Cassazione Civile, Ordinanza n. 05290/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’annullamento, da parte del giudice amministrativo, della prova pratica di un concorso pubblico per operatore informatico. A seguito di tale annullamento, il segretario generale del Consiglio regionale della Calabria dichiarava la caducazione automatica del rapporto di lavoro dei vincitori del concorso. I lavoratori agivano per ottenere l’annullamento della determinazione amministrativa e il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, sostenendo che la pubblica amministrazione avesse illegittimamente gestito la procedura concorsuale e che, comunque, la domanda risarcitoria dovesse essere accolta a titolo di responsabilità precontrattuale o aquiliana. In cassazione deducevano, in sintesi, omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., omesso esame di fatti decisivi relativi all’esito della procedura concorsuale e alla data di instaurazione del rapporto, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione delle prove e del principio di non contestazione, omessa pronuncia sul preteso vizio di ultra-petizione del primo giudice e erronea regolazione delle spese di lite; con l’ultimo motivo censuravano anche l’assorbimento delle questioni di danno patrimoniale e non patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi all’omessa pronuncia e al vizio motivazionale, osservando che la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato la domanda risarcitoria, qualificandola come pretesa fondata su affidamento nella validità del contratto e respingendola nel merito. Ha inoltre confermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di nullità del contratto per violazione di norme imperative, può astrattamente operare la tutela ex art. 1338 c.c., ma la P.A. non risponde quando la causa di invalidità dipenda da norme imperative sui requisiti di validità dell’assunzione e le circostanze siano conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza: nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato la conoscibilità dei vizi da parte dei lavoratori, anche in ragione della loro partecipazione al giudizio amministrativo e della clausola contrattuale di risoluzione automatica in caso di annullamento della procedura. La Corte ha poi respinto le censure sulle spese, ritenendo corretta la soccombenza e insindacabile in cassazione la valutazione sull’eventuale superfluità di specifiche attività difensive. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
l’omessa pronuncia integra un vizio processuale denunciabile solo come error in procedendo; non basta dedurre violazione di legge sostanziale o vizio di motivazione.
richiamato dai ricorrenti quale base della domanda risarcitoria, ma la Corte non accoglie la censura perché la pretesa era stata correttamente ricondotta e respinta nei termini esaminati dal giudice di merito.
nelle assunzioni nulle del pubblico impiego contrattualizzato il lavoratore può chiedere il risarcimento per affidamento incolpevole, ma la P.A. è esente se il vizio deriva da norme imperative note o conoscibili con l’ordinaria diligenza.
la Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia va veicolato come nullità della sentenza; il n. 5 non può essere usato per contestare omissioni decisorie o valutazioni di merito non consentite.
la violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte o attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta una diversa lettura del materiale istruttorio.
non consente di censurare in cassazione la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
la condanna alle spese segue la soccombenza.
la scelta di escludere o meno la ripetizione di spese superflue rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
richiamato quale ulteriore preclusione al controllo sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, secondo il regime delle spese processuali in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo civile, la censura di omessa pronuncia deve essere formulata come nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; non è sufficiente prospettarla come violazione di legge sostanziale o come insufficienza/mancanza di motivazione.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito, anche implicitamente, abbia comunque deciso sulla domanda o sull’eccezione, rigettandola con una statuizione incompatibile con la pretesa dedotta.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la nullità del contratto di assunzione per violazione di norme imperative impedisce di fondare una pretesa di reintegrazione o di risarcimento del danno da perdita del posto; resta eventualmente azionabile la tutela risarcitoria da affidamento incolpevole ex art. 1338 c.c. se il lavoratore non conosceva e non poteva conoscere il vizio.
- La responsabilità della pubblica amministrazione per violazione dell’obbligo di informazione ex art. 1338 c.c. è esclusa quando l’invalidità dell’assunzione dipende da norme imperative sui requisiti di validità, note o conoscibili con l’ordinaria diligenza e quando il contraente era consapevole o poteva esserlo delle circostanze invalidanti.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione delle prove in una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali norme sono violate solo in casi specifici di utilizzo di prove non dedotte, disapplicazione di prove legali o attribuzione indebita di efficacia probatoria.
- La regolazione delle spese segue la soccombenza e la valutazione sull’eventuale superfluità di specifiche attività difensive rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente esercitato.
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