Cassazione Civile, Ordinanza n. 05311/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, dipendenti di Roma Capitale, avevano partecipato a concorsi pubblici riservati al personale interno per l’accesso a diverse qualifiche dirigenziali ed erano risultati idonei nelle relative graduatorie approvate nel 2006. Sostenevano che tali graduatorie fossero ancora efficaci per effetto di successive proroghe legislative e che l’amministrazione, avendo in passato fatto ricorso allo scorrimento anche di quelle riservate, fosse obbligata a utilizzare ad esaurimento anche la graduatoria interna, senza indire nuovi concorsi o scorrere solo le graduatorie dei concorsi aperti all’esterno. In Cassazione hanno dedotto: violazione dell’art. 4, comma 4, D.L. 101/2013 per avere la Corte d’appello escluso l’estensione delle proroghe ai concorsi riservati; violazione degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 165/2001 per la ritenuta applicazione della disciplina delle progressioni verticali; violazione dell’art. 97 Cost. per la mancata considerazione della compatibilità costituzionale delle procedure riservate; omesso esame del fatto decisivo costituito dall’obbligo dell’amministrazione, assunto nel 2008, di utilizzare anche la graduatoria riservata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo rimasta radicata la giurisdizione ordinaria per effetto del giudicato interno formatosi sulla questione di giurisdizione, la posizione dedotta in giudizio non fosse di diritto soggettivo all’assunzione, ma di interesse legittimo, perché la controversia investiva la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo di indire un nuovo concorso e di cessare di avvalersi dello scorrimento della graduatoria. Ha chiarito che il diritto all’assunzione da scorrimento sorge solo se si perfeziona una fattispecie complessa composta dalla perdurante efficacia della graduatoria e dalla decisione dell’amministrazione di utilizzarla per coprire posti vacanti e disponibili; nella specie, i ricorrenti contestavano proprio la scelta discrezionale dell’amministrazione di non proseguire nello scorrimento, sicché la domanda non poteva essere accolta. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
la Corte afferma di poter integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo.
in tema di giurisdizione, il difetto può essere rilevato d’ufficio solo se non si è formato giudicato, anche implicito.
il limite al potere della Corte di qualificare giuridicamente i fatti accertati è il divieto di pronunciarsi oltre la domanda.
art. 97 Cost.
il principio del concorso pubblico giustifica la necessità di un nuovo concorso per coprire posti vacanti e disponibili, salvo utilizzo di graduatorie ancora efficaci.
art. 103 Cost.
richiamato per indicare la competenza del giudice amministrativo sulla tutela contro gli atti autoritativi della pubblica amministrazione.
art. 5, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
richiamato quale limite al sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
richiamato per i limiti al controllo del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione nel pubblico impiego.
art. 4, comma 4, D.L. 101/2013
invocato dai ricorrenti come norma che avrebbe prorogato anche le graduatorie dei concorsi riservati; la Corte non accoglie questa lettura come decisiva.
artt. 27 e 28, d.lgs. 165/2001
richiamati dai ricorrenti per sostenere che si trattasse di accesso alla dirigenza e non di progressioni verticali.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001
richiamato dalla Corte come disposizione generale non idonea a superare il carattere eccezionale delle norme di proroga delle graduatorie.
art. 91, comma 4, d.lgs. 267/2000
richiamato dalla Corte come disposizione generale non idonea a prevalere sulla disciplina eccezionale delle proroghe.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
legge di conversione del D.L. 101/2013, richiamata nel motivo di ricorso.
prima disciplina di proroga delle graduatorie, interpretata come riferita genericamente alle graduatorie delle amministrazioni pubbliche.
richiamata tra le prime norme di proroga generale delle graduatorie.
richiamato come norma di proroga con formulazione ancora generale.
indicato come intervento successivo di proroga con formulazione specifica ai concorsi pubblici.
indicato come successivo intervento di proroga riferito ai soli concorsi pubblici.
indicato come successivo intervento di proroga riferito ai soli concorsi pubblici.
richiamato sia come oggetto del motivo sia come parte della sequenza normativa sulle proroghe.
richiamata per il mancato recepimento di una proposta di estensione del concorso pubblico ai concorsi riservati o alla progressione verticale.
Massime di principio
- Lo scorrimento di una graduatoria non integra di per sé un diritto all’assunzione: esso richiede, oltre alla perdurante efficacia della graduatoria, una concreta decisione dell’amministrazione di utilizzarla per coprire posti vacanti e disponibili.
- Quando la contestazione investe la legittimità della scelta dell’amministrazione di non proseguire nello scorrimento e di indire un nuovo concorso, la posizione giuridica dedotta è di interesse legittimo, non di diritto soggettivo.
- Le proroghe legislative delle graduatorie hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva oltre il loro ambito testuale, specie se il legislatore abbia progressivamente limitato il riferimento alle sole graduatorie dei concorsi pubblici.
- In presenza di giudicato interno sulla giurisdizione, il giudice di legittimità non può rimettere in discussione il riparto di giurisdizione, ma può comunque riqualificare la situazione soggettiva dedotta ai fini della decisione di merito.
- La tutela del lavoratore pubblico che pretenda l’utilizzo di una graduatoria già approvata non si risolve automaticamente in una pretesa di tipo contrattuale, se la domanda mira in sostanza a sindacare l’esercizio del potere autoritativo dell’amministrazione.
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