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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24872/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una fornitura di farine di mandorle e armelline impiegate per la produzione di amaretti. Dopo il reclamo di una consumatrice tedesca, che aveva subito uno shock anafilattico, analisi effettuate sulla confezione di amaretti del lotto n. 2942 rilevavano tracce di arachidi non dichiarate. La società produttrice sospendeva i rapporti con il fornitore e sosteneva che la contaminazione derivasse dalle farine fornite da quest'ultimo. Il fornitore conveniva in giudizio la produttrice e il socio chiedendo l'adempimento di alcuni contratti di fornitura, il pagamento del prezzo e il rigetto delle eccezioni di garanzia; la produttrice proponeva domanda riconvenzionale risarcitoria per i danni subiti, compresa la perdita del cliente tedesco e le spese sostenute per ritiro e gestione dei prodotti. In appello la corte territoriale ritenne tardiva la denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c., perché la società acquirente aveva contestato un lotto diverso e solo tardivamente aveva indicato i lotti effettivamente utilizzati; ritenne invece cessata la materia del contendere sui contratti di cui era stata offerta disponibilità di esecuzione. In Cassazione la ricorrente principale articolava sei motivi: errata individuazione del dies a quo per la denuncia dei vizi; erronea richiesta di specifica indicazione del numero di lotto; omesso esame di una testimonianza sulla tempestività della denuncia; errata applicazione della prescrizione annuale e della possibilità di far valere la garanzia in via di eccezione; omessa valutazione della dedotta modifica della causa petendi; infine, violazione dell'art. 2043 c.c. per non avere la corte esaminato la domanda risarcitoria sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale per danni all'immagine e all'avviamento. Il fornitore resisteva e proponeva ricorso incidentale sulla pretesa cooperazione della compratrice nell'esecuzione dei contratti, mentre l'assicuratrice proponeva ricorso incidentale condizionato sulla copertura assicurativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del fornitore e ha dichiarato assorbito quello condizionato dell'assicuratrice. Sul ricorso principale ha rigettato i primi quattro motivi, reputando corretta la valutazione della corte d'appello sulla tardività della denuncia dei vizi e infondate le censure sulla prescrizione e sul preteso omesso esame di fatti istruttori. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, ritenuto nuovo e comunque non decisivo. Ha invece accolto il sesto motivo, affermando che la domanda risarcitoria per i danni all'immagine, al buon nome commerciale e all'avviamento poteva essere scrutinata anche sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., distinta dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame della domanda aquiliana e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    Disciplina la denuncia dei vizi nella vendita e la prescrizione annuale dell'azione di garanzia; il termine decorre dalla scoperta del vizio e, nel caso concreto, la corte ha ritenuto tardiva la denuncia.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per censurare la pretesa tardiva modificazione della causa petendi mediante memoria istruttoria.

  • art. 2943 c.c.

    Invocato per sostenere l'interruzione della prescrizione dell'azione di garanzia; la Corte ha ritenuto non decisive le deduzioni di parte, anche perché mancava una tempestiva denuncia valida.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte afferma che la domanda di risarcimento dei danni all'immagine e all'avviamento commerciale può fondarsi anche su responsabilità extracontrattuale, autonoma rispetto alla garanzia per vizi.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la mora credendi; la Corte osserva che senza offerta formale della prestazione non si realizza la mora del creditore.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale in tema di correttezza e cooperazione nell'esecuzione del contratto.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale dell'assicuratrice per lamentare omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla copertura di polizza.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dall'assicuratrice nel sostenere la mancata riproposizione di eccezioni in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della controricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nella vendita di beni alimentari o di altri beni fungibili, la denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c. è tempestiva solo se il compratore, entro otto giorni dalla scoperta, contesta in modo idoneo la specifica fornitura viziata; la conoscenza degli elementi necessari a identificare il lotto o la partita contaminata fa decorrere il termine di denuncia.
  • Nella vendita a consegne ripartite, la mera allegazione che l'intera fornitura sia unitariamente considerata non esclude, ai fini della garanzia per vizi, la necessità di individuare la partita effettivamente affetta dal vizio quando il difetto non riguarda indistintamente tutta la merce.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove: è denunciabile solo l'omessa considerazione di un fatto storico decisivo, non l'insoddisfacente apprezzamento di testimonianze o documenti già esaminati.
  • L'azione di risarcimento per danni ulteriori rispetto al minor valore della cosa venduta o al suo intrinseco difetto può avere natura extracontrattuale quando il pregiudizio incide su interessi esterni al contratto, come il buon nome commerciale o l'avviamento; in tal caso non si applicano i termini decadenziali e prescrizionali dell'art. 1495 c.c.
  • La domanda risarcitoria fondata su responsabilità aquiliana deve essere scrutinata autonomamente rispetto alla garanzia per vizi: la mancata proponibilità dell'azione contrattuale non esclude, di per sé, la verifica dei presupposti dell'illecito ex art. 2043 c.c.
  • La mora del creditore richiede una formale offerta della prestazione da parte del debitore; un semplice comportamento collaborativo o richieste informali di coordinamento non bastano a integrare, da sole, la mora credendi.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaResponsabilità professionaleImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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