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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17524/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, al fallimento di una società in accomandita semplice, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione IVA 2015. L'Ufficio contestava l'indebita esposizione di un credito IVA proveniente da un'annualità per la quale la dichiarazione risultava omessa, dopo aver inviato una comunicazione di irregolarità via PEC e aver iscritto a ruolo imposta, sanzioni e interessi. La CTP aveva accolto il ricorso della società ritenendo necessaria, prima della cartella, la notifica di un avviso di rettifica; la CTR, invece, aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per tardività, ritenendo scaduto il termine lungo di impugnazione il 12 giugno 2020 e non applicabile la sospensione emergenziale Covid. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate denunciava violazione degli artt. 327 c.p.c., 38, comma 3, e 51 D.Lgs. n. 546/1992, 83 D.L. n. 18/2020, 29 e 36 D.L. n. 23/2020 e L. n. 742/1969, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la cumulabilità tra sospensione emergenziale e sospensione feriale, con conseguente erronea declaratoria di tardività dell'appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio. Ha affermato che, poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 12 dicembre 2019, il termine lungo d'impugnazione, astrattamente destinato a scadere il 12 giugno 2020, doveva considerarsi sospeso per effetto della normativa emergenziale Covid dal 9 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione si cumula con quella feriale ex L. n. 742/1969 e non la sostituisce; pertanto, il termine finale slitta ulteriormente al 15 settembre 2020. Ne consegue che l'appello dell'Ufficio non era tardivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato come fonte del termine lungo di impugnazione, che nel caso concreto decorre dal deposito della sentenza di primo grado e subisce sospensioni di legge.

  • art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    È utilizzato in combinazione con l'art. 327 c.p.c. per determinare il termine lungo di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 51 D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato per il regime delle impugnazioni nel processo tributario, coordinato con il termine lungo civilistico.

  • art. 83 D.L. n. 18/2020

    La sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula con la sospensione feriale.

  • art. 29 D.L. n. 23/2020

    È richiamato come parte della disciplina emergenziale che incide sulla decorrenza dei termini processuali.

  • art. 36 D.L. n. 23/2020

    È richiamato insieme alle altre norme emergenziali per giustificare la sospensione dei termini processuali.

  • L. n. 742/1969

    La sospensione feriale non è esclusa dalla sospensione emergenziale, ma si cumula ad essa.

  • art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972

    È la norma sul controllo automatizzato in materia IVA che ha dato origine alla cartella di pagamento.

  • art. 13 D.Lgs. n. 471/1997

    È richiamato come base per l'applicazione della sanzione del 30% iscritta a ruolo.

  • art. 20 D.P.R. n. 602/1973

    È richiamato come base per il calcolo degli interessi iscritti a ruolo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado si determina coordinando l'art. 327 c.p.c. con l'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992.
  • La sospensione dei termini processuali introdotta per l'emergenza Covid-19 si cumula con la sospensione feriale ex L. n. 742/1969 e non la assorbe.
  • Se il termine finale di impugnazione cade in un periodo interessato da una sospensione processuale, la scadenza va ulteriormente prorogata secondo il concatenarsi delle sospensioni applicabili.
  • L'erronea esclusione della cumulabilità tra sospensione emergenziale e sospensione feriale integra vizio di diritto rilevante ai fini della cassazione della decisione sulla tardività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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