Cassazione Civile, Ordinanza n. 04458/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente a seguito della scoperta di una sua condanna penale irrevocabile per reati di particolare gravità, commessi molti anni prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo il recesso, valorizzando: la lontananza temporale dei fatti, l’anteriorità della condanna rispetto all’assunzione, l’assenza di incidenza concreta sulla prestazione lavorativa svolta per anni senza rilievi disciplinari, e l’irrilevanza, nel caso concreto, di richiami alla normativa antimafia. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 1 l. n. 604/1966, sostenendo che l’art. 73 del CCNL servizi ambientali non limiterebbe la rilevanza disciplinare ai soli reati commessi nell’esercizio dell’attività lavorativa e che la clausola contrattuale sarebbe solo esemplificativa; con il secondo ha censurato l’erronea applicazione della nozione di giusta causa, sostenendo che la gravità dei reati e la particolare attività della società, operante anche con appalti pubblici, rendevano la condanna idonea a spezzare il vincolo fiduciario; con il terzo ha contestato la tutela reintegratoria applicata in regime Jobs Act, negando la sussistenza dei presupposti dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la giusta causa di licenziamento, osservando che le previsioni del codice disciplinare collettivo sono parametro integrativo ma non vincolante e che, nel caso concreto, la condotta addebitata non era idonea a integrare una violazione attuale del vincolo fiduciario: i fatti erano molto risalenti, la condanna era intervenuta prima dell’assunzione e non risultava alcuna incidenza concreta sul rapporto di lavoro in essere. Ha inoltre confermato la reintegrazione ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, richiamando il principio secondo cui l’"insussistenza del fatto materiale contestato" comprende anche l’ipotesi in cui il fatto, pur accaduto, sia privo di rilievo disciplinare. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La giusta causa richiede una condotta incompatibile con la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto fiduciario; il giudice di merito integra la clausola generale valutando in concreto la gravità del fatto rispetto agli стандарd dell’ordinamento.
art. 1 l. n. 604/1966
Il licenziamento deve essere sorretto da una causa o da un giustificato motivo; la nozione legale di giusta causa resta la base della valutazione del recesso disciplinare.
art. 73 CCNL Servizi ambientali FISE Assoambiente
Le ipotesi ivi elencate sono parametro integrativo della giusta causa ma hanno valore esemplificativo, non vincolano in modo tassativo il giudice nell’individuazione delle condotte rilevanti.
art. 2104 c.c.
La responsabilità disciplinare presuppone la violazione dei doveri di diligenza nel rapporto di lavoro in corso.
art. 2105 c.c.
La responsabilità disciplinare richiede la violazione dell’obbligo di fedeltà nell’ambito di un rapporto lavorativo già instaurato.
art. 2106 c.c.
La sanzione disciplinare presuppone un comportamento del lavoratore costituente violazione dei doveri contrattuali.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015
La tutela reintegratoria opera quando sia insussistente il fatto materiale contestato; ciò include anche il caso in cui il fatto materiale sia avvenuto ma sia privo di rilievo disciplinare.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla Corte d’appello come canone di favor per il reinserimento sociale del condannato, senza che la Cassazione ne faccia il fondamento decisivo della decisione.
art. 85 d.lgs. n. 159/2001
Rilevante solo in via argomentativa per escludere che precedenti penali di un dipendente comportino automaticamente misure interdittive per l’impresa appaltatrice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Consente il rinvio alla giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte per i limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Le previsioni del codice disciplinare collettivo non hanno carattere tassativo: esse orientano l’interpretazione della giusta causa, ma il giudice conserva il potere di valutare autonomamente se il fatto, per gravità concreta, renda incompatibile la prosecuzione del rapporto fiduciario.
- Condotte costituenti reato possono integrare giusta causa di licenziamento anche se non connesse alle mansioni, ma solo quando la loro concreta valutazione dimostri l’attuale incompatibilità con il vincolo fiduciario; in tale verifica contano sia il dato astratto sia le circostanze concrete del rapporto.
- Se la condotta criminosa è anteriore all’instaurazione del rapporto di lavoro, non si configura una responsabilità disciplinare in senso proprio per violazione di doveri contrattuali già esistenti; resta però astrattamente possibile il licenziamento per giusta causa solo se la condotta, conosciuta nel rapporto in corso, risulta incompatibile con la prosecuzione del rapporto.
- Il sindacato di legittimità sulla valutazione della giusta causa è limitato: il ricorso deve indicare specificamente quali standard dell’ordinamento siano stati violati dalla valutazione di merito, non essendo sufficiente una mera contrapposizione tra apprezzamenti.
- Ai fini della tutela reintegratoria nel regime del d.lgs. n. 23/2015, l’"insussistenza del fatto materiale" comprende anche l’ipotesi in cui il fatto materiale sia accaduto ma sia privo di rilievo disciplinare.
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