Cassazione Civile, Ordinanza n. 22605/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva presentato due distinte istanze di sgravio per ottenere l'annullamento parziale di cartelle di pagamento e di un avviso bonario relativi a IRAP per annualità dal 2003 al 2008. L'Amministrazione aveva respinto le istanze, ritenendo che spese e compensi a terzi fossero inerenti all'attività professionale svolta. Il contribuente aveva quindi impugnato i dinieghi deducendo: l'inesistenza o nullità della notifica delle cartelle, la prescrizione delle somme e la non debenza dell'IRAP. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancata notifica al soggetto ritenuto passivamente legittimato; in appello il contribuente aveva insistito sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate e riproposto i motivi originari. In cassazione ha denunciato, da un lato, la violazione delle norme sul giudicato interno e sull'art. 19 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse riesaminato una questione già coperta da giudicato e che il diniego di sgravio fosse atto autonomamente impugnabile; dall'altro, ha censurato l'affermazione della CTR sulla regolarità della notifica delle cartelle e sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, oltre che il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla questione dell'autonoma impugnabilità del diniego di sgravio, perché l'Agenzia, costituendosi in appello, aveva ritualmente riproposto la questione assorbita mediante le controdeduzioni. Ha poi ricordato l'orientamento estensivo sull'art. 19 del d.lgs. 546/1992, che ammette in generale l'impugnazione del diniego di sgravio quale atto incidenti sulla posizione del contribuente. Tuttavia ha ritenuto decisivo il sopravvenuto arresto delle Sezioni Unite sull'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973, secondo cui nei casi contemplati dalla norma l'interesse ad agire deve essere specificamente dimostrato, trattandosi di condizione dinamica dell'azione. Nel caso concreto il ricorrente non aveva dimostrato tale specifico interesse ad agire né aveva utilizzato gli strumenti processuali indicati dalla giurisprudenza per far accertare l'insussistenza della pretesa. Conseguentemente sono rimasti assorbiti gli ulteriori profili di censura. La Corte ha altresì condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È interpretato estensivamente, nel senso che può ricomprendere anche il diniego di sgravio quale atto idoneo a incidere negativamente sulla posizione del contribuente e, in generale, come strumento per introdurre nel processo tributario la contestazione della pretesa.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
La disposizione è letta dalle Sezioni Unite come norma che individua specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella genera per sé l'interesse ad agire; tale interesse è una condizione dinamica dell'azione, soggetta a verificazione fino alla decisione e applicabile anche ai processi pendenti.
È richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973.
È richiamata quale legge di conversione del d.l. 146/2021.
È indicato come strumento processuale utilizzabile in cassazione per depositare documentazione idonea a dimostrare lo specifico interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro per censurare l'asserito ultra/extra petitum o la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giudicato interno.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla rinuncia implicita o acquiescenza e al passaggio in giudicato.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di onere della prova.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di litisconsorzio.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di motivazione della sentenza.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso con riferimento alla nullità e alla sanatoria degli atti processuali.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla nullità della notificazione.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso per contestare la soggezione all'IRAP dell'attività svolta.
Massime di principio
- Nel processo tributario la riproposizione in appello di questioni assorbite non richiede impugnazione incidentale: è sufficiente che la parte appellata le riproponga tempestivamente nelle controdeduzioni.
- Il diniego di sgravio può essere, in linea generale, impugnato davanti al giudice tributario quando incide negativamente sulla posizione del contribuente, anche se il processo tributario resta strutturato come giudizio impugnatorio.
- La mera impugnabilità astratta dell'atto non basta: nei casi individuati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, il contribuente deve dimostrare uno specifico interesse ad agire, trattandosi di condizione dell'azione suscettibile di verifica fino alla decisione.
- In cassazione, lo specifico interesse ad agire richiesto dalla disciplina sopravvenuta deve essere dimostrato mediante gli strumenti processuali appropriati; in mancanza, il ricorso non può essere accolto.
- Quando la ratio della decisione si fonda sulla mancanza di interesse ad agire, restano assorbite le ulteriori censure relative alla validità della notifica, alla legittimazione passiva e alla prescrizione della pretesa.
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