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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24869/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un lodo arbitrale, provvisoriamente esecutivo, con cui era stata dichiarata la risoluzione di un contratto di affitto di azienda e, contestualmente, era stato disposto il rilascio di un immobile utilizzato nell'ambito dell'azienda. La parte vittoriosa in arbitrato notificava atto di precetto per il rilascio del bene. La società destinataria proponeva opposizione all'esecuzione, sostenendo che il capo condannatorio non fosse azionabile in via provvisoria perché strettamente connesso al capo costitutivo di risoluzione e perché quest'ultimo era stato autonomamente impugnato ed era ancora sub iudice. Il Tribunale rigettava l'opposizione; la Corte d'appello confermava ritenendo la condanna al rilascio meramente dipendente dalla risoluzione e quindi eseguibile ex art. 282 c.p.c. La ricorrente ha quindi denunciato in cassazione violazione/falsa applicazione dell'art. 282 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 824-bis c.p.c., assumendo che tra risoluzione del contratto e condanna al rilascio vi fosse un nesso di sinallagmaticità o comunque di corrispettività che impediva l'esecuzione provvisoria del capo condannatorio prima del giudicato sul capo costitutivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso, perché tardivo, e ha conseguentemente ritenuto inammissibile anche la memoria. Nel merito ha rigettato il ricorso, affermando che la condanna al rilascio dell'immobile era solo logicamente dipendente dalla pronuncia di risoluzione del contratto di affitto d'azienda, senza alcun nesso sinallagmatico o di corrispettività che impedisse l'esecuzione provvisoria. Ha inoltre osservato, per completezza, che l'impugnazione del lodo arbitrale si era già definita con rigetto del ricorso, con conseguente definitività del lodo. Nulla sulle spese per l'inammissibilità del controricorso. È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 282 c.p.c.

    L'esecuzione provvisoria è ammessa per la statuizione condannatoria che sia solo meramente dipendente dall'effetto costitutivo, mentre richiede il giudicato quando tra i capi vi sia un vero nesso sinallagmatico o di corrispettività.

  • art. 824-bis c.p.c.

    Il lodo arbitrale è equiparato alla sentenza quanto agli effetti e al regime di esecutività rilevante nel caso di specie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare il vizio di violazione processuale nella decisione impugnata.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Il controricorso deve essere notificato nel termine previsto; la tardività comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata dalla parte il cui controricorso è inammissibile è parimenti inammissibile.

  • art. 3 L. n. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni esecutive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di commisurazione del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La condanna accessoria o consequenziale contenuta in una sentenza costitutiva o in un lodo è eseguibile provvisoriamente quando è soltanto logicamente dipendente dalla statuizione principale e non vi è un autonomo rapporto di corrispettività con essa.
  • L'esecuzione provvisoria deve invece essere esclusa quando la condanna accessoria è collegata alla statuizione principale da un vero nesso sinallagmatico o di corrispettività, perché l'anticipazione dell'efficacia esecutiva altererebbe la parità tra le parti.
  • Nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini processuali; il controricorso notificato oltre il termine ordinario è inammissibile.
  • Se il giudizio di impugnazione del titolo si è già concluso con rigetto del ricorso, il titolo diventa definitivo, rafforzando comunque la legittimità dell'azione esecutiva.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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