari comporta nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e tale da imporre, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio al primo giudice.
- L'estinzione della società non esclude automaticamente la possibilità di agire o proseguire l'accertamento nei confronti dei soci; ciò che rileva è che la pretesa fiscale comune sia incardinata nel contraddittorio corretto e unitario.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, l'interesse ad agire va valutato in base alla sostanza della posizione dedotta, non alla sola formula usata per indicare la qualità della parte negli atti processuali.
- Quando il giudice di appello decide una controversia affetta da difetto originario di litisconsorzio necessario, deve rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; la riunione successiva dei ricorsi non sana il vizio.
- In materia di accertamenti riferiti a società di persone e soci, la motivazione degli avvisi e la legittimazione passiva vanno lette alla luce dell'unitarietà dell'accertamento e dell'automatica imputazione dei redditi ai soci.
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