Cassazione Civile, Ordinanza n. 34030/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente di riscossione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato una serie di estratti di ruolo e i sottostanti avvisi e cartelle di pagamento. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile, ritenendosi provata la rituale notifica dei titoli anche in ragione di istanze di rateizzazione e di alcuni pagamenti parziali, nonché non decisivo il termine di prescrizione quinquennale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando la regolarità delle notifiche ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la mancanza di specifiche contestazioni sulla conformità delle copie prodotte agli originali e la genericità dell'eccezione di prescrizione. Nel ricorso per cassazione il debitore ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché si era costituita tramite avvocato del libero foro invece che tramite Avvocatura dello Stato; 2) violazione delle regole sulla prova documentale, perché la documentazione prodotta in fotocopia era stata ritenuta utilizzabile nonostante il disconoscimento; 3) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che la relata di notifica fosse indispensabile e non surrogabile dall'attività dell'agente postale; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione del materiale istruttorio; 5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 24 Cost., per la motivazione ritenuta insufficiente e per il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione delle pretese iscritte a ruolo, che sarebbero state mai regolarmente notificate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: è legittima la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro, in presenza del presupposto di legge; è corretta l'utilizzazione in giudizio di documenti prodotti in fotocopia quando il disconoscimento sia stato ritenuto generico con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione; la notifica della cartella da parte del concessionario si perfeziona con l'invio della raccomandata A/R e con la sua ricezione, senza necessità di una relata autonoma. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era chiara e congrua e che l'eccezione di prescrizione era stata effettivamente esaminata e rigettata dai giudici di merito, sia per la presenza di istanze di rateizzazione sia per la sua genericità. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 11 d.lgs. n. 546/1992 per contestare la ritualità della costituzione dell'ente riscossore nel processo tributario.
Richiamato per censurare la rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 9, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 156/2015
Indicato come norma modificativa del d.lgs. n. 546/1992 in tema di rappresentanza processuale.
Richiamato nel motivo relativo alla validità della procura e della costituzione processuale dell'ente.
Richiamato nel motivo sulla regolarità della costituzione e degli atti difensivi.
Richiamato nel motivo sulla regolarizzazione della costituzione processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento e, nel primo motivo, vizi processuali sulla costituzione dell'ente.
Richiamato per contestare l'onere probatorio in ordine alla pretesa fiscale e alla documentazione prodotta.
Richiamato in tema di efficacia probatoria delle scritture prodotte in fotocopia.
Richiamato nel motivo sulla prova documentale.
Richiamato per contestare la valenza probatoria delle copie documentali disconosciute.
Richiamato nel motivo relativo alla prova documentale.
Richiamato nel motivo relativo alla prova documentale.
Richiamato, insieme alle norme successive, per sostenere il formale disconoscimento delle copie prodotte.
Richiamati per la disciplina del disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato nel motivo sulla notificazione degli atti.
Interpretato nel senso che la notifica della cartella da parte del concessionario si perfeziona con l'invio della raccomandata A/R e la ricezione del destinatario, senza necessità di una relata autonoma.
art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato con le norme sulla notificazione degli atti tributari.
art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982
Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella e sulla relata.
Richiamato nel motivo sulla notificazione, anche in relazione agli strumenti di trasmissione elettronica.
art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010
Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella.
Richiamato per lamentare una supposta erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato per censurare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 24 Cost.
Richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa in relazione alla prescrizione e alla motivazione.
Richiamato nel quinto motivo in relazione al processo tributario e al diritto di difesa.
Richiamato nel quinto motivo, in relazione ai limiti del giudizio di legittimità.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla prescrizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per definire il vizio di motivazione deducibile in cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla Corte per individuare il contenuto minimo della motivazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi mediante avvocato del libero foro quando ricorrano i presupposti di legge, senza che sia necessaria una specifica allegazione o prova della sussistenza di tali presupposti se non tempestivamente e specificamente contestata.
- La produzione in giudizio di documenti in fotocopia è utilizzabile se il disconoscimento della copia è generico; il relativo apprezzamento del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di specifiche violazioni di legge, non come mera rivalutazione del fatto.
- In tema di notificazione delle cartelle di pagamento da parte del concessionario, il procedimento si perfeziona con l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento e con la ricezione risultante dall'avviso, senza necessità di una relata autonoma quando la legge non la richieda espressamente.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; esse sono ammissibili solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, abbia violato le prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o su un'eccezione ritualmente proposta; non sussiste se il giudice abbia esaminato l'eccezione e l'abbia respinta, anche con motivazione sintetica ma intellegibile.
- L'eccezione di prescrizione deve essere dedotta in modo specifico e non generico; inoltre, la presentazione di istanze di rateizzazione può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento incompatibile con una contestazione piena e tempestiva del debito.
- In cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva del percorso logico-giuridico che sorregge la decisione; non basta dissentire dalla valutazione compiuta dal giudice di merito se la motivazione è chiara, congrua ed esplicita.
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