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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24900/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni d'imposta 2001-2004 nei confronti di soci di una società poi trasformata, a seguito di recupero a tassazione dei redditi di partecipazione connessi a rettifiche operate in capo alla società. L'Ufficio aveva contestato alla società l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente rideterminazione dell'IVA e del reddito societario. I contribuenti avevano impugnato gli atti, ma sia in primo grado sia in appello le pretese erariali erano state confermate. In cassazione articolavano due motivi: (1) violazione dell'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223/2006 per avere la CTR ritenuto operante il c.d. raddoppio dei termini di accertamento pur in assenza dei relativi presupposti; (2) violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTR disposto una consulenza tecnica d'ufficio richiesta dai contribuenti al fine di avere certezza sull'effettivo svolgimento dei fatti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, per il periodo disciplinato dalle norme sul raddoppio dei termini, è sufficiente l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, non essendo necessaria l'effettiva presentazione della denuncia; è irrilevante anche la data della comunicazione di notizia di reato, così come la sua eventuale omissione ai fini della validità dell'atto impositivo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la mancata ammissione della CTU non è censurabile quando la consulenza sia richiesta per supplire all'onere probatorio della parte o con finalità esplorative. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 24, d.l. n. 223/2006

    La disciplina del raddoppio dei termini di accertamento richiede, per i periodi considerati, solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, non anche la presentazione effettiva della denuncia.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo normativo vigente ratione temporis si applica il raddoppio dei termini in presenza dei presupposti penali rilevanti.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    La Corte richiama la medesima regola del raddoppio dei termini anche in materia IVA, pur precisando che nel caso di specie non era in discussione una pretesa IRAP.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale costituisce il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini, senza necessità di verifica dell'effettiva presentazione della denuncia.

  • d.lgs. n. 74/2000

    I reati tributari previsti da questo decreto sono il riferimento per individuare i fatti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per esonerare la parte dall'onere della prova o per finalità meramente esplorative; la sua mancata ammissione non integra vizio censurabile nei limiti prospettati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge invocato dai ricorrenti per entrambi i motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime del raddoppio dei termini di accertamento per violazioni tributarie, ciò che rileva è l'esistenza dei presupposti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale, non la prova dell'effettiva presentazione della denuncia né la sua data di trasmissione.
  • Il giudice tributario non può essere chiamato a verificare nel merito la sussistenza del reato, ma solo a controllare se fossero presenti i fatti idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere richiesta per supplire a carenze probatorie della parte o per svolgere indagini esplorative; la sua mancata ammissione, in tali casi, non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
  • Quando il ricorso per cassazione investe questioni di diritto poste effettivamente a base della decisione impugnata, esso è ammissibile anche se non attacca la motivazione in fatto della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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