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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04451/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale emessa per il pagamento di contributi dovuti alla gestione INPS dei coltivatori diretti. In primo grado l’opposizione era stata respinta; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo non prescritto il credito perché l’INPS aveva inviato atti interruttivi della prescrizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto. Il ricorrente contestava: 1) la validità dell’atto interruttivo, deducendo che la raccomandata non sarebbe pervenuta al suo indirizzo ma in un luogo a lui estraneo e che l’avviso di ricevimento recava firma illeggibile senza indicazione del rapporto tra ricevente e destinatario; 2) la valutazione di merito sulla sua posizione soggettiva, sostenendo che egli agisse per conto dei genitori e non come titolare dell’impresa agricola gravata da obblighi contributivi; 3) la condanna alle spese del primo grado, sostenendo che la corte d’appello non avrebbe potuto riformare il regime delle spese in assenza di appello incidentale dell’INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la censura sulla notifica dell’atto interruttivo perché l’avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa piena prova della consegna e della relazione tra consegnatario e destinatario, salvo querela di falso non proposta; ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché mirava soltanto a una diversa lettura delle prove sulla titolarità dell’impresa agricola. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in caso di rigetto dell’appello, il giudice di secondo grado non può modificare il regime delle spese di primo grado in assenza di specifica impugnazione sul relativo capo. Ne è seguita la cassazione senza rinvio limitatamente al capo sulle spese del primo grado, con conferma per il resto della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non indica come e quando il fatto sia stato devoluto al contraddittorio e se non riguarda un fatto realmente controverso tra le parti.

  • artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001

    Per le comunicazioni a mezzo raccomandata, l’ufficiale postale deve curare la firma del ricevente sull’avviso di ricevimento; non è richiesto che indichi le generalità del consegnatario o il rapporto con il destinatario.

  • art. 2700 c.c.

    L’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza e delle attestazioni dell’agente postale, inclusa la preliminare verifica della relazione tra consegnatario e destinatario.

  • art. 91 c.p.c.

    Il regolamento delle spese non può essere modificato in appello in assenza di una specifica impugnazione del capo relativo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o modificare d’ufficio un capo non devoluto, incluso quello sulle spese.

Massime di principio

  • In tema di atti interruttivi della prescrizione notificati a mezzo posta, l’avviso di ricevimento sottoscritto integra prova piena della consegna e della riferibilità dell’atto al destinatario, salvo impugnazione con querela di falso.
  • La mancanza delle generalità del consegnatario o l’illeggibilità della firma sull’avviso di ricevimento non ne determina, da sola, l’invalidità, se la normativa non impone tale indicazione e l’atto è assistito dalla fede privilegiata dell’atto pubblico.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando si risolva nella sollecitazione di una diversa valutazione del materiale probatorio o non indichi la previa devoluzione del fatto al contraddittorio.
  • In appello, il giudice non può alterare il regolamento delle spese di primo grado se il relativo capo non è stato specificamente impugnato.
  • Le contestazioni che attaccano la valutazione di merito sulla titolarità di un’attività o sulla riferibilità di obblighi contributivi non possono essere veicolate in cassazione come omesso esame, se mirano solo a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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