Cassazione Civile, Ordinanza n. 24870/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, per l'anno 2009, di un credito d'imposta concesso per investimenti in aree svantaggiate ex art. 8 l. n. 388/2000. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che i beni agevolati, anziché restare nella disponibilità della società beneficiaria, fossero stati concessi a terzi mediante contratti di noleggio/locazione del complesso aziendale; secondo l'ufficio tale operazione integrava una causa di revoca del beneficio. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto di recupero, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che i contratti dissimulassero una cessione dei beni e che l'avviso fosse legittimo. La curatela del fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione di norme sostanziali e processuali perché la CTR avrebbe sostituito la motivazione dell'atto di recupero, qualificando i contratti come cessione simulata anziché come fitto d'azienda contestato dall'ufficio; (2) violazione del divieto di domande nuove in appello nel processo tributario, per avere il giudice fondato la decisione su un fatto nuovo, la simulazione dei contratti, estraneo al thema decidendum; (3) in via subordinata, errata applicazione delle presunzioni semplici e delle regole sull'onere della prova; (4) errata interpretazione dei contratti e della disciplina agevolativa, poiché gli atti erano stati qualificati come cessione e non come locazione; (5) omesso esame del fatto decisivo costituito dal mancato esercizio dell'opzione di acquisto dei beni. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, dichiarando assorbiti gli altri, perché l'Ufficio aveva contestato un fitto d'azienda ritenendolo erroneamente rilevante ai fini della revoca, mentre la CTR aveva invece deciso sulla base di una diversa ricostruzione, cioè la simulazione di una cessione, non consentita né all'Agenzia in appello né al giudice.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il principio decisivo è che nel processo tributario l'Amministrazione non può mutare in appello i termini della contestazione originaria, introducendo un diverso fondamento giustificativo dell'atto impositivo, e il giudice non può sostituire la motivazione dell'atto con una nuova ricostruzione fattuale o giuridica estranea all'avviso impugnato.
Norme richiamate
art. 8, l. 23 dicembre 2000, n. 388
La norma attribuisce un credito d'imposta per nuovi investimenti in aree ammissibili e ne prevede la rideterminazione o revoca se i beni non entrano in funzione, sono dismessi, ceduti o destinati a finalità estranee; per i beni in locazione finanziaria la disciplina opera anche se non viene esercitato il riscatto.
art. 7, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248
È disposizione interpretativa: gli immobili strumentali per natura, se costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato ad attività commerciale e sono locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che siano destinati allo svolgimento di attività d'impresa.
art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per la dedotta violazione della motivazione dell'atto impositivo.
art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato a presidio del divieto per l'Amministrazione di mutare in giudizio i termini della contestazione contenuta nell'atto.
art. 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario vieta le domande nuove in appello; il divieto vale anche per l'Amministrazione finanziaria, che non può dedurre in secondo grado motivi diversi da quelli posti a fondamento dell'atto impugnato.
Richiamato in relazione alla censura sull'uso delle presunzioni semplici da parte del giudice d'appello.
Richiamato per la dedotta violazione delle regole di valutazione della prova e per l'uso di un fatto non introdotto ritualmente nel processo.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla decisione fondata su un fatto nuovo.
Richiamato per la censura sull'interpretazione dei contratti intervenuti tra le parti.
Richiamato quale criterio ermeneutico nella censura sulla qualificazione dei contratti.
Richiamato in relazione all'onere della prova nella ricostruzione dei fatti e nella qualificazione simulatoria dei contratti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di nullità processuale e violazione di norme sul contraddittorio e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria, anche in appello, non può mutare i termini della pretesa e fondare la difesa dell'atto impositivo su una diversa causa giustificativa rispetto a quella originariamente enunciata nell'avviso o nell'atto di recupero.
- Il giudice tributario non può sostituire la motivazione dell'atto impugnato con una diversa ricostruzione fattuale o giuridica non contenuta nell'atto stesso, pena la violazione del divieto di domande nuove e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Quando l'atto impositivo contesta una specifica operazione economica ai fini della revoca di un'agevolazione fiscale, il giudizio deve restare ancorato a quella contestazione; è precluso ricondurre la vicenda a una diversa figura, come la simulazione, se tale profilo non è stato posto a base dell'atto.
- Le questioni relative alla corretta qualificazione dei contratti, all'uso delle presunzioni e alla verifica dei fatti decisivi restano assorbite se la decisione di merito è viziata dalla sostituzione della causa petendi dell'atto impositivo.
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