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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04456/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INAIL)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento ispettivo notificato nel 2012 con cui l'ente assicuratore pretendeva un diverso inquadramento tariffario e il pagamento di un maggiore premio INAIL, ritenendo che l'attività svolta dal personale ASA (assistenti socio-assistenziali) dovesse essere ricondotta a una voce di tariffa diversa e più onerosa. La Corte d'appello di Milano aveva invece accolto la domanda dell'ente gestore della struttura, dichiarando che nulla fosse dovuto a titolo di contributi, sul rilievo del difetto di prova, da parte dell'INAIL, sulla natura dell'attività svolta dagli ASA. Nel ricorso per cassazione l'INAIL ha dedotto, da un lato, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il personale ASA non poteva normativamente svolgere attività sanitaria e che tale circostanza escludeva la necessità di prova specifica in senso contrario; dall'altro, ha denunciato la violazione e falsa applicazione del DM 12 dicembre 2000, in relazione agli artt. 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 1124/1965 e alle voci di tariffa 0311-0312, per non avere la Corte territoriale correttamente inquadrato il personale ASA nella corrispondente voce tariffaria 0312.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbito il primo, richiamando propri precedenti in materia di inquadramento tariffario delle attività svolte nelle case di riposo. Ha affermato che, ai fini del sistema tariffario INAIL, l'attività resa dal personale ASA nelle strutture di riposo integra una lavorazione autonoma e non meramente complementare, da ricondurre alla voce di tariffa 0312. Conseguentemente, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    viene richiamato come vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • artt. 39, 40 e 41 d.P.R. n. 1124/1965

    sono richiamati come base normativa del sistema tariffario INAIL e del relativo inquadramento delle lavorazioni.

  • DM 12 dicembre 2000

    costituisce la disciplina tariffaria applicabile ratione temporis e deve essere interpretato nel senso che l'attività ASA nelle case di riposo è una lavorazione autonoma rientrante nella voce 0312.

  • voci di tariffa 0311-0312

    la Corte afferma che il personale ASA delle case di riposo va inquadrato nella voce 0312.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    viene richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • DPR n. 761/1979, art. 1, comma 4

    richiamato come fonte normativa coerente con la qualificazione dell'attività degli ASA.

  • DM Sanità 10 febbraio 1984

    richiamato come fonte normativa di riferimento per la ricostruzione dell'attività degli ASA.

Massime di principio

  • Nel sistema tariffario INAIL, l'inquadramento di un'attività va operato in base alla concreta struttura organizzativa e alla funzione effettivamente svolta, non essendo sufficiente affermare in astratto la natura di una prestazione per escludere la specifica voce di tariffa applicabile.
  • Nelle case di riposo l'attività socio-assistenziale svolta dagli ASA può integrare una lavorazione autonoma, distinta da quella strettamente sanitaria, con conseguente applicazione della voce tariffaria corrispondente.
  • Quando una struttura eroga un servizio complesso articolato in più attività coordinate ma autonomamente identificabili, ciascuna attività può essere rilevante ai fini del tariffario assicurativo secondo la propria specifica classificazione.
  • Il ricorso per cassazione fondato sulla violazione di norme tariffarie è scrutinato alla luce della corretta interpretazione del sistema regolamentare applicabile ratione temporis e dei precedenti di legittimità conformi.

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