Cassazione Civile, Ordinanza n. 04991/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, tramite liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, di un minor credito IRES relativo all'anno d'imposta 2013, conseguente al disconoscimento di perdite fiscali riportate dalla società e utilizzate per azzerare il reddito. L'Ufficio riteneva che tali perdite derivassero da una dichiarazione integrativa 'a favore' presentata tardivamente e quindi inefficace ai fini del riporto. La contribuente impugnava la cartella e otteneva accoglimento in primo grado e in appello. In cassazione l'Agenzia deduceva quattro motivi: (1) omessa pronuncia della CTR sulla cumulabilità tra i benefici della Tremonti Ambiente e quelli della Tariffa onnicomprensiva; (2) violazione dell'art. 2, comma 152, l. n. 244/2007, assumendo l'esistenza di un divieto di cumulo; (3) omessa pronuncia sulla non spettanza dell'agevolazione Tremonti Ambiente per essere stata richiesta dopo la sua abrogazione; (4) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per aver la CTR negato la legittimità del controllo automatizzato. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la CTR si era pronunciata su una diversa ipotesi di cumulo, quella tra Tremonti Ambiente e incentivi del Conto energia riferiti al fotovoltaico, mentre nel caso concreto veniva in rilievo la cumulabilità tra Tremonti Ambiente e Tariffa onnicomprensiva relativa a un impianto eolico. Richiamando la normativa e la propria giurisprudenza, la Corte ha affermato la non cumulabilità, per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, tra Tremonti Ambiente e certificati verdi/Tariffa onnicomprensiva. Il primo motivo ha assorbito gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente secondo il criterio della soccombenza, come sintetizzato nel dispositivo. La decisione si fonda sul rilievo che la CTR aveva errato pronunciandosi su una diversa fattispecie di cumulo rispetto a quella devoluta in appello e, comunque, sulla regola per cui gli incentivi in questione non erano cumulabili nel caso di specie.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente la liquidazione automatizzata e la correzione di errori materiali o formali nella dichiarazione; l'Ufficio lo ha invocato per il recupero del credito IRES, ma la questione centrale riguarda la spettanza delle agevolazioni fiscali e la cumulabilità degli incentivi.
la Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che il giudice d'appello si era pronunciato ultra petita su una diversa ipotesi di cumulo rispetto a quella devoluta.
art. 2, comma 152, legge 27 dicembre 2007, n. 244
"La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata"
stabilisce un generale divieto di cumulo degli incentivi previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con altri incentivi pubblici; il riferimento alle forme di incentivo è stato letto come esemplificativo e non tassativo.
art. 6, legge 23 dicembre 2000, n. 388
ha introdotto la c.d. Tremonti Ambiente, cioè la detassazione della quota di reddito destinata a investimenti ambientali; la disposizione, in sé, non prevedeva un espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni, salvo diversa disciplina di queste ultime.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
ha abrogato la disciplina agevolativa della Tremonti Ambiente a decorrere dal 26 giugno 2012, circostanza che limita temporalmente la fruizione del beneficio agli investimenti realizzati entro il 25 giugno 2012.
è richiamato come intervento interpretativo che ha chiarito il divieto di cumulo degli incentivi per il fotovoltaico e ha previsto un meccanismo di definizione agevolata per le controversie pendenti.
il regime ivi previsto per gli incentivi alle fonti rinnovabili è ritenuto irrilevante nel caso di specie, perché riferito a impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012; per gli impianti anteriori resta fermo il diverso quadro normativo senza un diverso regime di cumulo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di cassare la decisione impugnata e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 2, commi da 143 a 154, legge 27 dicembre 2007, n. 244
norma istitutiva degli incentivi/certificati verdi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; la Corte la considera soggetta al divieto di cumulo con altri incentivi pubblici nel caso degli impianti in esame.
Massime di principio
- Quando il giudice di appello decide su una fattispecie diversa da quella devoluta con l'atto di gravame, incorre in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente vizio per ultrapetizione o omessa pronuncia sul thema decidendum effettivo.
- In materia di agevolazioni fiscali e incentivi per energie rinnovabili, il divieto di cumulo può risultare da una disposizione speciale che esclude la contemporanea fruizione di benefici pubblici diversi; il concetto di 'incentivo pubblico' va interpretato in senso ampio, comprensivo anche di vantaggi fiscali equivalenti a contributi.
- La Tremonti Ambiente, di per sé, non conteneva un divieto generale di cumulo; tale limite deriva, se del caso, dalla disciplina speciale dell'ulteriore incentivo fruito dal contribuente.
- Per gli impianti entrati in esercizio entro la data rilevante per il regime previgente, la cumulabilità tra la detassazione ambientale e i benefici tariffari/ certificati verdi va esclusa quando la disciplina speciale degli incentivi lo preveda.
- Se la censura accolta è assorbente e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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