Cassazione Civile, Ordinanza n. 04516/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società in house)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere l'accertamento, previa declaratoria di illecita interposizione di manodopera e/o di illiceità dell'appalto o subappalto, della sussistenza tra loro e la società committente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, iniziato tra il 2010 e il 2012 e mai validamente risolto. In appello la domanda era stata respinta, ritenendosi in via pregiudiziale che la società fosse una società in house e che, per tale ragione, non fosse possibile la costituzione giudiziale del rapporto di lavoro in difetto di procedure selettive conformi ai requisiti di imparzialità, pubblicità e trasparenza. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, tra l'altro, omessa pronuncia sulla domanda di illecita interposizione, omesso esame di fatti decisivi relativi a differenze retributive e selezione del personale, violazione delle norme sul divieto di nuove eccezioni e sulla disciplina degli appalti e dell'impiego presso società pubbliche, sostenendo che la natura in house non fosse rilevabile d'ufficio e che dovesse applicarsi la disciplina privatistica del rapporto. Un secondo ricorso successivo ha censurato anche la tardività e inammissibilità dell'eccezione sulla natura della società, l'erronea esclusione dell'illiceità dell'appalto e la mancata valutazione di prove testimoniali e documentali, nonché la questione della validità dei verbali conciliativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente individuato la ragione più liquida nella natura in house della società resistente e nel conseguente divieto di costituzione giudiziale del rapporto di lavoro in assenza di procedure selettive conformi. Ha affermato che la qualificazione giuridica della società poteva essere compiuta anche d'ufficio, che l'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 rende nulla la costituzione del rapporto di lavoro in difetto di selezione pubblica e che, sulla base degli atti e delle prove, le selezioni non risultavano improntate a imparzialità, pubblicità e trasparenza. Ha quindi escluso la fondatezza delle censure, giudicandole in parte inammissibili perché dirette a rivalutare il merito e le prove, e in parte assorbite dal rigetto della domanda principale. I ricorsi sono stati entrambi rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite e degli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la ratio decidendi d'appello era diversa e chiaramente individuabile
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non è censurabile in cassazione la diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito
la valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta di quelle ritenute più convincenti appartengono al giudice di merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
non vi è nullità della sentenza se la motivazione rende chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice
richiamato in relazione all'onere probatorio sulla conformità delle selezioni ai canoni di imparzialità, pubblicità e trasparenza
invocato per sostenere la novità in appello della questione sulla natura in house, ma la Corte ha ritenuto la qualificazione giuridica rilevabile d'ufficio
la nullità del rapporto di lavoro è ricondotta alla violazione di norme imperative sulle procedure selettive per società partecipate
ha esteso alle società partecipate le procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016
prevede espressamente la nullità dei rapporti di lavoro sorti in difetto di procedure selettive; la Corte lo considera norma esplicativa di un principio già desumibile dalle nullità virtuali
richiamato dalla Corte come disciplina applicabile alle società in house e fondamento del divieto di costituzione giudiziale del rapporto
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
evocato dai ricorrenti per la disciplina dell'appalto e della somministrazione, ma assorbito dal rilievo pregiudiziale sulla natura della società
richiamato insieme alla disciplina dell'appalto, ma non esaminato nel merito per assorbimento
invocato in relazione alla disciplina del reclutamento e della validità del rapporto, ma ritenuto inconferente nel caso concreto
artt. 410, 410-bis, 411 c.p.c.
richiamati in tema di conciliazione e verbali transattivi, ma le relative censure sono rimaste assorbite
richiamato per la dedotta nullità dei verbali di conciliazione, ma non esaminato per assorbimento
art. 24 Cost.
richiamato quale fondamento del principio della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato quale fondamento del principio della ragione più liquida
richiamato in relazione all'ordine di trattazione delle questioni, superabile in applicazione della ragione più liquida
art. 97 Cost.
invocato dai ricorrenti per sostenere l'inapplicabilità delle procedure pubblicistiche, ma la Corte ha confermato la necessità di selezione imparziale e trasparente
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle controversie relative al reclutamento di personale presso società a partecipazione pubblica o in house, la qualificazione giuridica dell'ente può essere compiuta anche d'ufficio dal giudice, quando discenda direttamente da disposizioni di legge e sia rilevante per individuare la disciplina applicabile.
- La mancata adozione di procedure selettive pubbliche, imparziali e trasparenti per l'assunzione presso una società partecipata comporta la nullità del rapporto di lavoro, ai sensi della disciplina speciale sulle società a partecipazione pubblica e dei principi sulle nullità virtuali.
- Il principio della ragione più liquida consente al giudice di decidere la controversia sulla questione preliminare di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare prima le ulteriori doglianze.
- In cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio: sono inammissibili le censure che mirano a sostituire la valutazione delle prove del giudice di merito con una diversa lettura degli stessi elementi istruttori.
- Non integra omessa pronuncia o vizio di motivazione una sentenza che individui chiaramente la propria ratio decidendi, anche se non esamina tutte le questioni dedotte, quando tali questioni risultino assorbite dalla soluzione preliminare accolta.
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