Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24867/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promissari acquirenti)

La controversia

La controversia riguarda un immobile sito in Buccinasco, già oggetto di una sequenza di trasferimenti. L'originaria proprietaria aveva agito per far accertare la simulazione assoluta di una serie di compravendite: prima una vendita a un terzo, poi la rivendita a un altro soggetto e infine il trasferimento a una società riconducibile a quest'ultimo. Nel corso del giudizio erano intervenuti due soggetti che avevano stipulato un preliminare di acquisto trascritto con la società dante causa e avevano contrastato la domanda, sostenendo che sulla questione fosse già intervenuto un giudicato esterno formatosi in altro processo, nel quale era stata accertata la simulazione della prima vendita e la validità del successivo passaggio di proprietà. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'attrice valorizzando quel precedente; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo inammissibile l'appello e comunque infondati i motivi sull'inesistenza del giudicato esterno. Le eredi dell'originaria attrice hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi tre hanno censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello e la pretesa applicazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., oltre alla condanna all'ulteriore contributo unificato; con il quarto hanno contestato l'applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che mancassero identità di parti, petitum e causa petendi tra i due giudizi e che il precedente accertamento sulla reale compravendita fosse stato solo incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso e ha rigettato il quarto. Ha ritenuto che, nonostante il dispositivo della sentenza d'appello parlasse di inammissibilità, la motivazione mostrasse che la decisione era in realtà fondata sul rigetto nel merito del gravame; perciò le censure rivolte solo alla declaratoria di inammissibilità non colpivano la ratio decidendi e difettavano di interesse. Quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato che la sentenza passata in giudicato nel precedente giudizio aveva accertato un punto fondamentale comune, cioè la sequenza simulata o reale dei passaggi di proprietà dell'immobile, con efficacia preclusiva nel successivo processo, anche se promosso per finalità diverse. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso, con condanna delle ricorrenti alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato. È stata invece respinta la domanda dei controricorrenti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza/procedimento

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato come norma sulla doverosità della decisione secondo diritto, ma non fonda l'accoglimento delle censure

  • art. 132 c.p.c.

    la Corte richiama il tema della motivazione della sentenza; tuttavia la motivazione va letta insieme al dispositivo per individuare la vera ratio decidendi

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte afferma che la sentenza impugnata non è stata realmente decisa su tale base

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte rileva che non vi era una vera ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis/ter, bensì un rigetto nel merito

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno preclude il riesame del medesimo punto fondamentale già deciso con sentenza passata in giudicato

  • art. 2932 c.c.

    richiamato per descrivere la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre proposta dai promissari acquirenti in altro giudizio

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità aggravata richiede, oltre all'errore di diritto, la consapevolezza della non spettanza della pretesa o una particolare anomalia della condotta processuale

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito di documenti in cassazione nei limiti previsti

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 111 Cost.

    evocato per valorizzare la ragionevole durata del processo e l'economia processuale

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il dispositivo è formalmente di inammissibilità ma la motivazione mostra un rigetto nel merito, le doglianze dirette solo alla formula del dispositivo difettano di interesse.
  • Il contenuto effettivo della sentenza va individuato integrando dispositivo e motivazione; se la motivazione rivela una decisione di merito, prevale la lettura che meglio spiega il dictum giudiziale.
  • Non è ammissibile ottenere la cassazione di una sentenza d'appello solo per l'erronea qualificazione dell'esito come inammissibilità, quando il giudice di secondo grado ha comunque esaminato e respinto il gravame nel merito.
  • Il giudicato esterno preclude il riesame di un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti, anche se il successivo processo ha un petitum diverso, purché la questione decisa nel primo costituisca premessa logica indispensabile della decisione successiva.
  • La contumacia nel processo definito con sentenza passata in giudicato non impedisce che quella decisione faccia stato nei successivi giudizi tra i medesimi soggetti sul medesimo rapporto giuridico o su un punto decisivo comune.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede elementi ulteriori rispetto alla mera infondatezza della pretesa: occorre la consapevolezza della non spettanza del diritto azionato o una condotta processuale connotata da imprudenza, imperizia o negligenza particolarmente accentuate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.