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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34030/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente di riscossione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato una serie di estratti di ruolo e i sottostanti avvisi e cartelle di pagamento. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile, ritenendosi provata la rituale notifica dei titoli anche in ragione di istanze di rateizzazione e di alcuni pagamenti parziali, nonché non decisivo il termine di prescrizione quinquennale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando la regolarità delle notifiche ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la mancanza di specifiche contestazioni sulla conformità delle copie prodotte agli originali e la genericità dell'eccezione di prescrizione. Nel ricorso per cassazione il debitore ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché si era costituita tramite avvocato del libero foro invece che tramite Avvocatura dello Stato; 2) violazione delle regole sulla prova documentale, perché la documentazione prodotta in fotocopia era stata ritenuta utilizzabile nonostante il disconoscimento; 3) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che la relata di notifica fosse indispensabile e non surrogabile dall'attività dell'agente postale; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione del materiale istruttorio; 5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 24 Cost., per la motivazione ritenuta insufficiente e per il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione delle pretese iscritte a ruolo, che sarebbero state mai regolarmente notificate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: è legittima la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro, in presenza del presupposto di legge; è corretta l'utilizzazione in giudizio di documenti prodotti in fotocopia quando il disconoscimento sia stato ritenuto generico con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione; la notifica della cartella da parte del concessionario si perfeziona con l'invio della raccomandata A/R e con la sua ricezione, senza necessità di una relata autonoma. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era chiara e congrua e che l'eccezione di prescrizione era stata effettivamente esaminata e rigettata dai giudici di merito, sia per la presenza di istanze di rateizzazione sia per la sua genericità. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 11 d.lgs. n. 546/1992 per contestare la ritualità della costituzione dell'ente riscossore nel processo tributario.

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per censurare la rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 9, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 156/2015

    Indicato come norma modificativa del d.lgs. n. 546/1992 in tema di rappresentanza processuale.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla validità della procura e della costituzione processuale dell'ente.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla regolarità della costituzione e degli atti difensivi.

  • art. 182, commi 1 e 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla regolarizzazione della costituzione processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento e, nel primo motivo, vizi processuali sulla costituzione dell'ente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'onere probatorio in ordine alla pretesa fiscale e alla documentazione prodotta.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria delle scritture prodotte in fotocopia.

  • art. 2714 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prova documentale.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per contestare la valenza probatoria delle copie documentali disconosciute.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla prova documentale.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla prova documentale.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato, insieme alle norme successive, per sostenere il formale disconoscimento delle copie prodotte.

  • artt. 214 ss. c.p.c.

    Richiamati per la disciplina del disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla notificazione degli atti.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Interpretato nel senso che la notifica della cartella da parte del concessionario si perfeziona con l'invio della raccomandata A/R e la ricezione del destinatario, senza necessità di una relata autonoma.

  • art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato con le norme sulla notificazione degli atti tributari.

  • art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982

    Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella e sulla relata.

  • d.P.R. n. 68/2005

    Richiamato nel motivo sulla notificazione, anche in relazione agli strumenti di trasmissione elettronica.

  • art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010

    Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per lamentare una supposta erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa in relazione alla prescrizione e alla motivazione.

  • d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel quinto motivo in relazione al processo tributario e al diritto di difesa.

  • art. 62, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo, in relazione ai limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla prescrizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per definire il vizio di motivazione deducibile in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla Corte per individuare il contenuto minimo della motivazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi mediante avvocato del libero foro quando ricorrano i presupposti di legge, senza che sia necessaria una specifica allegazione o prova della sussistenza di tali presupposti se non tempestivamente e specificamente contestata.
  • La produzione in giudizio di documenti in fotocopia è utilizzabile se il disconoscimento della copia è generico; il relativo apprezzamento del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di specifiche violazioni di legge, non come mera rivalutazione del fatto.
  • In tema di notificazione delle cartelle di pagamento da parte del concessionario, il procedimento si perfeziona con l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento e con la ricezione risultante dall'avviso, senza necessità di una relata autonoma quando la legge non la richieda espressamente.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; esse sono ammissibili solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, abbia violato le prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o su un'eccezione ritualmente proposta; non sussiste se il giudice abbia esaminato l'eccezione e l'abbia respinta, anche con motivazione sintetica ma intellegibile.
  • L'eccezione di prescrizione deve essere dedotta in modo specifico e non generico; inoltre, la presentazione di istanze di rateizzazione può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento incompatibile con una contestazione piena e tempestiva del debito.
  • In cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva del percorso logico-giuridico che sorregge la decisione; non basta dissentire dalla valutazione compiuta dal giudice di merito se la motivazione è chiara, congrua ed esplicita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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