Cassazione Civile, Ordinanza n. 04469/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore agricolo volta ad accertare l'esistenza, per gli anni 2006-2010, di un rapporto di lavoro con un'azienda agricola e, conseguentemente, il diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune competente. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, poiché il provvedimento di disconoscimento/cancellazione delle giornate lavorative era stato comunicato tramite pubblicazione telematica nel quarto elenco di variazione del 2012 e il ricorso giudiziario era stato proposto oltre il termine di 120 giorni. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 3, 24 e 117 Cost., in relazione alla disciplina sulla notifica telematica dei disconoscimenti (art. 38 d.l. n. 98 del 2011) e alla decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, sostenendo che il sistema fosse irragionevole, discriminatorio e lesivo del diritto di difesa; con il secondo motivo ha lamentato la nullità della sentenza d'appello per motivazione assente o insufficiente sul rigetto nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla decadenza, richiamando il diritto vivente e la giurisprudenza costituzionale che reputano legittima la notifica del disconoscimento mediante pubblicazione telematica anche per giornate riferite ad annualità anteriori all'entrata in vigore della norma. Ha escluso la necessità di rimettere nuovamente la questione alla Corte costituzionale, perché le censure erano già state esaminate e disattese. Ha quindi considerato assorbito il secondo motivo, relativo al merito della domanda, poiché la decadenza era già di per sé sufficiente a sorreggere la decisione impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, e il ricorrente è stato altresì gravato dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale e costituzionale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione
art. 3 Cost.
richiamato per censurare l'asserita disparità di trattamento tra lavoratori agricoli e altri lavoratori
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al preteso vulnus del diritto di difesa e di accesso al giudice
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione alla CEDU e alla presunta incompatibilità della disciplina con gli artt. 6 e 13 CEDU
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale a sostegno della doglianza sul diritto di accesso al giudice
art. 13 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale a sostegno della doglianza sulla tutela effettiva
art. 12-bis r.d. 24 settembre 1940, n. 1949
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina agricola degli elenchi dei braccianti
art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98
ritenuto applicabile quale fonte della notifica telematica dei disconoscimenti e compatibile con il diritto di difesa
art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7
richiamato per la decadenza di 120 giorni per impugnare i provvedimenti definitivi che ledono diritti soggettivi
art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato per escludere la necessità di nuova rimessione alla Corte costituzionale
art. 43, comma 7, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76
richiamato come intervento successivo che ha sostituito la pubblicazione telematica con comunicazione individuale, senza incidere sulla legittimità della disciplina previgente
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio
art. 43, comma 7, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120
"notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità"
richiamato come disciplina sopravvenuta che ha abrogato il sistema della sola pubblicazione telematica
Massime di principio
- Nel sistema previdenziale agricolo, il disconoscimento delle giornate lavorative può essere validamente comunicato mediante pubblicazione telematica sul sito dell'ente, e tale forma di comunicazione è idonea a far decorrere il termine di decadenza per l'impugnazione.
- La disciplina che prevede la notifica telematica del disconoscimento delle giornate lavorative non è di per sé irragionevole né lesiva del diritto di difesa, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali e persegue finalità legittime di efficienza e speditezza amministrativa.
- In materia di lavoro agricolo la specialità del settore, caratterizzato da attività stagionale e spesso discontinua, giustifica un regime accelerato e un termine decadenziale breve per contestare i provvedimenti di disconoscimento o cancellazione dagli elenchi.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio pregiudiziale autonoma e sufficiente, come la decadenza dall'azione, le censure rivolte al merito della domanda restano assorbite.
- La mera sopravvenienza di una disciplina più garantista non comporta, da sola, l'illegittimità costituzionale della disciplina previgente, se quest'ultima è già stata ritenuta conforme ai parametri costituzionali e convenzionali rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04451/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04454/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04456/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04458/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04463/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04473/2024 del 20/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →