Cassazione Civile, Ordinanza n. 04454/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo 2008-2012, disposta a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro che la stessa assumeva di avere avuto con una presunta datrice di lavoro. La lavoratrice aveva chiesto la reiscrizione negli elenchi, ma la domanda era stata rigettata sia in primo grado sia in appello. In cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato la documentazione prodotta, in particolare alcuni verbali ispettivi da cui, secondo la ricorrente, emergevano l'esistenza di un contratto di comodato di terreni in favore della presunta datrice e accessi ispettivi nei quali era stata riscontrata la presenza della medesima sui terreni con lavoratori che si dichiaravano suoi dipendenti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i giudici di merito non avessero correttamente valutato le prove offerte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i fatti emergenti dai verbali ispettivi non risultavano tempestivamente e compiutamente allegati nel giudizio di merito, e la mera produzione documentale non equivale all'allegazione del fatto documentato, sicché il giudice non ha un autonomo onere di esaminare documenti relativi a fatti non ritualmente introdotti in causa. Ha ritenuto infondato anche il profilo ex art. 132 n. 4 c.p.c., poiché la sentenza impugnata conteneva formalmente una motivazione, e inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo per la presenza di una doppia conforme in fatto, che impediva il controllo di legittimità su tale vizio. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La parte che invoca un fatto deve allegarlo tempestivamente e compiutamente; la produzione di documenti non sostituisce l'allegazione del fatto documentato.
La censura non è accolta perché il giudice di merito non aveva omesso di valutare prove ritualmente introdotte; i documenti relativi a fatti non allegati non impongono un autonomo esame decisorio.
È escluso il vizio di motivazione quando la sentenza contenga formalmente l'esposizione delle ragioni della decisione.
In presenza di doppia conforme in fatto, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in sede di legittimità.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo il rigetto del ricorso, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La produzione di un documento non equivale, di per sé, all'allegazione del fatto storico che quel documento mira a provare; se il fatto non è stato tempestivamente introdotto in giudizio, il giudice non ha il dovere di valorizzare il documento ai fini decisori.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio quando il giudice di merito abbia esaminato solo prove ritualmente introdotte e rilevanti.
- Il vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. è escluso quando la sentenza contenga una motivazione formalmente esistente, anche se la parte la reputi non convincente.
- In presenza di doppia conforme di merito sul fatto, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione.
- Quando il ricorso è rigettato, la parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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