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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24871/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta di pagamento di una somma corrispondente a quattro fatture relative ad attività professionale: il creditore originario sosteneva, in sostanza, di aver pagato debiti altrui su sollecitazione dell'interessato e di dover essere rimborsato. In primo grado la domanda fu rigettata; in appello, invece, fu accolta sul presupposto che l'azione andasse qualificata come arricchimento senza causa, ritenendosi provato che il professionista avesse estinto alcune esposizioni debitorie della controparte verso terzi. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno, assumendo che la Corte d'appello avesse sostituito la domanda originaria con una diversa azione di arricchimento senza causa; (2) violazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo che il rimedio non fosse esperibile e che mancasse prova dei presupposti dell'azione, oltre a contestare la valutazione delle prove; (3) violazione dell'art. 1180 c.c., deducendo l'indeterminatezza della domanda e la presunta gratuità dell'adempimento del terzo, con conseguente mancanza di titolo per il regresso; (4) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per asserita motivazione apparente in relazione alla prova dei pagamenti; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1180 c.c., contestando la valutazione di fatto secondo cui i pagamenti sarebbero stati effettuati con denaro del creditore originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, quarti e quinti motivi per difetti di specificità, carenza di autosufficienza, estraneità alla ratio decidendi o perché rivolti a criticare valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il terzo motivo nella parte in cui invocava la nullità della domanda e, soprattutto, ha chiarito che l'adempimento spontaneo dell'obbligazione altrui da parte del terzo, quando non sia attuazione di un negozio e non ricorrano i presupposti della surrogazione, non attribuisce automaticamente un titolo di regresso diverso dall'azione generale di arricchimento senza causa. La Corte ha dato continuità all'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, se il terzo paga consapevolmente un debito altrui e l'adempimento è spontaneo, il debitore consegue un vantaggio economico e il terzo può agire ex art. 2041 c.c. per ottenere l'indennizzo nei limiti dell'arricchimento.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 2907 c.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nel motivo sulla tutela giurisdizionale della domanda

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare errori processuali e vizi di motivazione apparente

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ha ribadito l'onere di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, pena l'inammissibilità

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento senza causa è stata ritenuta l'unico rimedio esperibile dal terzo che abbia pagato spontaneamente un debito altrui senza un negozio sottostante

  • art. 1180 c.c.

    l'adempimento del terzo estingue l'obbligazione, ma se è spontaneo e non negoziale non attribuisce automaticamente un titolo di regresso diverso dall'azione di arricchimento

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    la nullità processuale non può essere dedotta da chi vi ha dato causa o non l'ha tempestivamente rilevata, salvo rilevabilità officiosa nei limiti di legge

  • art. 163, n. 4, c.p.c.

    richiamato quanto alla necessaria esposizione dei fatti costitutivi nella citazione

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la censura mirava in realtà a rimettere in discussione le risultanze probatorie

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso la sindacabilità in cassazione di una critica al giudizio di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 1201 c.c.

    richiamato per escludere la surrogazione per volontà del creditore

  • art. 1202 c.c.

    richiamato per escludere la surrogazione per volontà del debitore

  • art. 1203 n. 3 c.c.

    richiamato per escludere la surrogazione legale quando il terzo non sia tenuto con altri o per altri al pagamento

  • art. 1203 n. 5 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2036 c.c. per escludere la surrogazione legale nei casi non compatibili con il pagamento di un debito altrui sapendo di non essere debitore

  • art. 2036, terzo comma, c.c.

    richiamato per chiarire i limiti della ripetizione nell'indebito soggettivo e la non applicabilità nel caso deciso

  • Cass. Sez. U. n. 6538 del 2010

    richiamata per il principio sulla gratuità presunta dell'adempimento del terzo nell'ambito di un negozio e sulla prova del vantaggio conseguito dal disponente

  • Cass. Sez. U. n. 9946 del 2009

    richiamata per il principio secondo cui il terzo che paghi sapendo di non essere debitore, senza surrogazione, può agire solo per ingiustificato arricchimento

  • Cass. n. 21381 del 2018

    richiamata sul regime di deducibilità delle nullità processuali e sulla necessità di tempestiva eccezione

  • Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014

    richiamata sul perimetro del vizio di motivazione denunciabile in cassazione

Massime di principio

  • Quando il terzo adempie spontaneamente un debito altrui e il pagamento non è espressione di un negozio, non nasce automaticamente un diritto di regresso ordinario verso il debitore; il rimedio esperibile, in difetto di surrogazione, è l'azione generale di arricchimento senza causa nei limiti dell'arricchimento conseguito dal debitore.
  • L'azione di arricchimento senza causa richiede l'allegazione e la prova del depauperamento dell'attore, dell'arricchimento del convenuto, del nesso causale tra i due e della mancanza di una giusta causa giustificativa dello spostamento patrimoniale.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su atti processuali o documenti, il ricorrente deve indicarne con precisione il contenuto rilevante e la loro collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza sia priva di una reale motivazione percepibile dal testo, non quando la parte contesti che il giudice abbia valutato in modo errato le risultanze istruttorie.
  • La nullità processuale non può essere dedotta da chi vi abbia dato causa o non l'abbia tempestivamente eccepita, salvo i casi in cui la legge consenta o imponga il rilievo officioso anche nei gradi successivi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

Testo integrale

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