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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04463/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell’ente previdenziale di restituzione dell’indennità di disoccupazione agricola erogata per gli anni 2000-2003, ritenuta indebita per insussistenza del rapporto di lavoro agricolo posto a base dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli; per il 1999 le pretese erano state dichiarate prescritte dal giudice di merito. Il lavoratore aveva contestato la decisione di appello sostenendo che il rapporto agricolo fosse reale e che, quindi, spettasse la prestazione. Con il ricorso per cassazione deduceva, in primo luogo, violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse considerato generiche le prove testimoniali capitolate senza assegnare un termine per sanare le irregolarità e senza esercitare i poteri istruttori officiosi. Con il secondo motivo denunciava vizio di motivazione, censurando il mancato rilievo della sentenza penale assolutoria del presunto datore di lavoro, l’irrilevanza attribuita agli esiti di un accertamento ispettivo e il mancato considerare che altri lavoratori della stessa azienda avevano ottenuto esito favorevole in controversie analoghe.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, già apprezzato in modo concorde dai giudici di merito, e che fossero comunque generiche e non idonee a incrinare la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha confermato che, nelle controversie sulla prova del rapporto di lavoro agricolo, quando il rapporto sia contestato dall’ente previdenziale, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto. Ha inoltre ribadito che la sentenza penale di assoluzione del datore di lavoro non vincola l’INPS se quest’ultimo non era parte del relativo giudizio e che, per censurare il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, il ricorrente deve indicare in modo specifico gli atti e la pista probatoria decisiva nonché averne richiesto espressamente l’attivazione al giudice di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato come parametro asseritamente violato per la mancata assegnazione di un termine di regolarizzazione delle prove capitolate

  • art. 421 c.p.c.

    i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non possono essere invocati in modo generico; il ricorrente deve indicare una pista probatoria qualificata, fatti decisivi e richiesta specifica di intervento

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    base per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    base per il procedimento camerale e per il deposito dell’ordinanza

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente dalla regola per cui grava sul lavoratore l’onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto di lavoro contestato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 15 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo, non incluso

Massime di principio

  • Nelle controversie previdenziali fondate sull’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, se l’ente contesta il rapporto, il lavoratore deve provare in modo specifico esistenza, durata e natura onerosa del rapporto di lavoro posto a fondamento della pretesa.
  • La deduzione di vizi relativi alla prova testimoniale è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla valutazione di merito o nella richiesta di una nuova lettura del compendio istruttorio.
  • La sentenza penale di assoluzione del datore di lavoro non produce effetti vincolanti nei confronti dell’ente previdenziale se quest’ultimo non ha partecipato al giudizio penale come parte civile; essa può avere solo valore indiziario nei limiti del caso concreto.
  • Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro può essere denunciato utilmente in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente gli atti processuali, la pista probatoria decisiva e l’avvenuta richiesta al giudice di merito di attivare tali poteri.
  • Le prove articolate devono essere autosufficienti e non radicalmente generiche: la genericità dei capitoli di prova e delle allegazioni comporta inammissibilità dei mezzi istruttori e rende non configurabile un obbligo del giudice di integrare l’istruzione in via officiosa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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